Il CCNL ristorazione contiene disposizioni mirate a chiarire quali sono i doveri di comportamento dei lavoratori e quali sanzioni disciplinari sono inflitte a chi non li rispetta.
Il CCNL ristorazione è, sotto vari aspetti, un testo molto interessante e ricco di spunti che meritano considerazione. Esso si applica dal primo gennaio 2018 con validità fino al 31 dicembre di quest’anno. Insomma, manca pochissimo alla scadenza del contratto collettivo che alcuni anni fa la FIPE - con altre associazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e turismo - firmò con i sindacati CGIL, CISL e UIL, per regolare compiutamente e nel dettaglio proprio questo settore chiave. Vero è che è già iniziato l’iter di rinnovo del CCNL in oggetto, tuttavia esso si è preannunciato non facile.
Di seguito vogliamo focalizzarci su un insieme di articoli piuttosto interessanti, ovvero quelli relativi alle norme di comportamento del lavoratore assunto con un contratto dell’ambito ristorazione. Che cosa dispone in merito il CCNL ristorazione? Quali doveri vanno osservati? E quali sono i rischi in caso di violazione, ossia quali le sanzioni disciplinari? Scopriamolo più avanti, onde sgomberare il campo da ogni possibile dubbio.
CCNL ristorazione: i doveri di comportamento del dipendente
Il contratto collettivo nazionale che qui ci interessa è diviso in una parte generale e in una parte speciale, in titoli e capi. In particolare, al capo VIII agli artt. 143 - 149 sono pubblicate le disposizioni su cui vogliamo focalizzarci.
All’art. 143, che reca il titolo “Doveri del lavoratore”, è chiaramente indicato che il lavoratore subordinato deve sempre mantenere un comportamento e un contegno compatibili con i doveri collegati allo svolgimento della sua attività. Ciò anche e soprattutto per rispettare tutto quanto previsto all’interno del contratto di lavoro individuale, sottoscritto con il datore di lavoro. In particolare il lavoratore che svolge le proprie mansioni nell’ambito di quanto previsto dal CCNL ristorazione, deve:
- rispettare l’orario di lavoro e le formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze sul luogo di lavoro;
- compiere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli rispettando le norme del CCNL in oggetto, ma anche le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
- mantenere la totale segretezza sugli interessi dell’azienda, ossia non divulgare a terzi informazioni che potrebbero costituire un pregiudizio per il datore di lavoro;
- non trarre profitto in qualsiasi modo, con danno dell’azienda, da quanto è oggetto dei compiti collegati alla posizione assegnatagli;
- non compiere attività né assumere incarichi che si contrappongano agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- usare modi cortesi con il pubblico;
- non fare ritorno nei locali dell’impresa e permanere oltre l’orario prescritto nel contratto di lavoro, tranne per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del datore di lavoro;
- comportarsi con il massimo rispetto nei confronti della dignità, del diritto e della condizione sessuale di clienti, colleghi e terzi e perciò non compiere gesti riconducibili a forme di molestie sessuali o ad azioni sistematiche e protratte nel tempo (mobbing), che si contrappongano al citato rispetto;
- rispettare tutte le altre regole interne del luogo di lavoro, ovviamente se compatibili con le norme del presente CCNL ristorazione e con le leggi vigenti.
Nel successivo art. 146 le parti firmatarie stabiliscono altresì il divieto di accettazione e di sollecito di mance, gravante sul lavoratore del settore.
Mentre all’art. 149, si precisa che negli esercizi di particolare importanza il personale dovrà provvedere alla pulizia e preparazione del reparto a cui è adibito, tranne la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Come si può notare, il contratto collettivo in oggetto dettaglia con una certa precisione quelli che sono i doveri comportamentali del lavoratore: essi si contrappongono ai diritti di quest’ultimo mentre - come è ben noto - il bilanciamento degli uni e degli altri caratterizza ogni contratto di lavoro.
CCNL ristorazione: quali sono le sanzioni disciplinari in materia?
All’art. 144 del testo che qui interessa, sono indicate le sanzioni disciplinari, inflitte al lavoratore subordinato che non rispetta quelli che sono gli obblighi comportamentali accennati sopra. I fatti che conducono alla sanzione sono indicati all’interno del capo VIII con riferimenti, ad esempio, alle assenze ingiustificate, al lavoro svolto con negligenza, ai guasti causati per disattenzione, alla violazione del divieto di fumare.
Pertanto, abbiamo che le inadempienze del personale complessivamente considerato, potranno essere sanzionate in relazione alla gravità del comportamento, con:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non al di sopra dell’importo di tre ore di lavoro;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non maggiore di 5 giorni.
Attenzione però, perché subito dopo - all’interno dell’art. 144 citato - compare una norma di garanzia nei confronti del lavoratore cui si applica il CCNL ristorazione. Infatti, è indicato che nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere fatto valere, senza:
- la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore;
- averlo sentito a sua difesa.
In particolare, la contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto che ha generato l’infrazione, sarà compiuta con comunicazione scritta, in cui sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà appunto presentare gli argomenti a sua difesa. Detto termine non potrà essere mai inferiore a 5 giorni. Si tratta di un’applicazione specifica dell’ambito ristorazione, di un meccanismo di garanzia, tipico delle rapporti di lavoro in generale.
Altra norma di garanzia è quella per la quale la contestazione deve essere compiuta in modo tempestivo, subito dopo che il datore di lavoro o l’azienda siano venute a conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà comunque farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Inoltre, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per giustificarsi. Va da sé che in tale comunicazione dovranno essere indicati con chiarezza i motivi del provvedimento. Perciò, trascorso il citato periodo senza l’emissione di alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
All’interno del citato art. 144, le parti firmatarie rilevano inoltre che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per i comportamenti di minor rilievo disciplinare; mentre la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Nella prassi, il rimprovero scritto è applicato nelle circostanze di prima mancanza, la sospensione nelle ipotesi di recidiva. Però le parti indicano anche che nelle circostanze di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione, anche senza recidiva.
CCNL ristorazione: l’art. 147 sulle consegne e rotture
Le parti firmatarie del contratto collettivo in oggetto hanno previsto uno specifico articolo, per quanto attiene alla responsabilità del personale in merito al materiale e agli attrezzi ricevuti in consegna per il lavoro. Ogni dipendente deve rispettare l’obbligo di comportamento che si caratterizza nella custodia di detto materiale, nella sua conservazione e uso con normale cura e diligenza, specialmente quando si tratta di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco. In caso contrario, il lavoratore andrà incontro a conseguenze disciplinari.
Peraltro nell’articolo è indicato che il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale, non potrà rifiutarsi. E, in caso di rottura o smarrimento degli oggetti frangibili e infrangibili è dovuto un risarcimento da parte del lavoratore. Tuttavia, nel CCNL ristorazione si stabilisce altresì che nessuna trattenuta preventiva potrà essere compiuta a tale titolo dal datore di lavoro. Infatti, le trattenute saranno compiute comunque dopo l’accertamento del
danno arrecato.
Una norma di garanzia per il dipendente è però prevista all’articolo in questione. Infatti, il datore di lavoro è sempre obbligato ad adottare tutte le misure preventive e idonee a eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o deterioramento del materiale consegnato.
Infine, allo stesso art. 147, in ipotesi di furto compiuto da terzi il personale è obbligato a darne immediata comunicazione al datore di lavoro, provando di aver usato la normale diligenza nella custodia, se si tratta di materiale dato in consegna.
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