L’assegno di invalidità civile viene riconosciuto in presenza di precisi requisiti sanitari e reddituali.
L’assegno di invalidità civile è una prestazione economica di natura assistenziale che viene riconosciuta a coloro cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale. Per l’accesso oltre ai requisiti sanitari è richiesto anche il rispetto di precisi requisiti reddituali.
Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:
“Buongiorno, spiego brevemente la mia attuale situazione lavorativa. Sono un lavoratore dipendente nel settore del commercio (attualmente in cassa integrazione straordinaria). Ho 53 anni sono invalido civile al 67% e ho diritto ai permessi L 104 (handicap grave) e ad oggi ho 33 anni di contributi versati. A breve il punto vendita dove lavoro dal 1994 chiuderà e quindi vorrei sapere se oltre alla disoccupazione, avrei diritto all assegno d invalidità civile? Grazie ”.
Assegno invalidità civile
L’assegno di invalidità civile che viene riconosciuto agli invalidi parziali (ovvero a coloro che non sono invalidi al 100%) con percentuale compresa tra il 74 ed il 99%. Pertanto con solo il 67% di invalidità non ha diritto a richiedere la prestazione in oggetto visto che non rientra nei requisiti sanitari richiesti.
Tra l’altro, trattandosi di una prestazione assistenziale, se anche per aggravamento la sua percentuale di invalidità venisse elevata al 74%, non avrebbe comunque diritto all’assegno mensile che viene erogato anche in base a precisi limiti reddituali (nello specifico 4931,29 euro l’anno).
Con invalidità al 67%, però, se ha contributi versati per almeno 5 anni, di cui almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio potrebbe avere diritto all’assegno ordinario di invalidità (che però non è cumulabile con la Naspi) fin da subito, visto che lo stesso non richiede la cessazione del rapporto di lavoro. Potrebbe, quindi, richiedere l’AOI fin da subito e, poi, sospendere la misura nel caso dovesse dover entrare in Naspi per riattivarla alla scadenza di quest’ultima.
Mi preme però avvertirla che con la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, calcolato sui contributi effettivamente versati, le sarà preclusa la possibilità di accedere alla pensione anticipata: l’assegno ordinario di invalidità, essendo equiparato alla pensione, non permette l’accesso all’anticipo pensionistico ma si trasforma al compimento dell’età anagrafica richiesta, in pensione di vecchiaia.
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