Chiusa l’azienda con un solo lavoratore in nero: l’Ispettorato nazionale del lavoro fa chiarezza sulla normativa.
Avere anche solo un lavoratore non regolarmente assunto può comportare la sospensione dell’attività lavorativa. A darne la conferma è l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. 162/2023 pubblicata d’intesa con il ministero del Lavoro.
Si tratta di un chiarimento necessario, in quanto di fatto la normativa non prevede la chiusura dell’azienda quando a essere impiegato in nero è solamente un lavoratore. Tuttavia, qualora ciò ne comporti la violazione delle norme sulla prevenzione sui posti di lavoro, le autorità potranno comunque procedere con la chiusura dei cancelli dell’azienda.
Dunque, chi pensa che oltre alle sanzioni pecuniarie solitamente previste dalla normativa non ci siano rischi per chi ha alle proprie dipendenze un solo lavoratore senza contratto si sbaglia: anche la singola violazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro, infatti, può comportare l’immediata chiusura dell’azienda.
Una novità a cui di fatto potranno appellarsi le autorità nell’immediato futuro: laddove a seguito a un controllo venisse accertata la presenza di anche un solo lavoratore in nero, queste ne potranno disporre la chiusura immediata delle attività aziendali.
Cosa prevede la legge per chi assume un solo lavoratore in nero
L’articolo 14, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 stabilisce che al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione laddove riscontri:
- che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro, oppure qualora risulti inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Tuttavia, nel successivo comma 4 si legge che la sanzione della sospensione dell’attività non trova applicazione qualora il lavoratore in nero risulti l’unico occupato dall’impresa.
Tale eccezione poggia sulla volontà del legislatore di escludere le microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione; ma è bene precisare che tale disposizione riferisce alle sole ipotesi di “occupazione di lavoratori irregolari”.
Quando l’azienda può essere chiusa anche con un solo lavoratore in nero
Visto quanto detto sopra, l’Ispettorato nazionale del lavoro sottolinea che nulla vieta alla autorità di disporre la chiusura dell’azienda per altre ragioni, ad esempio per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La norma che esclude chi ha un solo lavoratore in nero dal rischio di sospensione delle attività, quindi, non trova applicazione qualora da un accertamento delle autorità ne risultino anche gravi violazioni di natura prevenzionistica come specificate nell’allegato 1 del D.lgs n. 81/2008 (che potete scaricare di seguito), quali possono essere:
- mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr);
- mancata nomina del Rspp, ossia il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Una singola violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, quindi, può autorizzare un procedimento di sospensione, con gravi conseguenze per la prosecuzione delle attività aziendali.
Multa per chi assume un lavoratore in nero
Ricordiamo poi che per chi assume un lavoratore in nero ci sono delle sanzioni economiche più o meno care a seconda del periodo d’impiego.
Ad esempio, quanto il rapporto di lavoro irregolare decorre da non più di 30 giorni vi è una sanzione che va da un minimo di 1.800 a un massimo di 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare. Dai 31 ai 60 giorni di decorrenza, invece, la sanzione va da un minimo di 3.600 a un massimo di 21.600, mentre sopra i 60 giorni dai 7.200 ai 43.200 euro.
E le sanzioni possono essere incrementate del 20% laddove il lavoratore in nero rientri in una delle seguenti categorie:
- lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998;
- minori in età non lavorativa (quindi con meno di 16 anni e che non possono far valere 10 anni di scuola dell’obbligo);
- percettori del Reddito di cittadinanza.
Inoltre, la sanzione raddoppia nei casi di recidiva, ossia laddove negli ultimi 3 anni il datore di lavoro sia stato già sanzionato per il medesimo illecito.
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