Tassazione lavoratori dipendenti, come cambia dal 1° gennaio

Nadia Pascale

5 Dicembre 2024 - 16:15

Continua il lavoro per l’attuazione della delega fiscale con il decreto legislativo Irpef-Ires. Ecco come cambia la tassazione Irpef per i lavoratori dipendenti.

Tassazione lavoratori dipendenti, come cambia dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore le nuove norme per la tassazione dei lavoratori dipendenti, a stabilirlo l’articolo 4 del decreto legislativo Irpef-Ires approvato dal Consiglio dei Ministri.

Le modifiche riguardano il welfare aziendale e in particolare la detassazione dei contributi per l’assistenza sanitaria, i fondi sanitari e i fringe benefit. Ecco nel dettaglio le modifiche alla determinazione della base imponibile Irpef dettate dal decreto legislativo di attuazione delle delega fiscale 11 del 9 agosto 2023.

La riforma fiscale è uno dei progetti più importanti del governo Meloni, comprende diverse modifiche e man mano si sta provvedendo all’attuazione. L’ultima novità è il decreto Irpef-Ires. Vediamo ora, saranno approfonditi a breve gli altri aspetti, come cambia la tassazione Irpef per i lavoratori dipendenti.

Detassazione Irpef per i contributi di assistenza sanitaria

Le modifiche, indicate nell’articolo 3 del decreto legislativo, riguardano il comma 2 dell’articolo 51 del Tuir in cui alla lettera A viene ampliato il novero degli enti a cui versare i contributi assistenziali che non concorrono alla determinazione della base imponibile Irpef per i lavoratori dipendenti.

Nella nuova formulazione non concorrono alla determinazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro, in conformità i contratti collettivi, a enti o casse “ iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti”.
Il limite di non concorrenza resta però fermo, come in precedenza, a 3.615,20 euro.

Tasse lavoratori dipendenti: estesa la detassazione per rischio non autosufficienza

Sempre al comma 2 dell’articolo 51 Tuir viene modificata la lettera F-quater, si prevede in questo caso che non concorrono a determinare il reddito “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana”, la non concorrenza viene però estesa anche ai contributi versati in favore dei famigliari a carico.

Valutazione valore fringe benefit

Modifiche sono previste al comma 3 dell’articolo 51, questo prevede la non concorrenza alla formazione del reddito dei fringe benefit erogati dal datore di lavoro. Per quelli aventi ad oggetto beni prodotti dalla stessa azienda o oggetto dell’attività di azienda, si stabilisce che la determinazione del valore possa essere effettuata in base al prezzo mediamente praticato per il bene nel medesimo stadio di commercializzazione, oppure in base al costo sostenuto dal datore di lavoro, la modifica consiste proprio in tale aggiunta.

Viene poi aggiornato in euro l’importo del valore massimo dei fringe benefit, cioè 258,23 euro. Ricordiamo che per il 2024 e 2025 sono previste in via eccezionale soglie diverse per i fringe benefit.

L’ultima modifica all’articolo 51 del Tuir riguarda il comma 5 in questo caso si semplificano le procedure per le indennità e i rimborsi per spese per trasferte, in questo caso la precedente dicitura: prevedeva che le spese oggetto di rimborso dovevano essere “comprovate da documenti provenienti dal vettore” ora invece le spese devono essere semplicemente “comprovate e documentate”.

Per una disamina riassuntiva delle novità introdotte dal decreto legislativo si consiglia la lettura dell’articolo segnalato.

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