Tassazione dividendi: guida completa ed aggiornata

Claudia Cervi

25 Dicembre 2023 - 18:15

Terminato il regime transitorio, ecco come cambia la tassazione dividendi dal 1° gennaio 2023, con le indicazioni aggiornate del Fisco.

Tassazione dividendi: guida completa ed aggiornata

La tassazione dei dividendi rappresenta un tema cruciale per gli investitori e le società di capitali. Comprendere i principi fondamentali e le recenti modifiche normative è essenziale per gestire in modo efficiente le questioni fiscali legate alla distribuzione degli utili. In questa guida, esploreremo come funziona la tassazione dei dividendi, le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e le implicazioni fiscali per diverse categorie di soggetti.

Normativa di riferimento per la tassazione dividendi

La disciplina sulla tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate ha subito significative modifiche con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha imposto una ritenuta a titolo di imposta del 26% per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Tale riforma ha uniformato la tassazione, eliminando la distinzione tra partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”. Prima di tale riforma, i dividendi da partecipazioni qualificate concorrevano a formare il reddito complessivo Irpef del percipiente secondo percentuali variabili in base all’anno di distribuzione degli utili.

In sintesi la normativa di riferimento per la tassazione dividendi comprende le seguenti leggi:

  • Legge di Bilancio 2018 con novità in materia di tassazione sui dividendi;
  • DM 2/4/2008 per ciò che riguarda le indicazioni sulle percentuali del reddito imponibile;
  • DPR 600/73 per ritenute d’acconto applicate alle persone fisiche;
  • art 44 e successivi del TUIR per ciò che concerne la definizione e la distribuzione dei dividendi.

Come vengono tassati i dividendi

Con la riforma, la tassazione dei dividendi non dipende più dalla qualifica della partecipazione. La ritenuta del 26% si applica uniformemente, fatta eccezione per i dividendi provenienti da imprese o enti residenti in “black list”, i quali concorrono al 100% alla formazione del reddito complessivo Irpef del socio.

Tuttavia, ci sono eccezioni a questa regola, come nel caso in cui i dividendi siano stati imputati al socio per trasparenza secondo le disposizioni CFC (articolo 167 Tuir) o se è dimostrato che le partecipazioni non hanno localizzato i redditi in territori con regimi fiscali privilegiati.

Tassazione dividendi persone fisiche non in regime di impresa

Per le persone fisiche che non operano in regime di impresa, i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%, indipendentemente dal tipo di partecipazione.

Tuttavia, è importante distinguere tra partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”:

  1. le partecipazioni qualificate identificano una percentuale di diritti di voto superiore al 20% (2% per società quotate) o una partecipazione al capitale superiore al 25% (5% per società quotate).
  2. le partecipazioni “non qualificate” hanno percentuali inferiori a tali valori.

La distinzione è importante per l’applicazione della disciplina transitoria, terminata il 31 dicembre 2022, che ha mantenuto la tassazione differenziata per i dividendi derivanti da distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022, imputabili a utili prodotti fino al 31 dicembre 2017. Per le partecipazioni qualificate si applicavano le seguenti modalità di tassazione del dividendo:

Anno di produzione utili Anno delibera di distribuzione dividendi Modalità di tassazione del dividendo per le persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa (partecipazioni qualificate)
Fino al 2007 Entro il 2017 Concorrenza al reddito Irpef per il 40%
Fino al 2007 Dal 2018 al 2022 (disciplina transitoria) Concorrenza al reddito Irpef per il 40%
Fino al 2007 Dal 2023 Imposta sostitutiva del 26%
Dal 2008 al 2016 Entro il 2017 Concorrenza al reddito Irpef per il 49,72%
Dal 2008 al 2016 Dal 2018 al 2022 (disciplina transitoria) Concorrenza al reddito Irpef per il 49,72%
Dal 2008 al 2016 Dal 2023 Imposta sostitutiva del 26%
2017 Dal 2018 al 2022 (disciplina transitoria) Concorrenza al reddito Irpef per il 58,14%
2017 Dal 2023 Imposta sostitutiva del 26%
Dal 2018 Dal 2018 Imposta sostitutiva del 26%

La guida dell’Agenzia delle Entrate per la tassazione dividendi

L’Agenzia delle Entrate fornisce una guida completa sulla tassazione dei dividendi. Nonostante la scadenza della disciplina transitoria nel 2022, il principio di diritto n. 3/2022 ha chiarito che dividendi da partecipazioni qualificate incassati nel 2023, ma relativi a distribuzioni deliberate entro il 2022, continuano a fruire della disciplina transitoria. Questo, a condizione che la data rilevante sia quella della delibera e non dell’incasso del dividendo.

La dichiarazione dei redditi per il 2022 è stata l’ultima a includere i dividendi da partecipazioni qualificate soggetti alla disciplina transitoria. I dividendi soggetti a ritenuta del 26%, sia per partecipazioni qualificate che non qualificate senza regime transitorio, non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, essendo soggetti a tassazione alla fonte.

L’agenzia specifica che i dividendi soggetti alla disciplina transitoria devono essere riportati nel Modello Redditi Persone Fisiche o Modello 730, indicando il periodo di formazione dell’utile e l’importo del dividendo in base alle percentuali precedentemente menzionate.

Tassazione dividendi società semplice socia della società di capitali

La tassazione dei dividendi presenta variazioni significative a seconda del soggetto che li percepisce. Nel caso in cui i dividendi siano distribuiti a una società semplice che è socia di una società di capitali, si applica il regime di look-through. Di seguito, vediamo come varia la tassazione a seconda della tipologia del socio della società semplice:

  • Persona fisica privata: il dividendo non deve essere dichiarato individualmente. La società di capitali, partecipata a sua volta dalla società semplice, applicherà una ritenuta alla fonte del 26%.
  • Società di persone commerciali (s.n.c., s.a.s.): il dividendo concorre alla tassazione per il 58,14%.
  • Società di capitali come socio della società semplice: il dividendo concorre alla tassazione per il 5%.
  • Ente non commerciale (es. Trust): il dividendo sarà imponibile sul 100% dell’ammontare.

In sintesi, la tassazione dei dividendi varia notevolmente a seconda del tipo di entità che riceve i proventi. Queste disposizioni mirano a garantire una tassazione adeguata in base alla struttura e alla natura giuridica dei soggetti coinvolti.

Variazione della quota di rilevanza nel tempo

Perché nel corso degli anni è cambiata la quota di rilevanza dei dividendi ai fini della relativa tassazione ai fini Irpef?

Come abbiamo visto nella tabella sopra, in effetti, la quota di rilevanza è cambiata negli anni ed è stata pari:

  • al 40% fino al 2007;
  • al 49,72% dal 2008 al 2016;
  • al 58,14% nel 2017.

La ragione va ricollegata a due aspetti:

l’aliquota IRES, che negli anni è stata progressivamente ridotta:

  • dal 33% al 27,50% nel 2008;
  • dal 27,50% al 24% nel 2017.
    Ogni volta che l’aliquota IRES si riduce aumenta la quota di rilevanza: ciò poiché la normativa di riferimento prevede che la tassazione complessiva socio/società debba essere pari all’aliquota marginale Irpef.

Facciamo un esempio per comprendere come funzioni questo meccanismo.

Si immagini il periodo in cui l’IRES era al 27,50%, quindi gli anni compresi tra il 2008 ed il 2016.

La misura del 49,72 per cento era idonea a garantire un prelievo aggiuntivo Irpef tale da portare il prelievo complessivo (società-socio) al 43 per cento.

In particolare, ipotizzando un utile prima dell’IRES pari a 100 e, quindi, un dividendo distribuibile pari a 72,5, la misura del 49,72 per cento si ricava dalla formula (15,50/72,5*0,43) e consente di prelevare un importo a titolo di Irpef di 15,50 che sommato al prelievo IRES pari dal 2008 al 27,50% determina un prelievo complessivo pari a quello che si otterrebbe assoggettando l’utile lordo al 43 per cento.

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