Cosa accade se, una volta emesso un titolo di credito, non si riesca ad onorarlo? Il creditore può agire nei confronti di chi lo ha emesso per il recupero del suo credito.
Quando si emette un assegno è necessario assicurarsi che la somma da prelevare sia disponibile nel proprio conto personale. Nel caso contrario, nel momento in cui il beneficiario dell’assegno si appresta a riscuoterlo, costui non potrà ricevere la somma richiesta.
L’assegno è infatti considerato quale mezzo di pagamento che presuppone, in quanto tale, l’esistenza della provvista, presso l’istituto di credito, fin dall’emissione del titolo.
Se un titolo di credito non viene onorato e il creditore non può essere soddisfatto, ne consegue il protesto.
Si tratta di una situazione molto imbarazzante poiché causa varie difficoltà per accedere al credito o altro tipo di finanziamento e contribuisce a minare anche la propria credibilità.
Protesto: che cos’è
Il protesto è l’atto formale – effettuato da un pubblico ufficiale (solitamente un notaio o un segretario comunale) – con cui viene constato il mancato pagamento dell’assegno.
Protesto: a cosa serve?
Un tempo, il protesto serviva, soprattutto, per poter agire contro coloro che avevano girato l’assegno, ma oggi l’obbligo della clausola di “non trasferibilità” del titolo ha reso il protesto privo di un significato sostanziale; in particolare rileva infatti per le sanzioni che esso comporta.
Il protesto, ad ogni modo, ha anche una funzione probatoria, poiché l’atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, dell’avvenuta presentazione dell’assegno e del suo mancato pagamento.
Il protesto va rimosso prima che sia scaduto il termine di presentazione.
Per le cambiali a vista il protesto va effettuato entro 1 anno dalla data di emissione mentre per quelle a data certa entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza.
Per gli assegni il protesto deve essere chiesto entro il termine di presentazione (8 giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui fu emesso e 15 giorni in altro Comune della Repubblica).
Aspetto negativo del protesto è che il pubblico ufficiale provvede all’iscrizione del nome del protestato nel Registro informatico dei protesti presso la Camere di Commercio. Tale iscrizione permane fino alla sua cancellazione oppure, per il periodo di 5 anni dalla data della registrazione stessa.
Come cancellare il protesto
Per effettuare la cancellazione del protesto occorre innanzitutto richiedere una Visura uso protesti alla Camera di Commercio. Con questa procedura si otterrà un documento contenente i dati del protesto da eliminare. La seconda tappa è quella di recarsi, con la visura alla mano, presso il Tribunale civile della propria residenza, alla «sezione protesti». Occorrerà presentare un’istanza di riabilitazione per avvenuto pagamento del titolo (presupposto questo della cancellazione) alla quale dovrà essere allegata la liberatoria da parte del creditore. Tale istanza può essere richiesta solo dopo almeno un anno dalla data del protesto.
Trascorso un certo periodo (solitamente almeno un mese) il Tribunale rilascia “attestato di riabilitazione” e con questo attestato occorrerà recarsi nuovamente in Camera di Commercio per la successiva cancellazione dal registro dei protesti.
Il debitore protestato ha dunque la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti solo dopo che sia trascorso 1 anno dal momento in cui è stato levato il protesto.
La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata da copia conforme del provvedimento di riabilitazione.
Sanzioni amministrative
Il protesto non è poi l’unica questione da affrontare nel caso di mancato pagamento di un assegno per mancanza di provvista.
L’emissione di un assegno bancario o postale senza provvista, può comportare anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098.
In caso di assegno con importo superiore a € 10.329 o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 6.197.
Sono inoltre previste delle sanzioni amministrative accessorie.
Le sanzioni amministrative trovano applicazione qualora il debitore, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, non effettui il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale (10% della somma dovuta e non pagata) e delle eventuali spese per il protesto.
Altra pena che il debitore rischiare di subire per effetto del mancato pagamento di un assegno in caso di carenza di provvista è l’iscrizione, da parte della banca, presso l’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (CAI).
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