Stagisti e tirocinanti hanno diritto alla tredicesima mensilità? E alle ferie nel periodo di Natale? Facciamo chiarezza.
Il fatto che la tredicesima mensilità spetti a tutti i lavoratori dipendenti non deve trarre in inganno: per chi sta svolgendo uno stage o un tirocinio non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva di fine anno.
La ragione sta proprio nel fatto che la tredicesima spetta solo nel caso in cui si stia svolgendo un’attività lavorativa di tipo subordinato: per quanto stage e tirocini possano sembrare tali, in realtà non è così in quanto si configura come un’attività di tipo formativo, dove non si percepisce uno stipendio bensì un’indennità di partecipazione il cui importo varia a seconda della Regione.
Sarà un natale amaro quindi per tirocinanti e stagisti, i quali dovranno fare a meno della tredicesima (pagata invece ai “colleghi” assunti con regolare contratto di lavoro, sia se a tempo determinato che indeterminato).
In realtà non è solamente per la tredicesima che stagisti e tirocinanti subiscono un trattamento di maggior sfavore: a questi, infatti, non spettano tanti dei diritti riconosciuti a chi invece è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato, come ad esempio le ferie retribuite o la maturazione del Tfr.
Perché ai tirocinanti non spetta la tredicesima
Tirocinio o stage non fanno maturare la tredicesima mensilità erogata a dicembre dal datore di lavoro. Ciò perché tra tirocinante e datore non viene in essere un vincolo contrattuale ma una “convenzione” (detta progetto formativo) tra stagista e “soggetto ospitante”, secondo quanto stabilito dalla legge 99/2013.
I tirocinanti non percepiscono lo stipendio ma una indennità di partecipazione, il cui valore dipende dalla Regione in cui è ubicato il soggetto ospitante. Le indennità sono percepite per ogni mese di tirocinio e, in nessun caso, è prevista una indennità aggiuntiva a dicembre.
Per altri dettagli si rimanda alle seguenti fonti normative:
- Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.
- Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante Linee-guida in materia di tirocini.
- Legge 99 del 9 agosto 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia d’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti di conversione del d.l. 76/2013.
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Tredicesima per apprendisti
Diversamente dai tirocinanti, gli apprendisti hanno diritto alla gratifica natalizia in busta paga. Ciò perché l’apprendistato si considera un contratto di lavoro subordinato, con tutti i diritti (ferie, mensilità aggiuntive, malattia, maternità e così via) e i doveri che ne derivano. La peculiarità del contratto di apprendistato è che permette d’inquadrare il lavoratore a due livelli inferiori rispetto a quello di arrivo.
Stage e ferie natalizie
Non essendo un rapporto di lavoro, durante il tirocinio non si maturano giorni di ferie o permessi retribuiti. Ma questo non significa che tutti gli stagisti siano costretti a lavorare a Natale e Santo Stefano.
I tirocinanti non sono obbligati per legge a garantire la loro presenza nei giorni festivi segnati in rosso sul calendario (8, 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio). Infatti “La specifica disciplina che regola il lavoro nei giorni festivi (prevedendo retribuzioni maggiorate) non è applicabile al tirocinio”, come riporta la locandina online della Cgil.
Tuttavia, anche in assenza di ferie, spesso sono i datori di lavoro stessi a concedere dei giorni di pausa agli stagisti per trascorrere le vacanze natalizie in famiglia. In caso contrario dovrà essere il tirocinante ad avanzare la richiesta di assentarsi qualche giorno, cosa che può essere accolta o rifiutata in base alle esigenze del soggetto ospitante.
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