In base a una recente sentenza della corte di Cassazione, anche i contratti a termine verranno considerati validi ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio.
Depositata ieri la sentenza 262 della Corte di Cassazione con la quale viene chiusa la vicenda relativa al valore dei contratti a termine ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio. Nello specifico la sentenza della Cassazione si riferisce ai casi in cui i lavoratori sono stati sottoposti a contratto a termine dallo stesso datore di lavoro anche oltre i termini previsti per legge e, dopo aver contestato la legittimità del trattamento si sono visti convertire il loro rapporto di lavoro da un contratto a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato. In questo caso anche l’anzianità di servizio maturata durante i periodi in cui il lavoratore è stato sottoposto a contratto a termine e i diritti patrimoniali riconducibili ai relativi scatti, dovranno essere considerati.
In base al pronunciamento precedente della Corte d’Appello, la questione era stata risolta, assegnando all’indennità onnicomprensiva il ruolo di strumento di compensazione per l’anzianità di servizio non maturata. La Sentenza della Corte di Cassazione, invece, ribalta il precedente parere della Corte d’Appello, dal momento che specifica che l’indennità onnicomprensiva ha il ruolo di risarcire il lavoratore per il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo che intercorre tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e il momento dell’assunzione a tempo indeterminato, in seguito al provvedimento del giudice del lavoro che abbia ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro precedentemente interrotto. L’indennità onnicomprensiva, in altri termini, funge da compensazione per la mancata retribuzione e il mancato trattamento contributivo spettanti in quel periodo:
«l’indennità è volta al “risarcimento” del lavoratore. Quindi concerne un danno subito dal lavoratore e cioè un danno derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad un contratto a termine illegittimo, un danno da mancato lavoro».
Proprio per questo l’indennità onnicomprensiva (dall’articolo 32 della L. 183/2010), secondo i giudici della Corte di Cassazione, non può essere considerata come un risarcimento per il periodo o i periodi di lavoro a termine. I diritti relativi a questi periodi di lavoro non possono, in definitiva, essere ricompresi e inglobati nell’indennizzo (indennità onnicomprensiva) percepito per il danno causato al lavoratore nel periodo di non lavoro.
Per i periodi di lavoro a termine non spetta alcun indennizzo ma il riconoscimento pieno e totale del diritto alla retribuzione e dei diritti connessi, ovvero il diritto al computo di quegli stessi periodi
«ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità»
Il giudizio della Corte di Cassazione, in linea con i giudizi già espressi in proposito (sentenza 15265/2012 e pronunce 13630/2014 e 13732/2014), pur coerente con il principio di non discriminazione (affermato dalla Direttiva 1999/70/Ce) tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, anche riguardo al calcolo dell’anzianità di servizio, sembra essere però giustificato dal fatto che il precedente rapporto a termine venga poi trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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