Per il diritto al lavoro delle persone disabili il ministro Orlando ha firmato due nuovi decreti e uno impone l’aumento del contributo esonerativo per chi non assume. Aggiornate le sanzioni.
Chi non assume disabili dal 1° gennaio 2022 dovrà pagare di più in termini di contributo esonerativo.
A stabilirlo è uno dei due decreti firmati dal ministro del Lavoro Andrea Orlando che aumenta il peso del contributo dovuto da chi non procede alle assunzioni delle persone con disabilità e che oggi si attesta, ma ancora per poco, a 30,64 euro.
I decreti firmati dal titolare di Via Veneto riguardano il diritto al lavoro dei disabili regolato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
I decreti riguardano, in particolare, gli articoli 5 e 15 della Legge 68. Se da una parte un decreto disciplina la misura del contributo per chi non assume disabili che aumenta, l’altro aggiorna le sanzioni. Vediamo cosa cambia dal 1° gennaio per chi non assume disabili nel dettaglio.
Chi non assume disabili dovrà pagare di più dal 1° gennaio: ecco quanto
Dal 1° gennaio chi non assume disabili dovrà pagare di più perché il contributo esonerativo passa dai 30,64 euro attuali ai 39,21 euro.
Uno dei decreti firmati da Orlando stabilisce l’aumento, come riporta il comunicato dello stesso ministero, dell’importo dovuto dai «datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività» per «essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato».
Il decreto si rivolge alle imprese con più di 35 dipendenti che possono chiedere di essere in parte esonerate dall’obbligo di assunzione di categorie protette. Ovviamente ci sono determinate condizioni perché ciò possa avvenire e quindi l’attività:
- è faticosa;
- è pericolosa per la salute;
- è ritenuta di alta specializzazione.
Non sono esonerate, ma esentate, e quindi non devono rispettare l’obbligo di assunzione dei disabili né devono pagare il contributo, le aziende pubbliche e private che operano nei seguenti settori:
- trasporto pubblico aereo, marittimo, terrestre;
- impianti su fune per il personale viaggiante e impiegato nelle aree operative per il controllo del funzionamento e regolarità del trasporto pubblico;
- edili per l’area di lavoro che riguarda il cantiere e il trasporto;
- polizia e protezione civile in tutte le aree che non siano quelle riguardanti i servizi amministrativi.
Sanzioni aggiornate per i datori di lavoro
E sempre in tema di diritto del lavoro dei disabili il secondo decreto aggiorna le sanzioni a 11 anni dall’ultimo adeguamento.
Le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio «in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti» (previsto dall’art.9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate:
- a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi;
- a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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