Superbonus 110%, servono 47 i documenti per portare i lavori in detrazione in dichiarazione dei redditi: i chiarimenti nella circolare n. 28 dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la seconda parte della circolare n.28 con chiarimenti e istruzioni su come portare in detrazione le quote relative ai lavori del superbonus 110%. Chi ha fatto interventi trainanti e trainati del 110% dovrà avere sottomano 47 documenti e certificazioni per mettersi al riparo dai controlli.
Tra i documenti da conservare ci sono i contratti di locazione ai preliminari di acquisto, le copie delle delibere assembleari, le fatture, i bonifici bancari e postali, i permessi edilizi, le asseverazioni, le relazioni tecniche, gli attestati di prestazione energetica e le dichiarazioni sostitutive.
Certificazioni e documenti variano in base al tipo di beneficiario (condominio o villetta, unico proprietario o più comproprietari persone fisiche). Vediamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus in detrazione: quali documenti conservare e controllare
Un primo elenco dei documenti che vanno conservati in caso di controlli sono quelli che seguono:
- titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei casi;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, di proprietà dell’immobile o visura catastale;
- contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente;
- copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione sostitutiva di proprietà dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile
- verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di Assegnazione;
- sentenza di separazione;
- contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso;
- documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva;
- documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità sociali;
- documentazione idonea a dimostrare la natura della di Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”.
I soggetti chiamati a conservare questi documenti sono:
- condomìni, per parti comuni di edifici residenziali (se non residenziali nel complesso solo ai possessori di unità immobiliari residenziali);
- unico proprietario o più comproprietari persone fisiche di edifici composti da due a quattro unità immobiliari;
- persone fisiche, per unità immobiliari residenziali (esclusi categorie A1, A8, A9 non aperte al pubblico):
- proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione superficie);
- conduttore a titolo di locazione, anche finanziaria;
- comodatario;
- familiare convivente
- erede;
- socio cooperativa a proprietà indivisa;
- coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione;
- futuro acquirente;
- IACP o assimilati, per immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, per immobili posseduti e assegnati ai soci;
- ONLUS;
- organizzazione di volontariato;
- Associazione di promozione sociale;
- ASD o SSD, per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, per impianti solari fotovoltaici dalle stesse gestiti.
Superbonus in condominio: i documenti da conservare
A seconda del condominio, inoltre, vanno conservati:
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione dell’amministratore di condominio;
- delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo.
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Documenti contabili per il superbonus 110% in dichiarazione dei redditi
I documenti contabili da conservare, a seconda dei casi, sono:
- fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza del DPR n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti;
- bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di
pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili; - documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
- certificazione dell’amministratore di condominio.
Certificazioni amministrative: dalla Cila alla Scia
Un altro elenco di documenti riguarda le abilitazioni amministrative:
- abilitazioni dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi Comunicazione Inizio
Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con ricevuta di deposito; - dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente;
- ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza se prevista;
- asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL;
- ricevuta di deposito presso lo sportello unico;
- iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
- polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
- attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante;
- relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito presso il comune;
- in presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato;
- rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda, infine, le asseverazioni e attestazioni tecniche, i documenti da conservare sono:
- asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea;
- scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea;
- attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
- attestato di prestazione energetica (APE) post intervento;
- relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente;
- iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
- polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
- attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante;
- in presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, dell’impresa che ha installato l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021);
- rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Lasciamo in allegato la seconda parte della circolare n. 28 pubblicata il 25 luglio 2022.
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