La tutela dell’ambiente viene inserita nella Costituzione. Ma cosa cambia davvero con l’approvazione della riforma? Lo spiega a Money.it la docente di Diritto costituzionale Ines Ciolli.
La tutela dell’ambiente entra in Costituzione. La Camera dei deputati ha approvato, in seconda lettura, la riforma costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta con 468 voti a favore. Le modifiche sostanziali alla Costituzione riguardano due aspetti.
In primis si aggiunge la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell’articolo 9, introducendo anche il concetto di tutela degli animali. Nell’articolo 41, invece, si specifica che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente.
Ma cosa cambia realmente, da un punto di vista giuridico e pratico, con l’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione? A spiegarlo a Money.it è Ines Ciolli, docente di Diritto costituzionale dell’università Sapienza di Roma ed esperta di tematiche relative al diritto dell’ambiente.
Tutela dell’ambiente in Costituzione: cosa succede ora
Considerando che la riforma è stata approvata con una maggioranza superiore ai due terzi non ci sarà bisogno di referendum. Le modifiche entreranno in vigore dopo la promulgazione da parte del presidente della Repubblica. Come spiega Ciolli non ci sarà “la sospensione di tre mesi per la raccolta delle firme perché con l’approvazione della maggioranza dei due terzi non è possibile richiedere il referendum”. La legge, quindi, verrà promulgata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale e a quel punto verrà modificato il testo della Costituzione, “in tempi molto brevi”
Tutela dell’ambiente, come viene modificata la Costituzione
La prima novità, come ricorda la docente, è che viene esplicitato il concetto di tutela dell’ambiente all’articolo 9, tra i principi fondamentali. Si tratta di un tema che la giurisprudenza, comunque, aveva già affrontato: “La Corte costituzionale aveva già dato un’interpretazione tale per cui nell’art. 9 rientrava già il principio di tutela dell’ambiente”.
Qualcosa, in realtà, era già cambiato con la revisione costituzionale del 2001: “Quella riforma per la prima volta introduce in Costituzione il termine ambiente perché attribuisce allo Stato la potestà legislativa in materia di ambiente, ecosistema e beni culturali (art. 117, comma 2 lettera s) Cost.)”.
Ora la tutela ambientale è inserita tra i principi fondamentali; quindi, caratterizza il modo di essere della Repubblica italiana, mentre la menzione dell’art. 117 definiva solo le competenze legislative tra Stato e Regioni, come sottolinea Ciolli, “anche se dal punto di vista pratico il cambiamento è certo più sfumato perché la Corte costituzionale aveva già fatto rientrare nell’art. 9 la tutela dell’ambiente in via interpretativa, perciò per gli operatori del diritto cambia poco. Semmai, la vera novità risiede nella riserva di legge dello Stato che è chiamata a disciplinare le forme e i modi di tutela degli animali. In altre parole, solo con legge si potranno costruire forme di protezione e tutela per questi esseri e ciò peraltro dà forma a un’idea più estesa di ecosistema che non è solo antropocentrico”.
Il concetto delle future generazioni
L’altro elemento messo in evidenza è quello dell’interesse per le future generazioni a cui si fa riferimento e su cui la docente non nasconde le sue perplessità:
“Dal punto di vista del soggetto giuridico chi sono le generazioni future? Vogliamo tutelare la generazione successiva a quella vivente, oppure tante diverse e successive generazioni? È un termine giuridicamente molto ambiguo, non è chiaro chi debba essere tutelato e il diritto è molto attento a definire i soggetti meritevoli di tutela; per questo sembrerebbe si sia introdotto in Costituzione più un proclama che una vera forma di tutela giuridica, anche se altre Costituzioni hanno già inserito il termine generazioni future nelle proprie Carte costituzionali proprio in relazione alla tutela ambientale (penso alle revisioni costituzionale operate in Germania nel 1994 e Francia nel 2005), ma il fatto che si sia in tanti non vuol dire che si sia imboccata la strada giusta perché non sappiamo quali saranno le esigenze delle generazioni lontane da noi. Inoltre, scrivere future generazioni nelle Carte costituzionali è pleonastico: esse contengono di per sé un’dea di futuro perché sono elaborate per durare per l’eternità.”
Di fatto questa definizione sembra più propagandistica che concreta: “Si tratta di una semplificazione e forse di una banalizzazione del testo costituzionale che avrei risparmiato. Si è voluto aggiungere future generazioni ignorando quel senso di durata infinita delle Carte, almeno in linea teorica”.
L’inserimento della tutela dell’ambiente è solo simbolico?
Nel governo e in ambienti parlamentari si è parlato di una svolta epocale, ma l’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione sembra più un’iniziativa simbolica che altro, secondo la costituzionalista:
“È la stessa operazione portata avanti quando si è modificato l’articolo 51 della Costituzione nel 2003 in tema di promozione delle pari opportunità: l’articolo 3 già vietava le distinzioni di sesso in tema di uguaglianza al comma 1 e al comma 2 prevede sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli a tale uguaglianza e si tratta qui di un principio fondamentale già molto orientato: l’articolo 51 si è posto come un’esplicitazione, un rafforzativo che in realtà ha avuto la funzione di porre in modo più deciso l’attenzione sulle pari opportunità e di colpire la coscienza collettiva. Spero che succeda lo stesso con l’art. 9 cost. Lo scopo potrebbe essere questo”.
L’iniziativa economica privata e la tutela dell’ambiente
L’altra modifica riguarda l’articolo 41 della Costituzione e si rivolge ai rapporti economici. In particolare con la riforma si dice che non si può svolgere iniziativa economica privata a detrimento della salute e dell’ambiente. Il che potrebbe rendere più chiaro ai privati il concetto di tutela dell’ambiente e potrebbe portare a una “maggiore comprensione da parte dei singoli” dei vincoli anche giuridici che chiaramente già esistono. È questa forse la “parte più innovativa della riforma: qualunque forma di iniziativa economica privata deve considerare come limite esplicito la tutela della salute e dell’ambiente”.
Di fatto ora per chi svolge iniziativa economica privata diventa “ancora più chiaro il concetto che non deve recare danno alla salute e all’ambiente”.
Ambiente, il vero impatto della modifica costituzionale
A giudizio della docente la riforma, pur non indispensabile, potrà almeno “avvicinare il cittadino ai vincoli della tutela ambientale e modificare la percezione dei cittadini in merito all’importanza che l’ambiente e l’ecosistema assumono nel nostro ordinamento costituzionale”.
Un vantaggio, però, ci sarà anche sotto questo punto di vista: introdurre l’ambiente tra i principi fondamentali “crea un vincolo talmente esplicito che non c’è possibilità d’interpretazione ambigua da parte del legislatore o della giurisprudenza: in qualunque bilanciamento tra diritti e principi bisogna tenere conto di questa particolare posizione che la tutela ambientale ora riveste in Costituzione e questo vale per il legislatore come per la giurisprudenza, ai quali è richiesta la massima protezione e tutela senza ambiguità anche in presenza di altre esigenze che se non sono egualmente centrali e fondamentali sono destinate a soccombere”, conclude la docente.
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