Nel testo del CCNL Commercio appaiono senza dubbio degne di nota le regole in tema di riposi, festività e permessi retribuiti. Ecco una breve guida pratica per essere al corrente sui propri diritti.
Il CCNL Commercio attualmente applicato contiene una serie di elementi che sicuramente meritano considerazione, e ciò appare tanto più evidente se consideriamo la complessa struttura che lo caratterizza. Si tratta infatti di un testo organizzato in sezioni, titoli, capi, articoli ed un’amplissimo insieme di allegati. In particolare spicca la presenza di ben 259 articoli, a riprova dell’attenzione rivolta dalle parti firmatarie a molti rilevanti aspetti del rapporto di lavoro, e ci riferiamo ad es. alla disciplina delle ferie e dell’orario di lavoro, oppure alle norme disciplinari.
Le parti, tenuto conto dei precedenti rinnovi, all’interno del CCNL Commercio hanno peraltro rimarcato che il documento sarà da intendersi come rinnovato se non disdetto tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In ogni caso, laddove si abbia disdetta il presente contratto permarrà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale (art. 259 del contratto, avente il titolo “Decorrenza e durata”).
Di seguito vogliamo in particolare porre l’attenzione sulle regole incluse nel CCNL Commercio e relative al riposo settimanale, alle festività ed ai permessi retribuiti. Esse si trovano nella sezione quarta, titolo V, capo III, artt. 152-158. Si tratta infatti di norme che interessano, per svariati motivi, tutti i dipendenti cui si applica il CCNL Commercio e sulle quali dunque appare opportuno soffermarci, facendo il punto e chiarendo i dettagli maggiormente rilevanti.
CCNL Commercio: le regole in tema di riposo settimanale
Anzitutto, è fondamentale, e pienamente corrispondente ai dettami costituzionali, quanto le parti hanno deciso di precisare all’art. 152 del CCNL Commercio, avente il titolo “Riposo settimanale”. In esso si trova scritto che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a cui il contratto in oggetto fa riferimento e rinvio. Il richiamo è effettuato in maniera particolare verso le norme riguardanti “le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale”, queste le parole utilizzate nell’appena citato articolo.
Sottolineiamo altresì che di riposo settimanale si parla in Costituzione, all’art. 36 ultimo comma. In esso si trova in particolare scritto che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
CCNL Commercio: la disciplina del lavoro domenicale
All’art. 153 è contenuto un importante rinvio, che tiene conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze del settore del commercio il quale, come sappiamo, è caratterizzato altresì dal lavoro domenicale. Ebbene, nel testo della disposizione si precisa che nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, allo scopo di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del D. Lgs. n. 66 del 2003, le quali - considerata la disponibilità manifestata dai lavoratori - determinino modalità utili a garantire una ben distribuita organizzazione dei carichi di lavoro e delle presenze, includendo tutto il personale.
E proprio tenuto conto della specifica disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del Terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti firmatarie hanno concordato che detta materia sia oggetto di contrattazione di secondo livello.
Nel citato art. 153 è peraltro citata l’applicazione delle maggiorazioni dei trattamenti economici, previste dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale. E non vi sono dubbi: anch’essa costituisce un diritto del lavoratore dipendente cui si applica il CCNL Commercio.
Allo stesso articolo le parti firmatarie hanno altresì rimarcato che non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni relative al lavoro domenicale i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- i portatori di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104 del 1992.
Inoltre, si specifica che ulteriori ipotesi potranno comunque essere concordate al secondo livello di contrattazione.
CCNL Commercio: quali sono i giorni di festività?
All’art. 154 è contenuto l’elenco dei giorni nei quali il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro, in quanto date collegate a festività di vario tipo. Ecco l’elenco completo:
Festività nazionali
- 1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
- 2) l° maggio - Festa dei lavoratori
- 3) 2 giugno - Festa della Repubblica
Festività infrasettimanali
- 1) il 1° giorno dell’anno
- 2) l’Epifania
- 3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
- 4) il 15 agosto - Festa dell’Assunzione
- 5) il 1° novembre - Ognissanti
- 6) l’8 dicembre -Immacolata Concezione
- 7) il 25 dicembre - Natale
- 8) il 26 dicembre - S. Stefano
- 9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
Ovviamente tutte queste festività dovranno essere regolarmente retribuite, come sottolineato dalle parti firmatarie nello stesso art. 154.
Al terzultimo comma di questo articolo, inoltre, si precisa che niente è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nell’ipotesi che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, a seguito di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque correlato ad una causa imputabile al lavoratore stesso.
E ancora, sempre all’art. 154, le parti affrontano il caso della coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica: ebbene, in detti casi, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà versato ai lavoratori un ulteriore importo che corrisponde alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 del presente CCNL Commercio.
CCNL Commercio: retribuzione prestazioni festive e nel giorno di riposo settimanale
Il successivo articolo 155, dal titolo “Retribuzione prestazioni festive”, indica invece che le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi sopra citati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 149 e 211 del CCNL Commercio.
All’art. 156 le parti firmatarie hanno altresì chiarito che la retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge si compie secondo specifiche regole in tema di maggiorazione. In particolare “ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia”.
CCNL Commercio: la disciplina dei permessi retribuiti
In tema di permessi retribuiti rileva l’art. 158 del presente CCNL Commercio. Ricordiamo che essi rappresentano di fatto un diritto dei dipendenti di fonte contrattuale e, al pari delle ferie, durante un’ora o un giorno di permesso retribuito, il lavoratore ha diritto ad astenersi dall’andare nel luogo di lavoro, conservando comunque la relativa retribuzione, proprio come se fosse stato regolarmente in servizio.
Nel citato articolo le parti firmatarie hanno inteso precisare che i permessi in oggetto saranno fruiti individualmente in lassi di tempo di minore attività e tramite rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. Al comma 3 dello stesso articolo si rimarca invece che “con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.”
Ma attenzione: i permessi non sfruttati entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere sfruttati in epoca posteriore e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo (art. 158 quartultimo comma).
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