Nuova proroga della cassa integrazione Covid con il decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale. Vediamo per quante settimane, fino a quando e per chi.
La cassa integrazione Covid entra nel decreto Fiscale che anticipa la Legge di Bilancio 2021 con la proroga già annunciata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando durante un question time alla Camera. Il decreto n.146/2021, con misure in materia di fisco e lavoro, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
13 settimane o 9 in più di cassa integrazione Covid con la proroga per superare la fine del blocco dei licenziamenti e senza il contributo addizionale dovuto. Vediamo nel dettaglio fino a quando e per chi è prevista.
Cassa integrazione Covid: proroga fino a dicembre
Proroga per la cassa integrazione Covid nel decreto Fiscale in attesa della più strutturata riforma degli ammortizzatori sociali.
Lo aveva già annunciato il ministro Orlando:
“È al vaglio in questo momento l’opportunità d’intervenire con un’integrazione degli interventi emergenziali per le imprese che hanno terminato le settimane (di cassa integrazione n.d.r.) autorizzabili nel mese di ottobre 2021.”
Il ministro nel question time della scorsa settimana che ha anticipato il CdM del 15 ottobre aveva poi aggiunto:
“Il ministero ha proposto una norma ad hoc che auspicabilmente dovrebbe trovare ingresso nel decreto Fiscale di prossima emanazione. Si propone con questa di rifinanziare fino al 31 dicembre ulteriori 13 settimane di CIG con causale Covid anche per gestire l’uscita graduale del blocco dei licenziamenti.”
La cassa integrazione per l’emergenza viene quindi prorogata fino alla fine dell’anno, fino a dicembre, con ulteriori 13 o 9 settimane stando al testo in GU.
Le nuove settimane di cassa integrazione Covid servono a superare in modo graduale la fine del blocco dei licenziamenti che per qualcuno termina il 31 ottobre 2021.
Chi termina le settimane di CIG Covid già previste entro ottobre, quando scatta anche la fine del blocco dei licenziamenti, può utilizzare le nuove settimane di cassa integrazione gratuita con l’impegno a non licenziare.
Nel dettaglio quindi, sulla base delle precedenti disposizioni e tenendo conto della nuova proroga in arrivo della cassa integrazione Covid fino a fine anno, le settimane sono così distribuite:
- per le aziende che accedono alla cassa integrazione in deroga e all’assegno ordinario che avevano 28 settimane di CIG Covid per il periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 sono previste 13 settimane in più dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. Per chi ha usato tutte le 28 settimane senza soluzione di continuità queste scadono il 31 ottobre;
- i datori di lavoro del settore tessile individuati nei codici ATECO 13-14 e 15 che accedono alla cassa integrazione ordinaria per l’emergenza in base all’articolo 19 del decreto Cura Italia 2020, sono già previste 17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Costoro ottengono 9 settimane con la proroga della cassa integrazione Covid dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
È bene ricordare:
- che la domanda di cassa integrazione Covid può essere presentata in entrambi i casi per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;
- che non è dovuto il contributo addizionale;
- che per il periodo di fruizione del trattamento non è possibile licenziare.
Cassa integrazione Covid e non solo: prevista la quarantena
Non solo la proroga della cassa integrazione Covid rientra nel decreto Fiscale, ma anche la quarantena equiparata alla malattia per i lavoratori che devono restare a casa perché entrati in contatto con un positivo, non finanziata in precedenza per il 2021.
Le nuove risorse vanno a coprire il periodo che va dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 “dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.”
Il decreto riconosce anche, sempre dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, ai i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, un rimborso forfettario pari a 600 euro “per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.”
Specifica il decreto all’articolo 8 comma 7-bis:
“Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS.”
Sempre con il decreto Fiscale, insieme alla cassa integrazione Covid e alla quarantena, vengono rifinanziati:
- i congedi parentali Covid per i genitori lavoratori dipendenti e autonomi con i figli in didattica a distanza o quarantena;
- il reddito di cittadinanza.
Previste anche misure in materia di sicurezza sul lavoro.
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