Ticket di licenziamento: verifiche INPS sugli esoneri

Martina Cancellieri

24 Ottobre 2018 - 17:07

Controlli sui ticket di licenziamento: con il messaggio del 24 ottobre 2018 l’INPS ha fornito chiarimenti sull’avvio del monitoraggio documentale per verificare il corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge n. 92/2012.

Ticket di licenziamento: verifiche INPS sugli esoneri

Ticket di licenziamento: l’INPS ha avviato i controlli documentali per la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge n. 92/2012.

L’attività di monitoraggio del ticket di licenziamento consiste nella convocazione ed emissione della diffida per le aziende edili che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo.

L’INPS ha informato sull’avvio dei controlli sul ticket di licenziamento con il messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018.

L’Istituto ha chiarito che al fine di attestare la condizione di esonero dell’azienda, in mancanza di altra documentazione, il datore di lavoro o il rappresentante legale deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è stato assunto, e la lettera di licenziamento con la motivazione e la data della fine del rapporto di lavoro.

Rientrano nei casi di esonero dal ticket di licenziamento le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili a causa del completamento delle attività e di chiusura del cantiere.

Ticket di licenziamento: i chiarimenti nel messaggio INPS

Con il messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018 l’INPS ha fornito chiarimenti sull’attività di vigilanza documentale riguardo i ticket di licenziamento.

L’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012, prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013 il datore di lavoro deve al soggetto licenziato il contributo di licenziamento.

Tale ticket di licenziamento consiste in una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

INPS - messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018
Il messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018 con cui l’INPS fornisce chiarimenti sui controlli documentali sui ticket di licenziamento.

Ticket di licenziamento: i codici tipo contribuzione e cessazione

Lo scopo del monitoraggio del ticket di licenziamento è quello di individuare i lavoratori per i quali non ricorre l’obbligo del contributo.

A tal fine l’INPS ha istituito i codici tipo contribuzione e cessazione riportati di seguito:

  • codici tipo contribuzione M400 ed M401 che i datori di lavoro devono esporre nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento;
  • codici tipo cessazione 1M ed 1N che i datori di lavoro devono esporre nella denuncia individuale.

Tra i casi di esonero dal ticket di licenziamento ci sono le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In questi casi la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto, ovvero del completamento delle attività e chiusura del cantiere, indipendentemente dalla mancata o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.

Controlli INPS sul ticket di licenziamento

L’INPS ha avviato i controlli sul ticket di licenziamento, tramite la convocazione ed emissione della diffida per le aziende che non hanno effettuato la corretta compilazione della denuncia contributiva né il pagamento del contributo.

Al fine di attestare la condizione di esonero dell’azienda il datore di lavoro o il rappresentante legale deve produrre la lettera di assunzione e la lettera di licenziamento.

Nella lettera di assunzione vanno riportati:

  • il cantiere o la sede legale;
  • la mansione per cui il lavoratore è assunto.

Nella lettera di licenziamento vanno indicate:

  • la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”;
  • la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere o la sede di lavoro iniziale non coincida con l’indicazione finale.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.

L’INPS spiega che in presenza della sopracitata documentazione, questa può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.

In tal caso le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici.

In ogni caso, prima della emissione dell’eventuale diffida, le aziende edili saranno convocate dalle Strutture territoriali con l’invito a produrre la documentazione di cui sopra nel caso in cui il contributo risulti non dovuto.

Infine l’Istituto informa che nel caso di diffide già emesse non va dato corso alle operazioni di recupero.

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