Come funzionano i controlli del Comune per la legittimità del superbonus 110%? I dettagli nei chiarimenti forniti dall’ANCI.
Come funzionano i controlli comunali sulle pratiche del superbonus 110%? Con la conversione in legge del decreto Semplificazioni basta presentare la CILA semplificata per poter iniziare i lavori, superando lo step dello stato legittimo.
Per rendere tutto ancora più “semplificato”, il decreto 77/2021 ha anche esplicitato i casi in cui si perde il beneficio fiscale del 110%: tra questi, realizzare interventi non conformi a quanto dichiarato nella CILAS oppure dichiarare il falso.
Ma scendiamo nel dettaglio e vediamo in cosa consistono i controlli del Comune sul superbonus 110%.
Superbonus 110% e controlli comunali: i chiarimenti dell’ANCI
A fare chiarezza sui controlli sul superbonus 110%che i Comuni possono fare sul superbonus 110% è l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Se è vero, infatti, che basta presentare la CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata semplificata) per dare il via agli interventi, è altrettanto vero che i poteri di controllo dell’amministrazione rimangono intatti.
A togliere ogni dubbio è il comma 13-quater dell’articolo 33 del decreto Semplificazioni:
“Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
In termini pratici significa che il Comune ha tutto il diritto di verificare eventuali abusi edilizi dopo la presentazione della CILA semplificata e di conseguenza valutare la legittimità dell’immobile su cui si stanno facendo gli interventi.
Controlli sulla CILAS per il superbonus 110%: come compilare la comunicazione
Abbiamo anticipato che tra i casi che fanno perdere il beneficio fiscale del superbonus 110% c’è il dichiarare il falso nella CILA. Visto che la presentazione del documento semplificato è fondamentale per iniziare i lavori, vediamo come si compila la comunicazione, tenendo presente anche i chiarimenti dell’Ordine degli ingegneri:
- il modulo contiene solo le informazioni essenziali;
- devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio);
- per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione;
- la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione;
- l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare;
- per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo;
- si utilizza la CILA anche per opere strutturali per le quali era sempre richiesta una SCIA;
- è ammessa una CILA in variante.
Il superbonus 110% si perde nei seguenti casi, come esplicitato dal comma 13 ter dell’articolo 33 del decreto Semplificazioni:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
È più semplice iniziare i lavori del superbonus 110% dopo l’intervento del decreto 77/2021, ma questo non significa che i controlli sulla veridicità delle attestazioni e sugli abusi edilizi siano diminuiti o meno puntuali.