Cosa si rischia se si rinuncia a una supplenza da Graduatorie provinciali nel 2024? Ecco quali sono le sanzioni per gli insegnanti rinunciatari secondo l’ordinanza ministeriale.
A settembre parte l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze da Gps prima dell’inizio dell’anno scolastico e nel 2024 a stabilire le sanzioni nel caso di rinuncia all’incarico da parte del docente, mancata presa di servizio o abbandono del posto di lavoro è l’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio scorso, che conferma le disposizioni dell’anno precedente.
La rinuncia all’incarico ottenuto da Graduatorie provinciali per le supplenze può determinarsi in due modi, uno dei quali non dipende strettamente dalla volontà dell’insegnante ma proprio dal funzionamento dell’algoritmo che incrocia le preferenze espresse dal docente nella provincia di inserimento in Gps e le disponibilità, che va avanti e non torna indietro.
Settembre, infatti, è anche il mese del tempo sospeso per i tantissimi docenti precari che non sanno dove e se lavoreranno e che attendono il bollettino di nomina degli ambiti scolastici territoriali spesso in ritardo e per la mancanza di un meccanismo di assegnazione delle supplenze in presenza.
Vediamo allora quali sono le sanzioni in caso di rinuncia a una supplenza da Gps nel 2024 e quando si può lasciare un incarico per un altro.
Supplenze Gps 2024: le sanzioni in caso di rinuncia o abbandono di servizio
La rinuncia a una supplenza da Gps può avvenire in due modi:
- mancata presa di servizio da parte del docente che, ricevendo la convocazione per la supplenza via email può comunicare la volontà di rinunciare all’incarico attraverso il sistema informatizzato del Mim;
- il docente viene saltato dall’algoritmo (rinuncia parziale) perché nell’incrociare le disponibilità e le preferenze espresse dal docente il meccanismo informatico non trova corrispondenza e passa all’insegnante successivo.
In entrambi i casi, che sia una rinuncia totale o parziale, il docente non può più ottenere supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2025 da Gps, ma c’è una differenza. Se si risulta rinunciatari per non aver espresso una preferenza (e quindi si viene saltati dall’algoritmo si può sperare di ottenere un incarico da Graduatorie di istituto fino al termine dell’anno scolastico.
La rinuncia per mancata presa di servizio in seguito all’assegnazione della supplenza da Gps nell’anno scolastico 2024/2025 determina l’impossibilità di ottenere anche le supplenze da Graduatorie di istituto. Recita infatti l’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024:
Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Resta tuttavia la possibilità per l’insegnante rinunciatario di ottenere supplenze brevi da Graduatorie di istituto.
Supplenze Gps 2024: quando si può abbandonare una supplenza
L’abbandono di servizio determina una sanzione, anche se vi sono casi in cui si può lasciare una supplenza senza incorrere in conseguenze penalizzanti.
Il docente che ha ottenuto una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto da Gps se abbandona il servizio perde la possibilità di ottenere incarichi ulteriori da Graduatorie provinciali e da Graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime e quindi per il biennio 2024/2026. Anche in questo caso resta la possibilità unica di ottenere una supplenza breve da Gi.
Si può abbandonare il servizio senza incorrere in sanzioni quando l’insegnante lascia un incarico da Graduatorie di istituto - ricordiamo che alcuni uffici scolastici provinciali convocano da Graduatorie provinciali per turni successivi anche dopo l’inizio delle lezioni - per una supplenza da Gps.
© RIPRODUZIONE RISERVATA