Quando serve e chi deve avere la certificazione antimafia 2021: in questa guida le informazioni necessarie, costi e modello di autocertificazione.
Società, imprese e consorzi devono produrre e consegnare la certificazione antimafia 2021 per partecipare ad appalti pubblici e altre forniture di servizi erogate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il certificato serve a verificare che il soggetto - e i familiari con lui conviventi - non sia stato condannato per reati di stampo mafioso, associazione a delinquere e altri reati gravi.
Ecco dove e come si richiede, quanto dura e il modulo di autocertificazione da scaricare.
CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 2021: COME SI RICHIEDE, MODULO PDF E QUANDO SERVE
Cos’è e a cosa serve la certificazione antimafia
Il certificato antimafia è un documento che viene rilasciato a seguito di accertamento della “mancanza di cause di decadenza, sospensione o divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa (secondo la legge 575), verso soggetti che vogliono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione”.
Con la certificazione si attesta che il richiedente non ha a suo carico:
- misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
- divieto/obbligo di soggiorno;
- condanna o sentenza definitiva o non definitiva per contraffazione, traffico illecito di rifiuti, scambio elettorale politico-mafioso, associazione a delinquere (anche di tipo straniero), sequestro di persona a scopo di estorsione.
Quando va richiesta la certificazione antimafia?
La certificazione antimafia per il 2021 va richiesta, per i soggetti indicati dalla legge, “prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni” sempre che il valore delle opere, dei lavori pubblici o delle forniture sia uguale o superi quello indicato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare la certificazione antimafia serve quando tale valore è pari o superiore a (IVA esclusa):
- € 5.000.000,00 per opere e lavori pubblici;
- € 200.000,00 in materia di servizi;
- € 200.000,00 per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- € 150.000,00 per concessioni di acque pubbliche o beni demaniali e per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni sul mutuo;
- € 150.000,00 in caso di subcontratti e cessioni per la la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche;
- € 400.000,00 per forniture e servizi e € 5.000.000.00 per opere e lavori pubblici, in caso di procedure d’appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, servizi di trasporto e servizi postali.
Chi deve richiedere la certificazione antimafia?
I soggetti obbligati a produrre la certificazione antimafia sono elencati all’articolo 85 del D. Lgs 159/2010 e sono:
- le imprese individuali, riguardo il titolare e il direttore tecnico (ove previsto);
- le associazioni,quindi chi ne ha la legale rappresentanza;
- le società di capitali anche consortili, le società cooperative;
- le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e i gruppi di interesse economico;
- le società semplici e in nome collettivo, per tutti i soci;
- le società in accomandita semplice, per i soci accomandatari;
- le società di cui all’articolo 2508 del codice civile;
- i raggruppamenti temporanei di imprese;
- le società personali riguardo i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Se le società sono costituite all’estero e non hanno una sede secondaria in Italia la certificazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza e direzione d’impresa.
Chi sono i familiari conviventi per l’antimafia?
Ciascuno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo è tenuto a compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai “propri familiari conviventi”. Chi sono? Secondo la legge si considerano “familiari conviventi” ai fini della certificazione antimafia “chiunque conviva anche di fatto” con i soggetti da controllare ex articolo 85 del D. Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
Come e a chi richiedere la certificazione antimafia
La certificazione è rilasciata dalla Prefettura competente per territorio in seguito alla consultazione di una specifica banca dati di scala nazionale dove sono riportate eventuali cause di decadenza/sospensione/divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, anche l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
Per richiederlo, gli interessati devono rivolgersi:
- al Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, imprese, associazioni e consorzi risiedono o hanno la sede legale;
- al Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato ( per le società costituite all’estero);
- al Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti hanno la propria sede, per le società costituite all’estero e senza sede secondaria in Italia.
La richiesta deve essere corredata da alcuni documenti in allegato:
- il modello di richiesta informazioni articolo 91 D.L. 159/2011;
- la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;
- copia della visura camerale aggiornata comprensiva di tutti nomi di tutti coloro che ricoprono cariche all’interno della società o dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale;
- la copia dei documenti d’identità dei soggetti interessati dalla verifica antimafia, comprendente tutte le generalità.
Durata e validità della certificazione antimafia
Le comunicazioni antimafia, una volta ottenute, hanno una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione.
Modello pdf autocertificazione antimafia
Questo è il modello in formato pdf da scaricare e compilare per l’autocertificazione antimafia 2021. Con questo Fac-Simile, il richiedente dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
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