Bonus pubblicità 2020: investimenti inclusi ed esclusi

Rosaria Imparato

30/09/2020

Bonus pubblicità 2020, quali sono le spese per cui si può richiedere il credito d’imposta del 50%? Vediamo investimenti inclusi ed esclusi dal bonus.

Bonus pubblicità 2020: investimenti inclusi ed esclusi

Bonus pubblicità 2020, quali sono gli investimenti inclusi ed esclusi dalla normativa?

I parametri di accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sono stati modificati dalla decreto Rilancio, che ha eliminato il requisito dell’aumento dell’1% degli investimenti pubblicitari realizzati tra il 2020 e il 2019 sugli stessi mezzi d’informazione.

Ma quali sono di preciso le spese che rientrano tra quelle agevolate dal credito d’imposta del 50% e quali, invece, quelle escluse?

Bonus pubblicità 2020: per quali spese si può richiedere?

Le domande per ottenere il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari possono essere inviate per tutto il mese di settembre 2020: è questo quindi il momento giusto per avere bene in mente il tipo di spese consentite.

Secondo la normativa, il bonus pubblicità è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su:

  • emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali;
  • giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale.

Ricordiamo però che anche se il requisito dell’aumento dell’1% degli investimenti pubblicitari è venuto meno con le novità del decreto Rilancio, rimangono in vigore le altre caratteristiche per chi richiede il bonus, ovvero:

  • le emittenti radiofoniche e televisive devono essere registrate presso il Registro degli operatori di comunicazione;
  • i giornali devono essere iscritti presso competente Tribunale, oppure presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Inoltre, il bonus potrà essere richiesto anche per gli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Le FAQ sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria specificano inoltre che rientrano tra gli investimenti inclusi nel credito d’imposta anche le pubblicità sui siti delle agenzie di stampa, poiché:

“si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line.”

Anche le agenzia di stampa devono soddisfare gli stessi requisiti di cui sopra, ovvero essere in regola con le norme della registrazione della testata e avere un direttore responsabile.

Bonus pubblicità 2020: gli investimenti esclusi

La normativa che regola il bonus pubblicità è molto chiara rispetto agli investimenti pubblicitari ammessi. A chiarire però i possibili dubbi rispetto agli investimenti che invece non sono consentiti tramite il credito d’imposta del 50% ci pensa una specifica FAQ sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Non sono ammesse al bonus pubblicità le spese sostenute per:

  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
  • volantini cartacei periodici;
  • pubblicità su cartellonistica;
  • pubblicità su vetture o apparecchiature;
  • pubblicità mediante affissioni e display;
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
  • pubblicità tramite social o piattaforme online (dunque sono escluse le sponsorizzazioni su Facebook e Instagram);
  • banner pubblicitari su portali online.

Sono escluse anche le spese accessorie, ovvero ogni altro costo diverso dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Escluse infine anche le televendite e i servizi di giochi e scommesse.

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