L’Agenzia delle entrate con la circolare n° 13 del 13 giugno 2023 ha provveduto a una ricognizione delle regole principali per il Superbonus. Chiarimenti e ultime novità.
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno diramare una nuova circolare per fornire ai contribuenti chiarimenti in merito alle ultime novità introdotte sul Superbonus.
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La disciplina del Superbonus nel tempo ha subito diverse modifiche strutturali, al punto che oggi può essere considerata un’agevolazione fiscale che ha perso quasi tutti i connotati iniziali.
Naturalmente il continuo cambio di disposizioni normative ha generato confusione, proprio per questo motivo l’Agenzia delle entrate con la circolare 13/E del 13 giugno 2023 ha provveduto a una sorta di riepilogo delle varie norme.
Le fonti normative su cui si basa la circolare sono:
- decreto Aiuti Quater ( decreto legge 176 del 2022);
- legge di bilancio 2023;
- decreto legge 11 del 2023;
- decreto legge 34 del 2023 (decreto Rilancio istitutivo del Superbonus).
Superbonus: le nuove percentuali per la detrazione fiscale
La prima novità che viene posta in ricognizione con la circolare riguarda le percentuali delle agevolazioni modificata con il decreto Aiuti quater, con le nuove disposizioni:
- il Superbonus si applica nella misura del 110% per i lavori effettuati entro il 31 dicembre 2022 da privati, condomini, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- dal primo gennaio 2023 il Superbonus per questi stessi soggetti si applica al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e 65% per le spese sostenute nel 2025;
- Il Superbonus si applica al 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati ultimati il 30% dei lavori;
- agevolazione al 110% anche per gli Istituti Autonomi Case Popolari ed edifici assimilabili, per poter ottenere l’agevolazione è necessario che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati il 60% dei lavori.
Superbonus condomini
Nella circolare sono inoltre riepilogate le condizioni per l’accesso al Superbonus 110% per i condomini. Possono accedervi nel caso in cui:
- la Cila sia stata presentata entro 31 dicembre 2022 a condizione che la delibera assembleare sia stata adottata prima del 18 novembre 2022, cioè prima dell’entrata in vigore del decreto Aiuti Quater;
- in alternativa i condomini possono accedere al Superbonus 110% nel caso in cui delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 e la Cila sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.
C’è però un’importante novità che deriva dall’interpretazione normativa effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Nella circolare 13 del 13 giugno 2023 si sottolinea che in relazione ai termini temporali visti per la presentazione della Cila, non ha importanza la presentazione di variazioni ai lavori che possono quindi essere apportate senza che ci siano modifiche alla disciplina applicabile relativa alle percentuali di agevolazione fiscale del Superbonus.
Specifica l’Ade che in caso di:
- modifiche e integrazioni al progetto iniziale;
- variazioni dell’impresa incaricata e del committente;
- realizzazione di interventi trainanti e trainati non inizialmente previsti nel progetto,
la data da prendere in considerazione resta quella della iniziale presentazione della Cila.
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Superbonus unifamiliari
Per gli interventi sulle unifamiliari, l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119 e ha previsto che dal 1° gennaio 2023 è possibile usufruire delle detrazioni al 90% per le spese sostenute antro il 31 dicembre 2023
a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo
articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
Detrazione fiscale Irpef in 10 anni
La circolare si occupa infine della possibilità di fruire delle detrazioni fiscali in 10 anni. Questa possibilità, in luogo delle 4 rate inizialmente previste, è stata introdotta al fine di agevolare i soggetti che hanno bassi redditi e che in quattro anni non sarebbero riusciti a fruire per intero delle detrazioni.
Tale possibilità è stata introdotta con il decreto 11 del 16 febbraio 2023 che ha inserito all’intero dell’articolo 119 il comma 8-quinquies che permette al contribuente, per le spese sostenute nel 2022, di ripartire il beneficio fiscale in 10 anni.
L’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, perdendo quindi la possibilità di ottenere le detrazioni già con la dichiarazione relativa al periodo 2022.
Si può esercitare l’opzione per la detrazione in 10 anni solo nel caso in cui si rinunci ad esercitare l’opzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2022.
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