Superbonus e bonus casa, cessione del credito non solo all’impresa o alla banca, ma anche a familiari. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate. Tale possibilità si applica però solo per specifici lavori, sostenuti nel 2020 e nel 2021.
Superbonus e bonus casa: sì alla cessione del credito a familiari.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato tale possibilità per le spese indicate dal decreto Rilancio sostenute nel corso del 2020 e per quelle del 2021.
Oltre ad introdurre il superbonus del 110%, il decreto n. 34/2020 ha “eliminato” temporaneamente i vincoli precedentemente esistenti nell’ambito della cessione del credito. Questa era infatti prevista solo in specifiche fattispecie e, in merito al soggetto cessionario, era necessario che fosse collegato al rapporto che aveva dato origine alla detrazione.
La possibilità di effettuare la cessione del credito anche a familiari è quindi una delle novità previste nell’ambito del superbonus e dei bonus casa. Per quali spese? L’elenco è contenuto al comma 2, articolo 121 del decreto Rilancio.
Superbonus e bonus casa: cessione del credito anche a familiari. Per quali spese?
Non solo il superbonus del 110%, ma anche i bonus casa ordinari rientrano tra le agevolazioni per le quali si può optare per la cessione del credito, a familiari ed altri soggetti.
Nello specifico, le spese cedibili sono quelle relative a:
- bonus ristrutturazioni del 50% (recupero del patrimonio edilizio);
- ecobonus dal 60 al 75% (efficienza energetica);
- sismabonus dal 50 all’85% (lavori di adozione di misure antisismiche);
- bonus facciate del 90% (recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Sono escluse dalla possibilità di cessione del credito le spese rientranti nel bonus mobili che, seppur collegato al bonus ristrutturazioni, può essere fruito esclusivamente mediante detrazione fiscale da parte del soggetto beneficiario.
Per quel che riguarda la cessione del credito a familiari, il decreto Rilancio ha previsto tale possibilità in deroga al decreto-legge del 04/06/2013 n. 63, che all’articolo 14 prevede tale opzione esclusivamente in caso di lavori condominiali e per i soggetti incapienti, ma limitando la platea di potenziali cessionari.
La cessione dei bonus casa, così come del superbonus, è svincolata dalle regole ordinarie esclusivamente per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e per le categorie di interventi sopra indicati. Non è necessario, in sostanza, verificare che vi sia un collegamento tra cessionario e rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale.
Ecco quindi che, oltre al caso tipico in cui il contribuente cede il credito all’impresa o ad una banca, è possibile destinare la somma anche a soggetti diversi, e anche qualora questi siano familiari.
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Dopo la proroga prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio, si avvicina la scadenza ultima per effettuare la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per trasmettere la comunicazione telematica alle Entrate, in relazione alle spese sostenute nel 2020 per il superbonus così come per i bonus casa ordinari.
A cambiare, in base all’agevolazione fruibile, è il soggetto tenuto a trasmettere la comunicazione telematica:
- per i bonus casa “ordinari” e per gli interventi sulle singole unità immobiliari, a effettuare la comunicazione deve essere il beneficiario della detrazione o un intermediario abilitato.
- la comunicazione per il superbonus invece può essere effettuata solo da chi ha rilasciato il visto di conformità.
Si ricorda che la scadenza ordinaria è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Salvo nuovi rinvii, sarà questo il termine ultimo da tenere a mente per i lavori effettuati nel corso del 2021 e per i quali si applicano cessione del credito e sconto in fattura.
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