Superbonus, spetta al professionista attestare che i costi accessori rispettino i requisiti tecnici e di congruità, anche per gli immobili sottoposti a vincolo. Ad evidenziarlo il MEF.
Superbonus anche per i costi accessori di ripristino della situazione iniziale per gli interventi su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici.
Al pari di tutti i costi collegati ammessi al superbonus 110%, sarà tuttavia necessario che tali spese accessorie siano attestata da un professionista.
La risposta arriva dal Sottosegretario al MEF, Federico Freni, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata del 1 dicembre 2021 presso la Commissione Finanze della Camera.
Un chiarimento che riprende quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E/2020.
Superbonus, per i costi accessori sempre necessaria l’attestazione del tecnico
L’interrogazione presentata in Commissione il 1° dicembre 2021 aiuta a fare chiarezza sui costi collegati alla realizzazione dei lavori ammessi al superbonus 110% che rientrano tra le spese agevolabili.
Il caso specifico posto all’attenzione del Ministero dell’Economia riguarda i lavori effettuati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, per i quali è necessario il ripristino della situazione pregressa a seguito del completamento degli interventi agevolabili.
Una regola che comporta però il sostenimento di ulteriori costi, anche ingenti, e per le quali non appare chiara - o meglio non è stato esplicitata - la possibilità di accedere al superbonus 110%.
Come evidenziato dal Sottosegretario Freni nella risposta all’interrogazione, per tali categorie di spesa sarà possibile usufruire della detrazione fiscale, nel rispetto delle indicazioni generali riportate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E/2020.
È quindi il tecnico abilitato a individuare i costi accessori che è possibile far rientrare nel superbonus 110%.
Superbonus 110%, per i costi accessori attestazione su requisiti e congruità delle spese
Il MEF richiama a quanto indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale è stato ribadito che il superbonus spetta anche per gli altri costi collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che questi siano effettivamente realizzati.
La possibilità di considerare spese accessorie i costi sostenuti è però subordinata all’attestazione di un professionista in merito al rispetto dei requisiti richiesti e alla congruità dell’onere sostenuto dal contribuente.
Un aspetto che l’Agenzia delle Entrate aveva già evidenziato con la circolare n. 24/E e confermato successivamente con la risoluzione n. 60/E/2020, specificando che il superbonus 110% si applica anche agli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili.
L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, come stabilito dall’articolo 8 del Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, è chiamato ad asseverare il rispetto dei requisiti richiesti e la congruità delle spese sostenute.
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