Cambiano le regole per le bollette di luce e gas, mai più al telefono e maggiori responsabilità per i venditori di energia. Ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2025 nel contrasto alle truffe telefoniche.
Lotta alle truffe sulle bollette, mai più contratti al telefono per luce e gas. Arera cambia il regolamento a tutela dei consumatori.
Quante volte è capitato di rispondere al telefono ascoltare una proposta per una nuova fornitura di luce e gas, magari frettolosamente aderire, spesso senza neanche accorgersene? Negli anni passati ci sono stati anche casi di utenti che neanche si sono accorti di aver “sottoscritto” telefonicamente un contratto e lo hanno capito solo al momento di ricevere le bollette.
Dal primo gennaio questa pratica è vietata. A dirlo è Arera con la delibera 395/2024/R/com che rafforza le tutele per i consumatori. Ecco le principali modifiche in vigore dal 1° gennaio 2025.
Norme più severe per i venditori di energia con responsabilità certa
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stilato un nuovo regolamento che mira a tutelare i consumatori da contratti sottoscritti frettolosamente e senza avere riferimenti certi per le condizioni contrattuali a cui si è aderito.
La prima cosa da sottolineare è che spesso l’attività promozionale per le società che si occupano di vendita di energia e gas sono svolte da call center a cui viene affidato l’incarico. Obiettivo del call center è stipulare il più elevato possibile numero di contratti con i consumatori in modo da mantenere l’appalto. Gli operatori a loro volta cercano di avere buoni livelli di vendite (per ottenere premi e maggiori compensi), questo porta inevitabilmente ad adottare una comunicazione non sempre chiara.
Il nuovo regolamento Arera pone un freno a questo comportamento che può essere considerato scorretto e che spesso non viene punito perché c’è una sorta di scarica barile tra le parti. La novità importante su questo punto è rappresentata dal fatto che a partire dal 1° gennaio 2025 il responsabile delle modalità con le quali sono presentate le offerte è in ogni caso il venditore, cioè la compagnia energetica che emette le bollette luce e gas, al di là del fatto che dia poi la gestione delle attività a soggetti terzi.
Ne consegue che la società “Tizia” che vende corrente, se affida le attività di marketing al call center Omega, deve comunque vigilare sulla corretta comunicazione perché nel caso in cui non sia rispettato il codice di condotta commerciale dei diritti dei clienti, ne sarà comunque responsabile, anche se non ha condotto direttamente le operazioni. In caso di truffe sarà quindi più facile individuare il responsabile.
Non solo, questa è sicuramente una novità importante ma non l’unica.
Addio contratto telefonico per la fornitura di energia e gas
Il nuovo Regolamento Arera prevede che tutti i contratti debbano essere disponibili per l’utente/consumatore su un supporto durevole dal quale sia possibile individuare data e ora della comunicazione. In parole semplici questo implica che non potranno esserci contratti stipulati telefonicamente.
Questo non vuol dire che non sia più possibile effettuare telefonate, ma nel caso di accordi presi telefonicamente il venditore deve inviare anche una comunicazione scritta. Ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente deve confermare di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile. Ad esempio, può essere inoltrata una email, una Pec.
Il regolamento prevede
il cliente finale è vincolato solo dopo aver sottoscritto l’offerta o dopo aver sottoscritto una separata accettazione riproduttiva dell’offerta; per i documenti informatici, la sottoscrizione può avvenire con firma elettronica.
Variazioni unilaterali del contratto in forma scritta
Su supporto durevole devono essere fornite anche le comunicazioni inerenti modifiche unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi delle condizioni contrattuali.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi devono essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. Ad esempio in caso di riduzione della tariffa.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale. Nello specifico il nuovo regolamento prevede
il diritto del cliente finale a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione.
Contratto porta a porta, maggiore tutela per il consumatore
Maggiore tutela è prevista anche nel caso di contratto porta a porta, cioè nel caso in cui suoni al campanello un soggetto, proponga un contratto e lo stesso sia sottoscritto dal consumatore.
In questi casi si ritiene che il consumatore non sia predisposto a ricevere offerte (non aspettava la visita) e possa sottoscrivere senza essere ben consapevole delle implicazioni. Il diritto di recesso viene quindi esteso dai tradizionali 14 giorni a 30 giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA