Superbonus 110%, alcuni beneficiari hanno il vincolo del 60% dei lavori da raggiungere entro una certa data, ma i moduli per sapere come determinarlo e certificarlo ancora non sono stati aggiornati.
Superbonus 110%, la proroga “selettiva” del decreto del 6 maggio ha avuto degli effetti ben lontani dalla semplificazione: adesso per alcuni lavori svolti sullo stesso edificio si devono rispettare scadenze diverse, con conseguente caos sui documenti da preparare.
Per alcuni lavori e beneficiari, infatti, è fondamentale determinare di aver raggiunto almeno il 60% dei lavori.
Facciamo il punto della situazione tra certificati dei lavori e nuove scadenze, in attesa del decreto Semplificazioni.
Lavori 110% sullo stesso edificio: le nuove scadenze per condomini e case popolari
Il decreto n. 59 del 6 maggio ha messo in essere la proroga per il superbonus 110% solo per determinate categorie di soggetti beneficiari, cioè:
- condomini;
- persone fisiche;
- IACP, le case popolari.
Non si tratta di una proroga omogenea, né per i beneficiari né per le nuove scadenze da rispettare, considerando anche il fatto che per alcuni beneficiari rimane l’obiettivo del raggiungimento del 60% dei lavori. Il calendario da rispettare quindi è il seguente:
Beneficiari | Termine per finire almeno il 60% dei lavori | Scadenza finale |
---|---|---|
Persone fisiche con edifici unifamiliari | 31 dicembre 2021 | |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità | 30 giugno 2022 | 31 dicembre 2022 |
Condomini | 31 dicembre 2022 | |
Case popolari | 30 giugno 2023 | 31 dicembre 2022 |
Altri beneficiari | 31 dicembre 2022 |
Ma come determinare il raggiungimento del 60% dei lavori?
Superbonus 110%: come determinare il 60% dei lavori? Caos sui documenti
Il meccanismo “mobile” del raggiungimento del 60% dei lavori entro una tale data è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.
Ma come certificare di aver realizzato almeno il 60% dei lavori complessivi? In realtà questo punto ancora non è stato chiarito. Come nota il Sole 24 Ore di oggi 24 maggio, nella risposta all’interpello 538/2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che il calcolo avviene in base all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento, e non al massimale di spesa ammesso alla detrazione.
Nell’asseverazione dei tecnici incaricati va riportato per ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori):
- il costo dei lavori stimato nella fase di progettazione;
- l’ammontare dei costi in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Tali moduli però ancora non sono stati aggiornati per la verifica del 60%. Sarà fondamentale individuare i criteri con cui calcolare il 60% dei lavori anche in casi in cui un solo intervento include sia interventi trainati che trainanti e altri lavori con detrazioni diverse, oppure quando i lavori riguardano sia la riqualificazione energetica che la riduzione del rischio sismico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA