La cassa integrazione di 12 settimane per l’emergenza del 2021 è stata introdotta dalla Legge di Bilancio e INPS fornisce delle istruzioni con la circolare n°28 del 17 febbraio. Chiarimenti sulla data di assunzione dei lavoratori per i quali richiedere l’ammortizzatore sociale.
Torna INPS sulla cassa integrazione della Legge di Bilancio (n. 178/2020), sulle 12 settimane da richiedere entro il 31 marzo o anche entro giugno per assegno ordinario e in deroga.
A fine gennaio, lo ricordiamo, INPS ha pubblicato un messaggio con il quale ha comunicato l’introduzione, per le 12 settimane di cassa integrazione della Legge di Bilancio, della nuova causale“COVID - 19 L. 178/20”.
Nella circolare n° 28 del 17 febbraio INPS non solo fornisce istruzioni sulla cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario per le 12 settimane introdotte dalla Legge di Bilancio, ma ricorda anche quali sono gli altri ammortizzatori sociali previsti dal testo in vigore dal 1° gennaio 2021. Fa chiarezza anche sui lavoratori per i quali i datori di lavoro possono chiedere la cassa integrazione Covid.
Cassa integrazione di 12 settimane nel 2021: istruzioni INPS
La cassa integrazione Covid è stata introdotta, ricorda INPS nella sua circolare, dalla Legge di Bilancio per 12 settimane nel 2021 in favore dei datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021.
In particolare si tratta della cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario, oltre ai 90 giorni per la cassa integrazione per operai agricoli CISOA.
La cassa integrazione di 12 settimane, ricorda INPS, può essere richiesta a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Potranno richiedere quindi tali periodi anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di cassa integrazione per causale COVID-19.
INPS ricorda come la Legge di Bilancio 2021 dia un nuovo assetto alla cassa integrazione Covid, introducendo un’importante novità ovvero differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.
Più specificatamente, le 12 settimane - che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale “COVID-19” - devono essere collocate:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
INPS ricorda che i periodi di cassa integrazione richiesti ai sensi del decreto Ristori 1 (6 settimane lo ricordiamo) autorizzati dall’Istituto e che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati alle nuove 12 settimane della Legge di Bilancio. INPS fa un esempio che riportiamo di seguito:
“A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto - con la causale “COVID 19 DL 137” e per un periodo continuativo dal 21 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 - le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal decreto-legge n. 137/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui alla legge n. 178/2020, potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane di nuovi trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di “gennaio 2021”).”
Cassa integrazione: lavoratori beneficiari
INPS ricorda anche quali sono i lavoratori beneficiari delle 12 settimane di cassa integrazione per causale Covid.
L’articolo 1, comma 305, della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021.
INPS tuttavia ha rilevato che in alcuni settori come quello agricolo le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti che va da gennaio a dicembre. Inoltre ha considerato che il 1° gennaio è un festivo e il primo giorno utile per un’assunzione nel 2021 è stato il 4 gennaio.
Pertanto, afferma INPS nella circolare sulla cassa integrazione di 12 settimane e altri ammortizzatori sociali della Legge di Bilancio, e che alleghiamo di seguito, quanto segue:
“Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.”
INPS inoltre precisa che resta valido per i casi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, quanto già specificato dall’Istituto in materia.
“Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.”
Cassa integrazione 12 settimane: domanda INPS
INPS ricorda che le domande di cassa integrazione per le 12 settimane devono essere inoltrate con la nuova causale “COVID - 19 L. 178/20” e rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.
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Cassa integrazione: domande al via per 12 settimane con causale “COVID 19 L. 178/20”. Istruzioni INPS
INPS ricorda che i termini decadenziali per l’invio delle domande di cassa integrazione di 12 settimane sono quelli delle precedenti disposizioni ovvero la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione, ricorda l’Istituto, la Legge di Bilancio stabilisce che in sede di prima applicazione il termine per l’invio della domanda è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n.178/2020.
Considerando che la stessa è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 la scadenza per l’invio della domanda di cassa integrazione, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, rimane il 28 febbraio 2021.
“Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.”
I datori di lavoro che hanno inviato domande di cassa integrazione con errori od omissioni possono correggere entro 30 giorni dalla comunicazione in merito ricevuta da INPS, pena la decadenza.
Per maggiori dettagli sulle istruzioni che INPS fornisce sulle 12 settimane di cassa integrazione e su altri ammortizzatori sociali della Legge di Bilancio rimandiamo al testo in .Pdf della circolare che alleghiamo di seguito.
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