Cosa accade ai docenti che hanno i requisiti per l’accesso diretto al Tfa sostegno 2024, ma che non rientrano nella quota di riserva dei posti pari al 35%? Vediamolo con i bandi degli atenei.
Il decreto del IX ciclo del Tfa sostegno 2024 ha introdotto una novità rispetto agli anni precedenti, ovvero l’accesso diretto per una specifica categoria di docenti che non dovrà sostenere le prove scritte e la prova orale.
A questi insegnanti, infatti, viene riservata una quota pari al 35% dei posti messi a bando da ciascun ateneo per ogni ordine e grado di istruzione; ma cosa accade in caso di soprannumero? Come accedono al IX ciclo del Tfa quei docenti che sforano il 35% della quota di riserva pur avendo diritto all’accesso diretto al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità?
Una risposta arriva dagli atenei, almeno da quelli che hanno già pubblicato il bando per il Tfa sostegno con tutte le indicazioni per accedere al corso e prima di tutto per fare domanda per partecipare al concorso che prederà il via a maggio con le prove preselettive uniche e nazionali distinte per infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e che tuttavia attendono ulteriori delucidazioni dal ministero. Vediamo allora cosa accade a chi non rientra nella quota di riserva per l’accesso diretto al Tfa sostegno IX ciclo 2024.
Tfa sostegno IX ciclo con accesso diretto: chi non rientra nella quota di riserva salta la preselettiva
Chi non rientra nella quota di riserva dei posti per l’accesso diretto al Tfa sostegno IX ciclo, pur avendone i requisiti, salta la preselettiva e quindi dovrà comunque sostenere le successive prove di accesso, ovvero quella scritta e quella orale.
Ma andiamo per gradi. Accedono direttamente al corso di specializzazione con la riserva del 35% quei docenti che - stando a quanto riportato nel decreto del Mim che riprende il comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - “abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.”
La quota di riserva pari al 35% dei posti vale per ciascun grado cui ci si candida avendone i requisiti e quindi, per fare un esempio, su 100 posti per la secondaria di primo grado 35 sono riservati ai docenti con tre anni di sostegno negli ultimi cinque.
Il numero è esiguo pertanto, premesso che a costoro sarà riservata una graduatoria a parte, i soprannumerari potranno accedere direttamente alla prova scritta senza passare per la preselettiva al pari di altre categorie di docenti. Questo aspetto è chiarito dai bandi degli atenei; se prendiamo per esempio il bando dell’Unint di Roma leggiamo quanto segue:
Accedono direttamente alla prova scritta i soggetti indicati al comma 4 del presente articolo che non siano rientrati nella quota di riserva.
In ogni caso è la stessa Università, come altre, a dichiarare che attende ulteriori delucidazioni in merito alla riserva dei posti dal Mur e dal Crui.
Oltre a chi rientra nella quota di riserva del 35%, accedono direttamente al Tfa sostegno IX ciclo anche coloro che hanno superato le prove nei precedenti cicli di specializzazione ma:
- hanno sospeso il percorso;
- non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile quindi avendo superato le prove di accesso;
- hanno superato le prove per più procedure e hanno esercitato le relative opzioni (potranno accedere all’opzione prima esclusa);
- hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.
Tfa sostegno IX ciclo con accesso diretto: chi salta solo la preselettiva
Tra coloro che saltano solo la preselettiva del Tfa sostegno IX ciclo, oltre ai docenti che non rientrano nel 35% dei posti della riserva pur avendone titolo, vi sono:
- i candidati con disabilità uguale o superiore all’80%;
- i candidati che abbiano superato la prova preselettiva dell’VIII ciclo ma che non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove a causa di misure sanitarie di prevenzione da Covid (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento);
- i docenti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio anche non consecutive per il grado scolastico per il quale concorrono sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
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