Il 1 gennaio 2013 è entrata in vigore l’ASPI, l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego, introdotta dalla Riforma Fornero in sostegno dei lavoratori che hanno perso involontariamente il loro impiego e che possono fare richiesta di disoccupazione sul sito dell’INPS nell’area “Servizi per il cittadino” (muniti di PIN).
L’ASPI tenderà a sostituire le indennità di disoccupazione e mobilità correnti, lasciando inalterata la disoccupazione agricola. Sono infatti esclusi dall’ASPI gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, così come i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale.
Quali sono i requisiti per ottenere l’ASPI? Ecco la guida completa con informazioni anche circa la durata e la decadenza.
ASPI 2013: requisiti
I soggetti interessati all’ASPI sono:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti del settore pubblico con contratto a tempo determinato;
- apprendisti;
- artisti e personale dipendente artistico (teatrale, cinematografico).
Quali sono i requisiti che detti soggetti devono possedere?
- disoccupazione involontaria;
- stato di disoccupazione come da D.lgs. 181/200 (art.1, comma 2, lettera c);
- biennio di anzianità assicurativa;
- 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente al licenziamento.
Quanto dura l’ASPI?
Per l’anno 2013 l’ASPI sarà così ripartita:
- 8 mesi per gli under 50;
- 12 mesi per gli over 50.
Per l’anno 2014:
- 8 mesi per gli under 50;
- 12 mesi per coloro che hanno un’età compresa tra i 50 e i 54 anni;
- 14 mesi per gli over 50.
Per l’anno 2015:
- 10 mesi per gli under 50;
- 12 mesi per coloro che hanno un’età compresa tra i 50 e i 54 anni;
- 16 mesi per gli over 50.
Per l’anno 2016:
- 12 mesi per gli under 50;
- 18 mesi per gli over 50.
Per l’anno 2017 (a regime):
- 12 mesi per gli under 55;
- 18 mesi per gli over 55.
A quanto ammonta l’ASPI?
L’indennità è rapportata alla remunerazione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (inclusi elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive). L’importo va diviso per la retribuzione media settimanale (numero di settimane di contribuzione) e moltiplicato 4,33 (retribuzione media mensile).
L’importo spettante è pari al 75% della retribuzione base, se quest’ultima è a sua volta pari o inferiore a € 1.080 (soglia valida per il 2013); se è superiore, bisognerà sommare il 25% ottenuto dalla differenza tra la remunerazione mensile e la parte eccedente la soglia stabilita.
L’importo definito subisce una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi e un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. Durante il periodo di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Quando decade l’ASPI?
L’ASPI decade quando il lavoratore cessa di essere nello status di disoccupato ed inizia un nuovo lavoro (dipendente, accessorio occasionale, autonomo o a progetto).
L’ASPI decade anche in altri casi:
- raggiungimento dei requisiti per la pensione;
- raggiungimento dei requisiti per l’assegno di invalidità;
- inizio di un’attività autonoma senza dare comunicazione all’INPS del reddito che si presume ottenere dalla stessa.
Per riassumere
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