Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione con aumento di superficie: limiti alla detrazione

Anna Maria D’Andrea

7 Ottobre 2021 - 16:01

Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione con aumento di superficie: quali sono i limiti alla detrazione? A fare il punto è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 684/2021.

Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione con aumento di superficie: limiti alla detrazione

Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione con aumento di superficie: paletti chiari sulle spese ammesse in detrazione fiscale.

A fare il punto sui limiti previsti è l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 684 del 7 ottobre 2021.

Per i lavori di demolizione e ricostruzione ammissibili al superbonus 110%, la detrazione fiscale si applica alle spese relative agli interventi di ristrutturazione, mentre restano escluse quelle di ampliamento.

Se intende accedere al superbonus anche per i lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche, il contribuente dovrà provare che nello stato iniziale l’edificio era dotato di impianto di riscaldamento idoneo, e in tal caso verrà meno l’obbligo di produrre l’APE iniziale.

Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione con aumento di superficie: limiti alla detrazione

A chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di fruire del superbonus 110% è un contribuente che, a seguito della demolizione di un edificio avvenuta nel 2011, ha ottenuto dal Comune il permesso di “costruzione per demolizione e ricostruzione su diverso sedime con un incremento del 20 per cento della superficie”.

I lavori di ricostruzione, con aumento di superficie, porteranno alla realizzazione di due unità immobiliari, ed è tal fine che viene richiesto quali siano le condizioni per l’accesso alla detrazione fiscale del 110% prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Per le spese relative all’aumento di volumetria, eseguite a seguito degli interventi di demolizione e ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate richiama ai chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La nota del 2 febbraio 2021, richiamata nella risposta all’interpello n. 684 del 7 ottobre 2021, chiarisce che:

“a differenza del Supersismabonus la detrazione fiscale legata al Super ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”

Bisognerà quindi distinguere le due tipologie di intervento e le relative spese, ossia quelle che rientrano nell’ambito della ristrutturazione e quelle di ampliamento o, in alternativa, avere a disposizione un’apposita attestazione che indichi gli importi riferiti a ciascuna tipologia di lavoro eseguita, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori.

Agenzia delle Entrate - risposta numero 684 del 7 ottobre 2021
Superbonus e Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume - Articolo 119, comma 1 -quater, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Superbonus per demolizione e ricostruzione: da dimostrare la presenza di impianto di riscaldamento idoneo

La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate si sofferma su uno degli ulteriori requisiti richiesti ai fini dell’applicazione del superbonus 110%.

Per quel che riguarda le spese sostenute per l’efficientamento energetico, sono agevolabili gli interventi effettuati su edifici che rispettano determinate caratteristiche, tra cui l’essere dotati di impianti di riscaldamento negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

In merito a tale aspetto, l’articolo 1, comma 66, lettera c) della Legge di Bilancio 2021 ha previsto, con il comma 1-quater, che accedono al superbonus anche gli immobili privi di APE (attestato di prestazione energetica), in quanto privi di copertura o di uno o più muri perimetrali, a patto di raggiungere la classe energetica A al termine degli interventi.

La stessa regola si applica anche in caso di demolizione e ricostruzione e, su tale aspetto, l’ENEA ha specificato che per i lavori di efficientamento energetico ammessi al superbonus 110% è necessario dimostrare, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento idoneo.

In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l’APE iniziale e, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, sarà possibile accedere alla detrazione fiscale maggiorata.

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