Meno tasse per i lavoratori dipendenti e assimilati grazie al bonus in busta paga: dall’INPS arrivano le istruzioni per i datori di lavoro con la circolare n. 96 del 21 agosto. Vediamo a chi spetta il bonus derivante dal taglio del cuneo fiscale e quali sono gli adempimenti previsti.
Bonus cuneo fiscale in busta paga per alleggerire le tasse ai lavoratori dipendenti: mancano pochi giorni per l’arrivo dell’attesa busta paga di agosto, riferita al mese di luglio.
Con la circolare n. 96 del 21 agosto, l’INPS fornisce le istruzioni contabili per i sostituti d’imposta e fa un riepilogo dei requisiti necessari per avere diritto al bonus.
Inoltre, l’INPS provvede a fornire le disposizioni per rinunciare al nuovo trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione.
Vediamo quindi quali sono le ultime novità per i lavoratori dipendenti e assimilati.
Meno tasse per i lavoratori dipendenti col bonus cuneo fiscale in busta paga: le istruzioni INPS
La circolare n. 96 dell’INPS, pubblicata il 21 agosto, contiene importanti novità per i lavoratori dipendenti e assimilati e per i sostituti d’imposta.
Il decreto sul taglio del cuneo fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2020: si tratta di un intervento che porterà benefici per un’ampia platea di contribuenti.
Sono infatti circa 16 milioni i lavoratori dipendenti che si trovano nella fascia di reddito tra i 8.174 e 40.000 euro e che da agosto avranno una busta paga più pesante (riferita quindi al mese di luglio).
Sono due i modi in cui il bonus verrà erogato, in base al reddito:
Importo bonus cuneo fiscale 2020 | Limite di reddito | Modalità di erogazione |
---|---|---|
100 euro al mese | 28.000 euro | Credito Irpef in busta paga |
80 euro al mese | 28.001 euro e fino a 35.000 euro | Detrazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente |
da 80 euro fino a 0 euro | da 35.001 e fino a 40.000 euro | Detrazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente |
I requisiti per accedere al beneficio (oltre ai parametri reddituali) sono i seguenti:
- redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
L’INPS si occuperà della verifica del limite reddituale: la circolare in commento informa che non sarà rilevato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre si terrà conto della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati.
Meno tasse per i lavoratori dipendenti col bonus in busta paga: gli adempimenti del datore di lavoro
La circolare n. 96 dell’INPS contiene uno specifico paragrafo sugli adempimenti del sostituto d’imposta riguardo al trattamento integrativo in busta paga.
Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto a erogarlo, in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno, in via automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo, così come non è necessaria alcuna richiesta da parte del lavoratore.
Tuttavia, qualora il lavoratore non possieda o perda i requisiti che gli danno diritto al bonus, deve informare tempestivamente il datore di lavoro.
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata in compensazione tramite il modello F24.
Per i lavoratori con reddito tra i 28.000 e i 40.000 euro, che hanno diritto al bonus sottoforma di detrazione, si seguiranno le regole generali di calcolo e scomputo dall’imposta lorda.
In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta è tenuto alla verifica della spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare le somme corrisposte per l’ulteriore detrazione e per il trattamento integrativo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione.
In entrambi i casi, ove la somma indebita ecceda 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio.
Le agevolazioni fiscali corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno oggetto di “puntuale esposizione” nella Certificazione Unica 2021.
Qualora il contribuente abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito in tutto o in parte non spettante, è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
Bonus in busta paga: come rinunciare al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione
Come anticipato, l’INPS deve riconoscere -a chi è in possesso dei requisiti- il bonus in via automatica dal 1° luglio 2020. I beneficiari però possono effettuare una dichiarazione/ richiesta di rinuncia tramite i seguenti canali:
- il portale dell’Istituto;
- le Strutture territoriali.
Nello specifico, sarà resa disponibile sul sito dell’Inps l’applicazione di revoca. In questo caso, gli interessati potranno accedere con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura: “Prestazione e servizi” > “Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020”.
Allo stesso modo, gli operatori delle Strutture territoriali potranno dare seguito a richieste degli utenti accedendo all’applicazione in ambiente intranet:“Servizi” > “Piattaforma Fiscale” > “Rinuncia TIN (Rinuncia trattamento integrativo)”.
Con riguardo all’ulteriore detrazione, la circolare INPS n. 96 specifica che l’interessato potrà richiedere la rinuncia al riconoscimento del diritto tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di diritto alle detrazioni d’imposta, accedendo con le proprie credenziali al servizio:“Prestazione e servizi” > “Detrazioni fiscali”.
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