Il ticket licenziamento è dovuto all’Inps nei casi di cessazione per i quali spetta potenzialmente la NASpI. Visto l’ammontare non trascurabile del contributo ecco una serie di errori da evitare
La Legge 28 giugno 2012 numero 92 «Disposizioni in materia i riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» ha contemplato (articolo 2, comma 31) un contributo che i datori di lavoro devono corrispondere all’Inps, tramite modello F24, in tutte le ipotesi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a prescindere dal possesso da parte del dipendente interessato dei requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI, darebbero teoricamente diritto al sussidio stesso.
La somma in parola, per le ragioni appena citate, prende il nome di «contributo aziendale di recesso» o semplicemente «ticket NASpI» o «ticket licenziamento» ed opera per gli eventi di cessazione del contratto intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il ticket è calcolato in funzione del 41% del massimale mensile di NASpI, valore adeguato annualmente dall’Inps che, per l’anno corrente, è pari ad euro 1.550,42 (come da Circolare del 29 gennaio 2024 numero 25). [...]
Accedi ai contenuti riservati
Navighi con pubblicità ridotta
Ottieni sconti su prodotti e servizi
Disdici quando vuoi
Sei già iscritto? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA