Vittime di violenza: entro la scadenza del 12 aprile 2018 bisognerà presentare domanda per richiedere l’indennizzo. Ecco tutti i requisiti e le indicazioni del Ministero dell’Interno.
Domanda indennizzo vittime di violenza: con una nota pubblicata sul proprio sito il 29 marzo 2018 il Ministero dell’Interno ha annunciato che la scadenza per la presentazione è fissata al 12 aprile 2018.
L’indennizzo viene erogato in favore delle vittime di un reato doloso commesso con violenza, per i reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, che non hanno ancora ricevuto il risarcimento del danno dall’autore del reato.
L’indennità viene concessa per rimborsare le spese mediche e e assistenziali che hanno sostenuto le vittime di violenza. Per ricevere l’indennizzo queste spese devono essere documentate fatta eccezione per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, nei quali casi l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
Vediamo nel dettaglio quando è prevista la scadenza per presentare domanda, quali importi prevede la legge e quali requisiti sono necessari per ricevere l’indennizzo.
Domanda indennizzo vittime di violenza 2018: scadenza e importi
La domanda per accedere al Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2017, n. 167, quindi entro il 12 aprile 2018.
A ricordarlo è stato il Ministero dell’Interno che ha pubblicato una nota sul proprio sito il 29 marzo 2017.
Gli importi dell’indennizzo sono determinati nella seguente misura:
- per il reato di omicidio 7.200 euro;
- per il reato di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, 8.200 euro (esclusivamente in favore dei figli della vittima);
- per il reato di violenza sessuale 4.800 euro;
- per reati diversi rimborso di spese mediche e assistenziali è di 3.000 euro.
Il Ministero dell’Interno ha specificato che i suddetti importi saranno a breve rideterminati in aumento, grazie alle nuove e maggiori risorse stanziate con la legge europea del 2017 e la legge di bilancio 2018.
Requisiti
I requisiti necessari per ricevere l’indennizzo sono i seguenti:
- aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato salvo quest’ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio;
- non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- non aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5,000 euro.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota del Ministero dell’Interno pubblicata il 29 marzo 2018.
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