L’assunzione delle categorie protette da parte delle aziende pubbliche e private è stabilita dalla legge. Alcune aziende sono esentate e altre esonerate, ma quali hanno l’obbligo di assumere disabili?
L’assunzione delle categorie protette è un obbligo, stabilito per legge, che riguarda le aziende, ma non tutte. Quali hanno l’obbligo e quali sono esentate?
Prima di rispondere a questi legittimi interrogativi è opportuno procedere a un chiarimento su cosa si intenda per “categorie protette”.
Le categorie protette generalmente sono vedove, orfani e profughi, quindi soggetti svantaggiati. Nel caso delle assunzioni obbligatorie la platea si allarga anche agli invalidi e persone che hanno una disabilità.
Il 3 dicembre è stata la «Giornata internazionale delle persone con disabilità» e la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha presentato un rapporto in cui si analizza la situazione dell’inclusione lavorativa dei disabili a vent’anni dalla Legge n.168 del 12 marzo 1999 per il collocamento mirato delle categorie protette.
Dopo due decenni la situazione appare ancora drammatica laddove su 100 disabili tra i 15 e i 64 anni solo il 35,8% risulta occupato. Ad oggi le aziende possono anche usufruire di un bonus per l’assunzione dei disabili.
Alla luce di questi dati vediamo quali sono le categorie protette, quali aziende hanno l’obbligo di assunzione e quali sono esentate secondo la legge.
Assunzione categorie protette: quali sono
Le categorie protette, la cui assunzione è disciplinata dalla Legge n.68/1999 che diventa obbligatoria, sono le seguenti persone:
- disoccupati affetti da minorazioni fisiche, psichiche o portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- disoccupati invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- disoccupati non vedenti o con vista non superiore a un grado per occhio;
- disoccupati sordi;
- invalidi di guerra;
- invalide civili di guerra e di servizio;
- vedove di morti sul lavoro, in guerra o in servizio;
- orfani;
- profughi;
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per essere assunta la persona interessata deve dimostrare di avere un’invalidità superiore al 45% e di rientrare nelle categorie protette.
La certificazione dell’invalidità viene rilasciata da un’apposita commissione che viene istituita nelle Asl territoriali di competenza. Il disabile che lo sia diventato per incidente sul lavoro deve presentare apposito certificato rilasciato dall’Inail.
Obbligo assunzione delle categorie protette da parte delle aziende
Le aziende, ma non tutte, sono obbligate per legge ad assumere le categorie protette. A stabilirlo è sempre la Legge n.68 del 1999 denominata Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Secondo le disposizioni del legislatore le aziende sia pubbliche che private sono obbligate ad assumere disoccupati appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:
- una persona appartenente alle categorie protette per aziende dai 15 ai 35 dipendenti;
- almeno due persone appartenenti alle categorie protette se l’azienda ha tra i 36 e i 50 dipendenti;
- il 7% del totale (a tempo indeterminato) dei lavoratori se l’azienda ha più di 50 dipendenti.
Con la Legge Fornero la base di calcolo per le quote di lavoratori disabili è stata ampliata ed essa infatti deve includere anche:
- i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione (tranne quelli già assunti con collocamento obbligatorio);
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- contratti di inserimento;
- i lavoratori con contratto di somministrazione;
- i lavoratori assunti per attività all’estero,
- i lavoratori socialmente utili (LSU);
- i lavoratori a domicilio e gli apprendisti;
- assunti con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi.
Per quanto riguarda le aziende private nello specifico queste possono assumere un numero maggiore di soggetti appartenenti alle categorie protette per il collocamento obbligatorio, ma devono prima avere l’autorizzazione da parte del Servizio provinciale del lavoro.
Il Jobs Act vale a dire il D. Lgs. 151/2015 è intervenuto ulteriormente in materia stabilendo che i disabili assunti prima del collocamento obbligatorio possono essere inseriti nelle quote dell’azienda riservate alle categorie protette se la disabilità è superiore al 60% e al 45% per disabilità psichica.
Il datore di lavoro, ai fini dell’assunzione delle categorie protette deve inviare una richiesta nominativa agli uffici competenti o può farlo con apposite convenzioni. Può anche accadere che prima della richiesta nominativa il datore di lavoro incarichi gli uffici competenti per la selezione del personale sulla base delle qualifiche.
Se l’assunzione non dovesse avvenire con la richiesta nominativa il disabile viene assunto sulla base di un’apposita graduatoria. Il datore di lavoro che deve assumere un disabile deve inviare la richiesta ai servizi per l’impiego che incroceranno dati con l’offerta dei disabili iscritti in un apposito elenco.
L’azienda deve inviare la richiesta entro 60 giorni dal pervenuto obbligo di assunzione e ogni anno al 31 gennaio è tenuta a comunicare il numero dei dipendenti e la relativa quota riservata alle categorie protette.
La comunicazione può non avvenire se la situazione resta invariata da un anno all’altro. Rimandiamo a un articolo di Money.it sul licenziamento di una categoria protetta e vediamo quali aziende sono esentate dall’obbligo di assunzione dei disabili e in che misura.
Aziende che non hanno l’obbligo di assunzione delle categorie protette
Alcune aziende non hanno l’obbligo di assumere le categorie protette. Per queste aziende si parla di esenzione, ma per altre anche di esonero qualora subentrino determinate condizioni e mediante una richiesta preliminare al servizio provinciale del lavoro competente.
Sono esentate dal collocamento obbligatorio delle categorie protette le seguenti aziende:
- quelle, pubbliche e private, che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo, terrestre e per impianti su fune per il personale viaggiante e impiegato nelle aree operative per il controllo del funzionamento e regolarità del trasporto pubblico;
- le aziende edili per l’area di lavoro che riguarda il cantiere e il trasporto;
- polizia e protezione civile in tutte le aree che non siano quelle riguardanti i servizi amministrativi.
Per sindacati, Pubblica Amministrazione, partiti politici, e istituzioni che operano nel campo della solidarietà e assistenza, la quota riservata alle categorie protette si calcola solo sul personale tecnico-operativo e del settore amministrativo e solo per nuove assunzioni.
L’obbligo dell’azienda decade quando questa si trova in difficoltà economica come per esempio cassa integrazione dei dipendenti o fallimento per esempio.
L’esonero invece riguarda quelle aziende con più di 35 dipendenti che chiedono, per evidenti motivi, al servizio provinciale del lavoro di essere esonerati in parte dall’obbligo di assunzione delle categorie protette. Questo può avvenire in determinate condizioni:
- la prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
- pericolosità dell’attività;
- particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
L’esonero parziale può coprire fino al 60% del totale delle quote riservate al personale disabile, fino a un massimo dell’80% per il settore del trasporto privato e della vigilanza.
Le aziende esonerate sono tenute a versare una quota di 30,64 euro al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per ogni lavoratore disabile non assunto, per ogni giorno lavorativo.
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