Tipi di referendum in Italia, ecco quali sono secondo la Costituzione

Alessandro Cipolla

4 Febbraio 2025 - 10:54

Forse non tutti sanno che in Italia sono previsti diversi tipi di referendum: ecco quali sono ammessi dall’ordinamento italiano e le loro caratteristiche.

Tipi di referendum in Italia, ecco quali sono secondo la Costituzione

Quanti tipi di referendum esistono in Italia? Una domanda non banale visto che in molti ignorano il fatto che il nostro ordinamento ne contempli ben sei, senza contare le consultazioni comunali o provinciali.

Con il termine referendum si intende uno strumento di democrazia diretta con cui un popolo viene chiamato a esprimersi su una determinata questione.

Secondo la Costituzione della Repubblica italiana le tipologie di referendum sono diverse, hanno differenti scopi e usi ma anche differenti caratteristiche, quorum, maggioranze e così via.

È la stessa Costituzione a definire esplicitamente i diversi tipi di referendum ammessi, mentre altri, non espressamente previsti dal testo, sono invece menzionati in fonti di natura giuridica sub-costituzionale.

I referendum più noti - in quanto più ricorrenti o più semplicemente più mainstream - sono quelli abrogativi e costituzionali. Non esiste invece in Italia quello di natura propositiva, almeno per ora.

Nel 2025 in particolare gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque referendum abrogativi: quattro riguardanti il lavoro promossi dalla Cgil e uno sulla cittadinanza, voluto in questo caso da +Europa.

Di referendum costituzionale invece si è parlato in merito alla possibile riforma del premierato, che però prima dovrà essere approvata in doppia lettura da Camera e Senato prima di poter essere sottoposta - in caso di richiesta - al parere dei cittadini.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le tipologie di referendum ammesse in Italia, dando uno sguardo a quelle che sono le loro regole e caratteristiche.

Referendum abrogativo

È l’articolo 75 della Costituzione a definire le caratteristiche del referendum abrogativo in Italia. Questo tipo di referendum popolare ha lo scopo di abrogare in modo totale o parziale una legge o un atto avente valore di legge.

Tale referendum abrogativo, cui possono partecipare tutti coloro che hanno diritto di eleggere i deputati, è vietato sulle leggi di bilancio e su quelle tributarie, su quelle di amnistia e indulto e su quelle relative ad autorizzazione e ratifica di trattati internazionali.

L’iniziativa di referendum abrogativo spetta a 500.000 elettori o a 5 Consigli regionali. Il quorum strutturale è pari al 50%+1 degli aventi diritto, mentre il referendum si considera approvato con la maggioranza dei voti validi.

Referendum costituzionale

Le caratteristiche del referendum costituzionale sono sancite dall’articolo 138 della Costituzione. Innanzitutto oggetto di tale referendum sono le leggi costituzionali e le altre leggi costituzionali (non sono la stessa cosa!), che entro 3 mesi dall’avvenuta pubblicazione “anomala” possono essere sottoposte a tale consultazione.

L’iniziativa di referendum costituzionale spetta a 500.000 elettori, a cinque Consigli regionali o anche a 1/5 dei membri di uno dei rami del Parlamento. Il referendum costituzionale non è sempre invocabile, è cioè eventuale. Ove una legge costituzionale ad esempio fosse approvata in seconda deliberazione con una maggioranza dei ⅔ dei componenti, essa non potrebbe essere sottoposta a referendum. L’approvazione avviene a maggioranza dei voti validi mentre non occorre quorum partecipativo.

Referendum territoriali

Sono quattro i referendum territoriali previsti dal nostro ordinamento:

  • il referendum riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (articolo 132 comma 1);
  • il referendum riguardante il passaggio da una Regione a un’altra di Province o Comuni (articolo 132 comma 2);
  • il referendum riguardante gli statuti regionali (articolo 121),
  • il referendum regionale su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione (articolo 123).

In questa categoria rientrano i referendum descritti dall’articolo 132 e 123 della Costituzione italiana. Il comma 1 dell’articolo 132 fa riferimento alla possibilità di fusione di Regioni o di creazione di nuove Regioni tramite legge costituzionale.

La legge costituzionale così pensata deve essere approvata con un referendum a maggioranza delle popolazioni stesse. Dato che parliamo di legge costituzionale, anche in questo caso valgono i limiti precedentemente citati: la legge non può essere sottoposta a referendum se approvata in seconda votazione a maggioranza dei ⅔.

Il comma secondo dell’articolo 132 parla invece del passaggio di Province e Comuni da una Regione all’altra. Anche in questo caso occorre la maggioranza delle popolazioni ma non è necessaria una legge costituzionale. Ne basta una ordinaria.

A parlare di referendum aventi a oggetto le Regioni ci pensa anche l’articolo 123 della Costituzione. Il primo referendum previsto dall’articolo in questione deve essere regolato dagli statuti regionali. Esso può riguardare sia le leggi che gli atti amministrativi della Regione e può anche assumere diversa natura.

Il secondo referendum previsto dall’articolo 123 è quello facoltativo volto all’approvazione, a maggioranza dei voti validi, dello statuto regionale. Questo tipo di referendum può essere richiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione, da 1/50 degli elettori di quella Regione o da ⅕ dei componenti del Consiglio regionale.

Oltre a quelli già citati meritano un cenno anche i referendum negli Statuti degli Enti locali, introdotti ai sensi dell’art. 8 del Testo Unico Enti Locali, che possono essere anche di natura propositiva. Ultimo accenno anche al particolare referendum consultivo tenutosi nel 1989 sul rafforzamento delle istituzioni comunitarie. Ecco quali sono i tipi di referendum in Italia. Tutto questo cambierà dopo il 4 dicembre?

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