Come chiedere il congedo parentale: la guida

Isabella Policarpio

1 Febbraio 2019 - 15:48

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro di cui possono usufruire i genitori lavoratori fino ai 12 anni del figlio. La durata massima è 6 mesi, continuativi o frazionati. Come e dove fare domanda.

Come chiedere il congedo parentale: la guida

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo ed è concesso ai genitori per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita.

Infatti, fino al compimento dei 12 anni del bambino, i genitori lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale nei modi e nei tempi indicati dalla legge, rivolgendosi al patronato oppure facendo domanda online sul sito dell’Inps.

Il congedo può essere richiesto da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, ed ha la durata massima di 11 mesi.

Come fare la domanda di congedo parentale

Il genitore/lavoratore che vuole chiedere il congedo parentale può scegliere tra diverse modalità:

  • rivolgendosi al patronato;
  • tramite il contact center dell’Inps (al numero verde 803164);
  • inoltrando la richiesta online sul sito ufficiale dell‘Inps.

Chi sceglie di chiedere il congedo parentale con la modalità online, deve prima attivarsi per avere un proprio SPID, necessario per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.

Dunque, una volta entrati sul sito dell’Inps, occorrerà inserire lo SPID ed il proprio codice fiscale. Dopo aver inserito le credenziali, il richiedente è tenuto ad autenticarsi, selezionare la dicitura “tutti i servizi”, poi premere su “maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata.”

Quando bisogna fare la domanda?

La domanda di congedo parentale deve essere inoltrata prima del periodo di astensione richiesto, altrimenti saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla presentazione della richiesta.

Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, l’indennità di congedo viene anticipata dal datore di lavoro, tuttavia questo non vale per gli operai agricoli, i lavoratori stagionali, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi e chi è iscritto alla Gestione Separata, infatti, per queste categorie di lavoratori il pagamento viene erogato direttamente dall’Inps.

Durata del congedo parentale

Come abbiamo visto, il congedo parentale spetta ai genitori lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del figlio. La durata del congedo parentale non può superare il periodo complessivo tra i due genitori di 10 mesi, che possono essere anche fruiti contemporaneamente da entrambi.

Ricapitolando, il periodo di congedo parentale spetta:

  • alla madre per un periodo di massimo 6 mesi, continuativi o frazionati;
  • al padre per un periodo massimo di 6 mesi, continuativi o frazionati che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (anche se la donna non lavora);
  • al genitore single per un periodo massimo di 6 mesi, cumulativi o frazionati.

Le regole sul congedo parentale per i genitori naturali si estendono anche ai genitori adottivi o affidatari, nelle stesse identiche modalità di richiesta e con gli stessi termini. Inoltre, in caso di parto, adozione o affidamento di più bambini, il congedo parentale spetta nelle medesime condizioni per ogni figlio.

Quanto spetta durante il congedo parentale?

Durante il periodo di congedo parentale il genitore richiedente ha diritto a percepire:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi 6 anni di età del bambino;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del figlio, se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità se il congedo è richiesto dagli 8 ai 12 anni del bambino.

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