Sono all’ordine del giorno le aggressioni e le minacce contro il personale che lavora sui mezzi pubblici. Aggredire, molestare e insultare capotreni, autisti e controllori è reato, e si rischia il carcere.
Tante, troppe le aggressioni e le minacce, sia fisiche che verbali, che i capotreni, gli autisti e i controllori rischiano ogni giorno mentre svolgono il loro lavoro. Qualche volta si tratta di gesti casuali e sporadici, altre di vere e proprie gang criminali organizzate. In ogni caso il clima crescente di violenza che si respira in Italia ha le sue conseguenze proprio su questa categoria di lavoratori.
Chi aggredisce, insulta o in qualche modo ostacola il normale svolgimento delle funzioni di controllori di biglietti, autisti di tram e autobus e capotreni, commette un reato previsto dal Codice penale e per questo rischia grosso, nella peggiore delle ipotesi il carcere fino a cinque anni. Si tratta infatti del delitto di resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale e di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ecco cosa dice legge a riguardo.
Aggredire capotreni e controllori autobus, cosa si rischia?
Prendere il treno, il tram o l’autobus, soprattutto nelle ore notturne, può rivelarsi molto pericoloso, sia per i passeggeri ma anche per chi lavora sui mezzi pubblici. La cronaca offre molteplici spunti di riflessione: talvolta si tratta di episodi di violenza verbale e minacce o di resistenza, altre di vere e proprie aggressioni che possono causare lesioni gravi, gravissime e nei casi più seri la morte.
Vittime di questi episodi sono i capotreni, gli autisti del tram, degli autobus o delle metropolitane o il personale addetto al controllo dei biglietti. Si tratta quasi sempre di atti di deliberata violenza che non hanno alcuna logica spiegazione. Ma cosa dice la legge per tutelare questa categoria di lavoratori? In altre parole, cosa rischia chi aggredisce un capotreno o un controllore? Queste figure sono considerate pubblici ufficiali, quindi chi commette gesti violenti o minacce nei loro confronti integra diverse fattispecie di reati in base alla tipologia di condotta:
- l’oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 bis del Codice penale), quando l’aggressore “si limita” ad offendere verbalmente un capotreno, un autista o un controllore mentre svolgono le proprie mansioni;
- la resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del Codice penale) quando il passeggero vi si oppone con violenza o con minacce;
- la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 del Codice penale) quando il colpevole costringe con la violenza a commettere “un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio”.
La pena prevista per oltraggio a pubblico ufficiale è la reclusione fino a tre anni, pena che può aumentare nel caso in cui gli venga attribuito un fatto determinato. Alla reclusione si aggiunge la condanna a risarcire i danni cagionati.
Invece quando il reato contestato è la resistenza a pubblico ufficiale la reclusione va da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni. Stessa pena anche per chi commette il reato previsto dall’articolo 336 del Codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
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