Telecamere di videosorveglianza private, le regole per evitare sanzioni

Ilena D’Errico

16 Gennaio 2024 - 23:05

Le regole sull’installazione delle telecamere di sorveglianza private: cosa è possibile riprendere, chi e quanto si possono conservare le riprese per evitare sanzioni.

Telecamere di videosorveglianza private, le regole per evitare sanzioni

Le telecamere di videosorveglianza private sono uno strumento molto utile per tutelare i propri beni, ma anche le persone da possibili aggressioni. Le riprese sono fondamentali per individuare i colpevoli di reati, come danneggiamenti, furto e così via, ma servono anche a disincentivare queste azioni, svolgendo una funzione preventiva.

Il fine di installare un sistema di videosorveglianza è sicuramente legittimo e anzi, non di rado le riprese dei privati si rendono utili nelle indagini delle autorità. Nonostante ciò, è importante non commettere delle violazioni.

Le riprese possono ledere la privacy e il diritto alla riservatezza degli altri, pertanto è opportuno osservare alcune regole sulla loro installazione. Soprattutto, è importante capire qual è l’area di copertura delle telecamere. Soltanto un paio di mesi fa il Garante della privacy ha ammonito un cittadino per telecamere che puntavano su una strada pubblica (con provvedimento n. 477/2023), rammentando una serie di principi. Ecco cosa fare per evitare sanzioni.

Telecamera di videosorveglianza privata: le regole

Le telecamere di videosorveglianza privata sono legali, a patto che rispettino le norme di legge. L’installazione non richiede la preventiva autorizzazione del Garante della privacy, ma l’utilizzo delle telecamere deve rispettare quattro principi:

  • Liceità;
  • proporzionalità;
  • finalità;
  • necessità.

Il mancato rispetto delle regole può portare alle sanzioni pecuniarie previste dal Gdpr, peraltro piuttosto salate, ma si può incorrere anche in reati, come le interferenze illecite nella vita privata.

Telecamere di sorveglianza interne

La videosorveglianza interna all’abitazione o comunque alla proprietà privata è sempre ammessa, purché le riprese si limitino appunto alle proprie aree di pertinenza (dunque con il consenso dei comproprietari, se ve n’è più di uno, e con il titolare della servitù di passaggio se presente.).

È però importante rispettare alcuni limiti. Questo perché le riprese riguardano inevitabilmente tutte le persone che entrano in casa, ospiti, amici e così via. Nulla di illegale, purché le immagini non vengano diffuse o utilizzate in alcun modo senza il consenso dell’interessato.

Per poter acquisire le riprese legittimamente è necessario essere presenti oppure avere il consenso dei soggetti coinvolti. Per citare alcuni esempi tra i più discussi, baby-sitter e colf possono essere ripresi dalle videocamere in presenza del proprietario di casa oppure con il loro consenso.

Cosa possono riprendere le telecamere esterne

Le telecamere esterne sono ammesse fin quando non inquadrano aree al di fuori della propria pertinenza, come parte dell’abitazione del vicino. Bisogna adottare tutte le precauzioni tecniche affinché non si acquisiscano riprese di terze persone (o delle loro abitazioni).

Bisogna stare attenti sia alla proprietà privata altrui che agli spazi pubblici. Questi, come piazze o strade, possono essere inquadrati dalla telecamera nel limite di quanto necessario per la sorveglianza. Le immagini non possono essere in ogni caso diffuse senza il consenso dei soggetti ripresi oppure senza averli debitamente oscurati.

Il Garante della privacy chiede che le modalità di ripresa e di gestione dei filmati sia il minimo indispensabile per soddisfare le necessità di sicurezza e controllo. Non è consentito riprendere aree comuni (senza il consenso di tutti gli interessati) o luoghi pubblici oltre quanto strettamente necessario.

Per esempio, se l’ingresso dell’abitazione si affaccia su una strada pubblica è inevitabile che le telecamere ne riprendano una parte. Bisogna però accertarsi che si tratti della porzione minima utile a tutelare l’ingresso, adottando gli accorgimenti idonei per non ledere la privacy dei passanti (per esempio regolando l’altezza così che non ne inquadri il volto).

Nel caso in cui ci siano particolari necessità è possibile derogare a questo principio, purché i motivi siano documentabili e mostrino concreti pericoli, previa istanza al Gdpr.

Inoltre, il Garante della privacy ricorda che la cancellazione dei dati deve avvenire entro 24 ore (eventualmente estendibili a 48 ore), a meno che non ci siano debiti motivi per prorogare i tempi, come in caso di indagine investigativa in corso. Chi necessita di prolungare i tempi deve presentare l’opportuna richiesta al Garante della privacy, documentando i fattori di rischio.

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