L’assunzione di lavoratori minorenni deve essere effettuata seguendo il dettato di norme di legge a garanzia dei minori. I dettagli.
In Italia anche i minorenni possono lavorare, giacché non è vigente alcuna norma che dispone un divieto generalizzato in proposito. Tuttavia, come vedremo nel dettaglio nel corso di questo articolo, vero è che la legge italiana sottopone il lavoro dei giovani, che non hanno ancora compiuto i 18 anni, a tutele ad hoc.
Di seguito vogliamo focalizzarci proprio sull’assunzione minorenni secondo le norme che la disciplinano: come funziona? Quali sono le tipologie contrattuali da prendere in considerazione? Ecco le risposte.
ASSUNZIONE MINORENNI
Assunzione minorenni: il contesto normativo di riferimento
La nostra analisi su come funziona l’assunzione minorenni non può non partire dal dettato della Costituzione, in particolare ci riferiamo all’art. 37. Detta disposizione afferma che:
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Parafrasando quanto appena citato, il rapporto di lavoro instaurato con una persona che non ha ancora compiuto 18 anni deve essere assoggettato a specifiche disposizioni di tutela, e garantito sulla scorta del principio di parità di retribuzione, a parità di lavoro, fra adulto e minorenne.
Nel dettaglio, non deve dunque stupire che l’assunzione minorenni funzioni secondo regole ad hoc, incluse nella normativa che disciplina la delicata materia del lavoro minorile, ossia la legge n. 977 del 1967.
Detto fondamentale apparato di regole mira a tutelare i giovani sul lavoro, individuando due categorie di lavoratori minorenni:
- il fanciullo, o bambino, che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
- l’adolescente, vale a dire il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.
Ma detta normativa si combina con un provvedimento UE di primaria importanza, come ora vedremo.
La direttiva UE n. 33 del 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
In tema di assunzione minorenni non possiamo non citare una fonte normativa riconducibile al diritto dell’Unione Europea, la quale ha puntualmente indicato degli imperativi criteri di orientamento in caso di assunzione minorenni e di lavoro per tutti coloro che hanno meno di 18 anni.
Si tratta della direttiva UE n. 33 del 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, la quale ha a sua volta fissato due principi generali cui tutti gli Stati membri debbono sempre fare riferimento:
- l’età minima di un minore occupato è 15 anni;
- la formazione e istruzione è comunque sempre prevalente sullo svolgimento della prestazione lavorativa.
La regola generale della direttiva UE, valevole anche in Italia, impone che al di sotto dei 15 anni non si può lavorare, salvo che non si tratti delle attività di cui all’art. 5 (comma 1 e 2) dello stesso provvedimento.
Richiamiamo di seguito il testo dell’articolo citato, nei commi 1 e 2, stante la sua rilevanza e chiarezza:
L’assunzione dei bambini finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione preliminare rilasciata dall’autorità competente in singoli casi. Gli Stati membri determinano, per via legislativa o regolamentare, le condizioni di lavoro dei bambini nei casi di cui al paragrafo 1 e le modalità della procedura di autorizzazione preliminare, a condizione che le attività non pregiudichino ai bambini:
- i) la sicurezza, la salute o lo sviluppo;
- ii) la frequenza scolastica, la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente o la capacità di beneficiare dell’istruzione.
Facendo una parafrasi di quanto appena esposto, in caso la prestazione lavorativa sia collegata a sport, cultura, arte o pubblicità, è consentito l’impiego di minori di 15 anni. Ma ciò esclusivamente con l’assenso dei genitori, dato in forma scritta e su autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Quest’ultimo in particolare, esprimerà una valutazione sui contenuti della prestazione lavorativa e su questioni di ordine sanitario.
Com’è deducibile da quanto finora indicato, sarà possibile lavorare esclusivamente se educazione; formazione e sviluppo del giovane restano comunque primari anche nell’ambito del periodo di lavoro.
Non solo: il minore o adolescente che lavora o sta per iniziare, dovrà obbligatoriamente svolgere delle visite mediche di carattere periodico, mirate a stabilire se c’è veramente compatibilità tra la prestazione e la propria salute psico-fisica.
In ogni caso, non dobbiamo dimenticare che, in base alle norme vigenti, oggi per tutti i minorenni vale l’obbligo di istruzione scolastica per almeno dieci anni, spostando di fatto da 15 a 16 anni l’età minima per entrare nel mondo del lavoro.
Con ciò evidentemente privilegiando il percorso di frequenza e formazione scolastica, rispetto al lavoro. Le deroghe sono ammesse, ma con le limitazioni accennate in precedenza.
Assunzione minorenni: per la firma del contratto serve il consenso dei genitori?
Per rispondere a questa domanda di contenuto pratico, occorre fare una distinzione, sulla scorta delle regole vigenti:
- per quanto attiene all’assunzione minorenni che hanno compiuto i 15 anni, l’assistenza dei titolari della cd. potestà genitoriale è obbligatoria in caso di stipula di un contratto di apprendistato di primo livello;
- il lavoratore adolescente, che ha compiuto 16 anni di età e ha assolto l’obbligo scolastico, non ha bisogno dell’assistenza e della partecipazione dei genitori per l’assunzione. Infatti il giovane è già titolare della cd. capacità lavorativa, ragion per cui può firmare personalmente il contratto di lavoro.
Non bisogna inoltre dimenticare che allo scopo di un’assunzione minorenni in maniera conforme alla legge, il minore deve svolgere una visita medica ad hoc denominata in gergo ’preassuntiva’ - per verificare l’effettiva l’idoneità al lavoro - in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi evidenzi la doverosità di sottoporre il minorenne a sorveglianza sanitaria.
Orario di lavoro minorenni: come funziona?
Ci si potrebbe domandare quante ore può lavorare un minorenne e la risposta è rintracciabile nella legge sul lavoro minorile, la quale distingue le tre seguenti situazioni:
- per i minori liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non deve oltrepassare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;
- per i minori che hanno più di 15 ma meno di 16 anni, ancora soggetti all’obbligo scolastico e titolari di un apprendistato di primo livello, l’orario di lavoro non deve essere al di sopra delle 7 ore giornaliere e 35 ore alla settimana;
- per gli adolescenti sopra i 16 anni l’orario di lavoro non deve oltrepassare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
La legge in materia prevede dei divieti di rilievo, come ad esempio quello per il quale l’orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza pause più di 4 ore e mezza. È prevista una pausa di almeno un’ora.
Inoltre, gli adolescenti non possono svolgere mansioni che implicano di trasportare pesi per più di 4 ore durante la giornata. In linea generale, inoltre, è vietato il lavoro notturno e l’assunzione minorenni finalizzata allo svolgimento di attività che comportano l’esposizione ad agenti fisici, biologici e chimici.
Assunzione minorenni: quali sono le tipologie contrattuali applicabili?
A questo punto, è opportuno chiarire con quali contratti può essere messa in atto l’assunzione minorenni. Ebbene, i minori possono essere impiegati con contratto di apprendistato, ma anche con le altre tipologie contrattuali previste dall’ordinamento, nell’osservanza dei requisiti di legge.
Vero è che l’apprendistato è il contratto principale per l’ingresso dei giovani e dei minori nel mondo del lavoro, ma è altrettanto vero che la normativa sul lavoro minorile non dispone specifiche limitazioni in rapporto ai contratti sottoscrivibili con i minorenni, tranne possibili incompatibilità di cui alle norme che disciplinano la singola tipologia di contratto.
Occorre rimarcare quanto segue:
Le disposizioni contenute nella legge n. 977/1967 sul lavoro minorile sono da intendersi riferibili soltanto ai rapporti di lavoro, anche speciali, di natura subordinata (ferie, riposi, stipendio etc.).
Insomma, alla luce dell’interpretazione delle norme vigenti, appare da escludere la possibilità che un minorenne compia un’attività di lavoro autonomo e a progetto, giacché non vi sarebbe una norma di legge ad hoc che di fatto consenta al minore di svolgere detta attività.
Sulla scorta di quanto indicato nelle norme di legge, si può invece pacificamente affermare che il contratto a tempo indeterminato - almeno teoricamente - può trovare piena applicazione anche verso i minorenni, ma ovviamente con i limiti normativi previsti a tutela degli stessi.
Analogamente si può dire per il contratto a termine, al quale sono però da aggiungersi le limitazioni legate alla causale, previste dall’art.1 del D. Lgs. n.368/01 (esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive). Inoltre, come già nel contratto a tempo indeterminato, anche in quello a termine sono integralmente valevoli le limitazioni di cui alla citata legge n.977/67 a protezione del giovane (ad es. in tema di orario di lavoro o di divieto di lavoro notturno).
Concludendo, in tema di assunzione minorenni spazio ovviamente vi è anche per il contratto part time, mentre per quello intermittente - se sulla carta è applicabile - di fatto alcune situazioni pratiche ne rendono abbastanza complessa l’applicazione agli adolescenti (pensiamo ad esempio al lavoro serale o notturno nei locali pubblici nei fine settimana).
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