Novità dall’Agenzia delle Entrate: operativa la proroga dei termini per la comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura in caso di lavori edili. Adempimento entro il 4 aprile 2024.
Le spese di ristrutturazione possono essere comunicate entro il 4 aprile 2024: nuovo slittamento dei termini per i condomini che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Prevista inoltre l’esenzione per alcuni soggetti.
I condomini che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione edile sulle parti comuni utilizzando la cessione del credito o lo sconto in fattura, possono beneficiare di uno slittamento di due settimane dei termini per la comunicazione della cessione del credito tramite piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza passa dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Ecco perché.
Agenzia delle Entrate: slitta il termine per la comunicazione della cessione del credito
Il provvedimento si applica alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Possono essere oggetto della comunicazione le cessioni del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2023 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
La proroga è stata il frutto di una specifica richiesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed era stata annunciata dal Ministero dell’Economia.
Il Consiglio lamenta la tardiva messa a disposizione del software per la comunicazione delle cessioni del credito e quindi richiede un maggiore lasso temporale per poter adempiere.
Sottolinea il provvedimento che le specifiche tecniche per la comunicazione delle cessioni dei crediti sono state ulteriormente implementate e proprio per questo è necessario concedere termini temporali più ampi.
In particolare, sottolinea il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, occorre ricordare che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 si poteva ottenere un’agevolazione massima del 110% e che, invece, a partire dal 1° gennaio 2023, l’agevolazione è passata al 90%. Inoltre, per il 2023 in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, si poteva continuare a usufruire della detrazione pari al 110%.
Tali differenze di trattamento fiscale hanno portato alla necessità di adottare un nuovo «codice» da utilizzare in modo specifico per tale agevolazione. A ciò si aggiunge l’eliminazione di ogni riferimento al bonus facciate in quanto non più in vigore.
Il provvedimento annunciato è stato formalmente adottato dall’Agenzia delle Entrate con il protocollo n. 53174/2024 del 21 febbraio 2024.
Il provvedimento specifica che la proroga del termine dal 16 marzo al 4 aprile 2024 è stata prevista:
“per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi”.
Esenzione comunicazione cessione del credito, in quali casi?
Il provvedimento prevede inoltre che nel caso in cui tutti i condomini abbiano optato per la cessione del credito e lo sconto in fattura vi è l’esonero dall’obbligo di comunicazione delle spese. Resta l’obbligo nel caso in cui anche uno solo di essi abbia preferito le detrazioni fiscali. Sottolinea il provvedimento che
Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.
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