Cosa succede al lavoratore in malattia che non può recarsi sul posto di lavoro e svolgere le sue ordinarie mansioni?
Il diritto del lavoro prevede adeguate tutele nei confronti dei dipendenti, anche per quanto attiene ai casi di malattia del lavoratore. Infatti, è opportuno rimarcare che la legge vigente protegge in modo assai dettagliato il lavoratore che non può recarsi sul posto di lavoro per motivi di salute.
Chiaramente, un lavoratore dipendente giovane o alle prime armi, potrà domandarsi cosa succederà in caso di assenza dal lavoro per malattia. In buona sostanza, il rapporto di lavoro in essere sarà tutelato anche dal punto di vista economico? E come?
Si tratta di una domanda assolutamente legittima, poiché nell’ambito del rapporto di lavoro, possono esservi degli eventi pregiudizievoli, che - in quanto tali - comportano l’impossibilità (provvisoria) per il lavoratore dipendente a compiere le mansioni per cui è stato assunto.
Come funziona la retribuzione durante il periodo di assenza e chi è il soggetto tenuto a pagare la malattia? Facciamo chiarezza.
MALATTIA DEL DIPENDENTE: CHI LA PAGA?
Malattia del dipendente: il contesto di riferimento
La malattia (disciplinata dall’art. 2110 Codice Civile) rappresenta un’ipotesi di temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro dipendente. È un evento che tuttavia non comporta la risoluzione del contratto di lavoro, ma esclusivamente la sospensione dell’obbligo di prestare lavoro.
Per “malattia del dipendente”, la legge intende l’insorgere di uno “stato morboso”, vale a dire un’alterazione dello stato di salute psicofisico che non consente al soggetto malato di andare al lavoro e di svolgere le mansioni per cui è stato assunto.
Un dettaglio di rilevanza pratica: per conseguire i diritti e le tutele previsti dalle norme in materia di malattia, il lavoratore dipendente deve comunque ottenere la certificazione medica del suo stato di malattia.
Ecco perché, non appena si avvertono i primi sintomi della malattia, il lavoratore deve informare il datore di lavoro circa la sua assenza. Di seguito, deve contattare il medico allo scopo di ottenere il certificato telematico di malattia.
Questo documento sarà di cruciale importanza, giacché fisserà la durata della prognosi, vale a dire il numero di giorni di assenza prescritti per la guarigione e il rientro a lavoro. E sarà utile, come vedremo tra poco, anche per assicurare il trattamento economico al dipendente in malattia.
Malattia del lavoratore e possibile licenziamento
In questo contesto appare opportuno chiarire che cosa succede in caso di infermità permanente del lavoratore. In effetti, se la sopraggiunta infermità del lavoratore si rivela di fatto permanente, scatta una sopravvenuta impossibilità.
Da essa può scaturire la risoluzione del rapporto di lavoro (artt. 2110 e 2118 Codice Civile). Analogamente può dirsi anche nei casi in cui la malattia prosegua oltre il termine previsto per la conservazione del posto di lavoro (denominato “comporto“).
In linea generale, tranne che nei casi di giusta causa, lo stato di malattia di un lavoratore dipendente al quale è intimato un licenziamento, fa scattare la sospensione del provvedimento fino alla guarigione del soggetto. Ecco perché permangono attivi tutti gli effetti del rapporto di lavoro, in sua tutela.
Dipendente in malattia: quali sono le tutele previste?
Chi è un giovane lavoratore e, più in generale, tutti coloro che hanno poca familiarità con il diritto del lavoro, potrebbero domandarsi se il dipendente in malattia viene comunque pagato.
Ebbene, la risposta è sì. Infatti, le norme vigenti prevedono varie tutele ad hoc nei confronti dei lavoratori, comprese quelle per chi è fermo per malattia. In primo luogo, il dipendente in malattia può assentarsi dall’ufficio o da qualsiasi altro posto di lavoro per il numero di giornate indicate dal medico competente, nel citato certificato telematico di malattia. Ciò a riprova di quanto questo documento sia fondamentale.
Non solo: il dipendente in malattia ha anche diritto a mantenere il posto di lavoro a lui assegnato per tutta la durata della mancanza dovuta allo stato morboso, fino all’esaurimento del cd. periodo di comporto. La durata di detto periodo massimo è fissata dal CCNL di categoria.
La tutela a livello economico: cosa è previsto per il dipendente in malattia?
La legge assicura al lavoratore una tutela economica ad hoc. Infatti, se è vero che lo stato morboso comporta una sospensione delle prestazioni lavorative per un certo lasso di tempo, è altrettanto vero che il datore di lavoro non è tenuto al versamento dello stipendio. Ma in funzione di tutela del dipendente in malattia, le norme del diritto del lavoro prevedono altresì che il lavoratore possa contare su una indennità sostitutiva della retribuzione. Essa è denominata “indennità di malattia INPS”, ed è assegnata al ricorrere di specifici presupposti.
Dal punto di vista pratico, è il datore di lavoro, nei primi tre giorni - e in seguito l’INPS - a versare al lavoratore un’indennità sostitutiva citata. L’Istituto nazionale di previdenza interviene dunque soltanto a partire dal quarto giorno consecutivo di malattia, mentre per i primi tre giorni il versamento è di competenza del datore di lavoro nella percentuale prevista dal CCNL di categoria.
Infatti, i primi 3 giorni sono detti di “carenza” e, se previsto dal contratto, saranno appunto indennizzati a totale carico dell’azienda.
A quanto ammonta la tutela economica prevista?
Sul piano dell’importo dell’indennità sostitutiva INPS, abbiamo che essa non è pari all’integrale retribuzione ordinariamente prevista per il lavoratore. Infatti, essa è variabile sulla scorta di più parametri e, in ogni caso, nell’ambito del periodo di malattia lo stipendio del dipendente è sempre inferiore rispetto a quello ordinario.
Per quanto riguarda l’importo della tutela economica erogata dall’INPS ai dipendenti in malattia, vanno assegnata le seguenti somme a titolo di indennità malattia:
- dal 4° al 20° giorno di assenza per malattia: la metà della retribuzione media giornaliera;
- dal 21° al 180° giorno di assenza per malattia: il 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Ma non è finita qui. Infatti, non pochi CCNL di categoria includono la norma per la quale l’azienda è tenuta a erogare un trattamento economico supplementare che va a sommarsi all’indennità di malattia INPS.
Il pagamento della malattia al lavoratore: come avviene di fatto?
In concreto, il meccanismo di pagamento dell’indennità di malattia del dipendente prevede l’erogazione diretta da parte dell’azienda in busta paga. In un secondo tempo, il datore di lavoro potrà recuperare le somme anticipate, portandole a conguaglio con i contributi previdenziali dovuti all’Istituto. Pertanto, dal punto di vista pratico, l’esborso dell’azienda è nullo.
Ricordiamo che al fine di conseguire detta indennità, il dipendente in malattia deve comunque farsi trovare ed essere reperibile all’indirizzo indicato nel certificato telematico di malattia. In altre parole, deve assicurare il rispetto delle fasce di reperibilità previste dalla legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA