Bonus 1.600 euro con il decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale: si tratta di due mensilità ulteriori dell’indennità per stagionali, lavoratori dello spettacolo e altre categorie. Vediamo nel dettaglio a chi spetta e i requisiti.
Bonus 1.600 euro: arriva per i lavoratori stagionali, del turismo e spettacolo con il decreto Sostegni bis n.73 del 25 maggio da oggi in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel testo si parla di due mensilità ulteriori che si aggiungono al bonus 2.400 euro una tantum del decreto Sostegni n.41 di marzo 2021.
Il nuovo decreto da 40 miliardi si aggiunge al decreto Sostegni da 32 miliardi di marzo e prevede un corposo pacchetto lavoro con vari aiuti a famiglie e lavoratori.
Vediamo nel dettaglio a chi spetta il bonus 1.600 euro del decreto Sostegni bis, quali sono i requisiti e come ottenerlo secondo il testo in vigore. Non tutti dovranno fare domanda all’INPS entro il 31 luglio 2021 perché c’è chi lo prende in automatico.
Bonus 1.600 euro decreto Sostegni bis per stagionali e altre categorie
Un nuovo bonus da 1.600 euro arriva con il decreto Sostegni bis e spetta ai lavoratori stagionali, del turismo e lavoratori dello spettacolo.
Il bonus 1.600 euro viene riconosciuto a coloro che hanno già ottenuto il bonus 2.400 euro del decreto Sostegni di marzo e che non dovranno presentare una nuova domanda all’INPS. Parliamo nel dettaglio del comma 1 dell’articolo 42 - Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo.
Il testo prevede che comunque la domanda sia inviata a INPS secondo le modalità stabilite dall’Istituto entro il 31 luglio da coloro che non hanno ricevuto quella prevista dal decreto Sostegni 1 (commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42).
Il bonus da 1.600 euro per gli stagionali del turismo e altre categorie è una indennità onnicomprensiva che va a coprire i mesi di aprile e maggio 2021, 800 euro al mese, importo diminuito rispetto ai 1.000 euro dei Ristori 2020.
Il bonus da 1.600 euro del decreto Sostegni bis spetta ai:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi.
Il bonus 1.600 euro del decreto Sostegni bis è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che sono nel dettaglio come da comma 3 dell’articolo 42:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Sostegni bis. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per ottenere il bonus 1.600 euro del decreto Sostegni bis i lavoratori che abbiamo sopra elencato (comma 3 articolo 42) devono avere anche altri requisiti e vale a dire che non devono trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
- essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- essere titolari di pensione.
Non solo il bonus 1.600 euro è previsto anche per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Bonus 1.600 euro per i lavoratori dello spettacolo
Il bonus 1.600 euro del decreto Sostegni bis spetta anche ai lavoratori dello spettacolo che hanno ottenuto il precedente bonus di 2.400 euro e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16;
- almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Le indennità che abbiamo fin qui elencato non sono tra loro cumulabili e sono tuttavia cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. Per maggiori dettagli, anche sull’accredito automatico e sulle domande per il bonus 1.600 euro da inviare entro il 31 luglio 2021, si attendono indicazioni da INPS.
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