Tasse in busta paga, la scadenza del secondo acconto del 30 novembre 2020 taglia lo stipendio dei lavoratori dipendenti. La trattenuta relativa al modello 730/2020 è effettuata direttamente dal datore di lavoro, senza possibilità di pagamento a rate.
Tasse in busta paga, il secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2020 pesa sullo stipendio dei lavoratori dipendenti.
È il datore di lavoro ad effettuare la trattenuta relativa alla seconda quota delle imposte dovute, sulla base di quanto emerso dal modello 730/2020.
Rispetto al versamento della prima tranche delle imposte sui redditi, a rendere ancor più gravosa la scadenza del secondo acconto Irpef e cedolare secca è l’impossibilità di rateizzazione.
La scadenza del 30 novembre 2020 riduce drasticamente, fino ad azzerare, lo stipendio dei contribuenti con modello 730 a debito.
Soltanto in caso di invio di apposita comunicazione al datore di lavoro, entro lo scorso 10 ottobre, era possibile richiedere la riduzione o cancellazione dell’acconto di novembre, applicando il metodo previsionale di calcolo.
Tasse in busta paga, il secondo acconto di novembre taglia lo stipendio
Se per i titolari di partita IVA la scadenza del secondo acconto del 30 novembre 2020 è stata oggetto di proroga (sulla base di specifici requisiti), così non è per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, che con la busta paga o il cedolino del mese si troveranno a dover fare i conti con il versamento di Irpef e cedolare secca.
Le regole per il versamento delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2020 sono le stesse per dipendenti, pensionati e titolari di partita IVA. In linea generale, per il versamento di Irpef, cedolare secca ed altre imposte emerse dal 730, si applicano le seguenti regole:
- in caso di Irpef non superiore a 51,65 euro l’acconto non si paga;
- in caso di Irpef compresa tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre;
- in caso di Irpef superiore a 257,52 euro l’acconto dovrà essere pagato in due rate: 40% entro la scadenza di giugno (rateizzabile), 60% entro il 30 novembre (non rateizzabile).
Il secondo acconto delle imposte sui redditi è dovuto in un’unica soluzione, e a differenza del primo acconto delle imposte sui redditi, non è possibile rateizzare l’importo dovuto.
Soltanto nel caso in cui lo stipendio del mese è più basso dell’acconto dovuto a novembre sulla base del modello 730/2020, la quota restante viene spalmata sulle buste paga successive, maggiorata tuttavia dagli interessi.
Redditi più bassi o più detrazioni: come pagare meno tasse sullo stipendio di novembre 2020
Fino allo scorso 10 ottobre, i titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione potevano richiedere al sostituto d’imposta la riduzione del secondo acconto Irpef e cedolare secca.
Tale possibilità risulta particolarmente adatta all’anno in corso, in quanto consente di rideterminare l’importo delle imposte dovute se ad esempio si perde il lavoro o in caso di risoluzione del contratto d’affitto per l’immobile locato con la cedolare secca o in regime ordinario Irpef.
L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo degli acconti d’imposta applicando il metodo storico. L’anticipo dei versamenti dovuti è effettuato prendendo a riferimento l’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni e crediti d’imposta.
Il calcolo dell’acconto effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel modello 730/2020 risulta eccessivamente penalizzante per chi, causa Covid-19, ha perso il lavoro o ridotto le entrate relative ad immobili dati in locazione.
Ed è proprio a fronte della possibilità che il reddito si riduca che entra in campo il metodo previsionale. Anche lavoratori dipendenti e pensionati possono chiedere di determinare l’imposta dovuta a titolo di acconto (primo e secondo), sulla base dei redditi che si presume di realizzare, detrazioni e via discorrendo.
L’opzione per la riduzione degli acconti poteva essere esercitata anche in sede di presentazione del modello 730/2020, compilando il rigo F6. L’alternativa era inviare un’apposita comunicazione al datore di lavoro, entro lo scorso 10 ottobre.
In ambedue i casi, si applica la deroga prevista dal decreto Liquidità. La regola ordinaria prevede l’applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di differenza tra acconti versati con il calcolo previsionale ed imposta emersa dalla dichiarazione dei redditi. L’art. 20 del decreto legge n. 23/2020 ha previsto, esclusivamente per gli acconti dovuti nel 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute.
L’agevolazione si applica però solo se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
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