Emergono dubbi sul visto di conformità per il superbonus richiesto ai contribuenti che non optano per la cessione del credito e sconto in fattura.
Il superbonus 110% consente di effettuare lavori edili per l’efficientamento energetico utilizzando detrazioni fiscali. In passato poteva avvalersi delle detrazioni il solo beneficiario in modo diretto sulle imposta a suo carico.
Con l’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, è stata introdotta la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Nel tempo la normativa è stata più volte oggetto di modifica al fine di evitare frodi.
Tra le novità vi è il visto di conformità, che in alcuni casi è richiesto anche al beneficiario che intende avvalersi direttamente delle detrazioni previste nel superbonus.
Il continuo cambio di regole ha però creato delle incongruità tra i vari atti e in particolare tra la circolare 16/E/2021 e la circolare 19/E/2021. Vediamo di cosa si tratta.
Visto di conformità: quando è richiesto al contribuente che non opta per la cessione e lo sconto in fattura?
Il visto di conformità è previsto dal comma 11 dell’art 119 del dl Rilancio, con esso il contribuente attesta che sussistono i presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta ai fini dell’esercizio della cessione del credito o lo sconto in fattura.
Inizialmente, l’obbligatorietà del visto di conformità era prevista solo per i contribuenti che optavano per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Nel novembre 2021 con l’adozione del decreto Antifrode, poi confluito nella legge di bilancio 2022, l’obbligo del visto di conformità è stato previsto anche per i contribuenti che usufruiscono direttamente del superbonus nella propria dichiarazione dei redditi. Restano però dei casi di esclusione dall’obbligo chiariti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/E/2021.
In questa si specifica che il contribuente che si avvale del superbonus con la propria dichiarazione dei redditi non deve richiedere il visto di conformità se:
- invia la dichiarazione precompilata. In questo caso le spese ammesse in detrazione sono già note all’Agenzia Entrate che le inserisce nel modello precompilato in base ai dati ricevuti con la fatturazione elettronica, si tratta quindi di spese già tracciate e giustificate). Se il contribuente utilizza il modello precompilato è prevista l’esenzione dal visto di conformità anche se il contribuente modifica i dati inerenti le detrazioni superbonus 110%;
- invia la dichiarazione tramite il sostituto di imposta (il datore di lavoro);
- ha già un visto di conformità sull’intera dichiarazione. L’onere di richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione sussiste se il contribuente vanta un credito di imposta superiore a 5.000 euro. Tale visto di conformità assorbe quello relativo alle spese relative al superbonus 110%.
Deve invece provvedere a ottenere il visto di conformità il contribuente che presenta la dichiarazione tramite Caf o commercialista.
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Incongruità tra circolare 16/E/2021 e circolare 19/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/E/2021 stabilisce che le persone fisiche devono richiedere il nuovo visto di conformità in dichiarazione dei redditi per le «spese sostenute e le fatture emesse» dal 12 novembre 2021. Naturalmente, nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2022, c’è l’adeguamento alla stessa circolare 16/E/2021 in quanto vigente al momento in cui le istruzioni e il modello sono stati resi noti e pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Le stesse regole si applicano anche al modello 730.
Interviene successivamente la circolare 19/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, che modifica in parte il contenuto della precedente e stabilisce che, nei casi in cui i privati debbano provvedere a richiedere il visto di conformità, deve essere applicato il solo criterio della fatturazione in quanto il nuovo visto di conformità trova applicazione per le fatture emesse dal 12 novembre indifferentemente dalla data dei pagamenti.
Dal punto di vista pratico le differenze non sono da poco. Con l’applicazione della circolare 19/E/2022 sono inclusi:
- i pagamenti effettuati prima del 12 novembre ma la cui fattura differita è emessa successivamente perché viene applicato il solo criterio della fatturazione;
- le spese sostenute e fatturate dal 12 novembre 2021.
Applicando invece alla lettera la circolare 16/E/2021, deve invece ritenersi applicabile il criterio di cassa e di fatturazione, quindi dovrebbero essere soggette a visto di conformità le spese sostenute dopo il 12 novembre e le cui fatture siano state emesse successivamente a tale data.
Sarebbero invece escluse:
- le fatture emesse prima del 12 novembre 2021, ma pagate dopo (fatture anticipate); il pagamento e la fatturazione devono essere avvenute dal 12 novembre;
- le spese pagate prima del 12 novembre 2021 e fatturate successivamente, in forza del dettato della circolare che afferma: «il visto di conformità si richiede a fronte di spese sostenute e fatture emesse». Entrambe le operazioni, pagamento e fatturazione, secondo tale interpretazione devono essere avvenute dal 12 novembre 2022.
In entrambe le circolari invece è previsto che: imprese, società ed enti non commerciali devono provvedere a richiedere il visto di conformità per le fatture emesse dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa. Cioè lo stesso principio adottato nella circolare 19/E/2022 anche per i contribuenti che si avvalgono delle detrazioni in dichiarazione.
Naturalmente i dubbi dovranno essere disciolti esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate, ma siamo già nel pieno della campagna dichiarativa e di conseguenza sono in molti ad aver già presentato la dichiarazione con il visto di conformità come delineato dalle istruzioni inserite nel modello Redditi PF e che trova applicazione anche per il modello 730.
La circolare 19/E/2022 ha anche sottolineato che per l’edilizia libera, o per spese inferiori a 10.000 euro, non è necessario il visto di conformità e sono detraibili le spese sostenute per ottenerlo.
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