Computo contributi in Gestione separata: come funziona, costi e perché è utile ai fini della pensione

Claudio Garau

16 Febbraio 2022 - 22:13

Il computo contributi in Gestione separata è una opzione che può essere esercitata in presenza di determinate condizioni e requisiti. Le informazioni utili sul meccanismo.

Computo contributi in Gestione separata: come funziona, costi e perché è utile ai fini della pensione

Forse non tutti sanno che i lavoratori e le lavoratrici iscritte alla cd. Gestione separata Inps possono contare su un particolare strumento normativo, mirato a riunire gratuitamente nella Gestione separata tutti i contributi sparsi nelle altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria. Ciò allo scopo di ottenere così un’unica prestazione pensionistica.

Stiamo parlando della opzione di computo, di cui si trova traccia nell’art. 3 del Dm n. 282 del 1996, la quale può essere sfruttata da tutti coloro che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della stessa, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990.

Di seguito intendiamo offrire una guida sintetica, e dunque fare il punto sui requisiti, il meccanismo e i vantaggi derivanti dal computo nella Gestione separata Inps. I dettagli.

Computo contributi in Gestione separata: il contesto di riferimento

Prima di chiarire i dettagli del tema qui affrontato, appare opportuno ricordare che cos’è in concreto la Gestione separata Inps. Ebbene, altro non è che un fondo pensionistico gestito dall’Istituto di previdenza, al quale sono obbligati ad iscriversi, a certe condizioni, i lavoratori che hanno aperta p. IVA, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti senza cassa e i lavoratori parasubordinati.

L’iscrizione alla Gestione separata garantisce – come la gestione dipendenti privati - una rete di servizi previdenziali, di welfare e pensionistici, ed ovviamente ciò sulla scorta dei contributi versati. Pensiamo, ad esempio, all’indennità di malattia o appunto al trattamento pensionistico. D’altronde è ben noto: il meccanismo applicato è quello per il quale le attività dell’Inps sono finanziate da autonomi, committenti e lavoratori per il tramite del versamento dei contributi previdenziali.

La Gestione separata si rivolge, tra gli altri, a figure come i collaboratori coordinati e continuativi; i venditori a domicilio; i lavoratori autonomi occasionali oltre una determinata soglia di reddito.

Computo contributi in Gestione separata: destinatari e requisiti

Lo abbiamo accennato all’inizio: la facoltà di computo consiste nella opportunità di accentrare presso la Gestione separata i contributi inclusi nelle altre gestioni pensionistiche pubbliche di natura obbligatoria. Ci riferiamo all’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, alle gestioni ad essa sostitutive od esclusive ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (escluse le casse professionali private).

In altre parole, possono dunque confluire nella Gestione separata tutti i contributi collegati al fondo lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali degli autonomi, alle gestioni ex Inpdap, ex Enpals e agli altri fondi sostitutivi dell’AGO (ad es. ex telefonici).

Al fine di poter esercitare il detto computo contributi in Gestione separata Inps, il lavoratore interessato:

  • deve poter vantare il versamento di almeno un contributo mensile presso la predetta Gestione separata;
  • deve altresì avere un’anzianità contributiva nelle predette gestioni coinvolte nel computo corrispondente o al di sopra dei 15 anni dei quali almeno 5 collocati dopo il primo gennaio 1996;
  • deve possedere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ma al di sotto dei 18 anni all’appena citata data.

Da notare che, allo scopo di accertare correttamente l’anzianità contributiva in oggetto è necessario considerare l’anzianità complessivamente maturata entro tale data, computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) riconducibile all’interessato, alla data di esercizio dell’opzione in questione, nelle gestioni coinvolte nel computo - e a condizione che non sia già utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

Da quanto appena indicato consegue che sono esclusi dalla possibilità di computo nella Gestione separata i cd. contributivi ’puri’, vale a dire i soggetti iscritti per la prima volta dopo il primo gennaio 1996 ma anche i soggetti che, al 31 dicembre 1995, hanno mera contribuzione in gestioni che non fanno parte di quelle oggetto del computo o la cui contribuzione, anteriore al primo gennaio 1996, ha già condotto ad un trattamento pensionistico.

Precisiamo altresì che il computo in Gestione separata Inps, ossia di fatto l’unificazione dei periodi contributivi, può essere sfruttato anche nel caso in cui l’interessato abbia già conseguito il diritto a pensione in una delle gestioni interessate o sia già titolare di pensione. Ma attenzione: come specificato da una circolare Inps di qualche anno fa, in dette circostanze, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile per l’accertamento dei citati requisiti per il computo.

Da notare ancora che l’opzione di computo in Gestione separata attiene a tutti i periodi assicurativi, per intero. Pertanto le norme vigenti non consentono il computo parziale in riferimento:

  • alle gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del computo;
  • ai periodi contributivi di una singola gestione.

Computo contributi in Gestione separata: sistema di calcolo, domanda, prestazioni pensionistiche

Non vi sono dubbi: sfruttando l’opzione di computo, il trattamento pensionistico in gioco è liquidato nell’ambito della Gestione separata Inps e, pertanto, quantificato totalmente con il sistema contributivo. In altre parole, una volta confluiti presso la Gestione separata, i versamenti sono trasformati in pensione attraverso il calcolo tutto contributivo, proprio come i contributi versati direttamente alla Gestione separata. Ma è pur vero che, allo scopo dell’individuazione del montante individuale per i periodi pre o post 1996, trovano applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.

Ecco perché è giusto affermare che il computo sia una sorta di opzione contributiva per la Gestione separata, in quanto comporta il ricalcolo interamente contributivo.

Sul piano della concreta richiesta di computo, abbiamo detto che si tratta dell’esercizio di un’opzione prevista dalle norme di legge vigenti, che si rivolge ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e che si esercita tramite domanda ad hoc, alla data di presentazione della domanda di pensione.

Conseguentemente, in mancanza di una specifica richiesta da parte dell’interessato nella domanda di pensione, l’applicazione dell’istituto in oggetto non può aver luogo e la prestazione pensionistica deve essere liquidata usando esclusivamente la contribuzione accreditata nella Gestione separata Inps.

Infine ricordiamo che, utilizzando il meccanismo del computo, il lavoratore può accedere ad una vasta rete di prestazioni che comprende:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione di inabilità;
  • pensione indiretta da parte dei superstiti del lavoratore assicurato deceduto senza aver raggiunto la pensione;
  • pensione supplementare.

Quello del computo è un accentramento gratuito dei contributi accreditati nelle altre gestioni previdenziali obbligatorie, perciò non impone alcun costo all’interessato. Si tratta di un’opzione che va valutata da chi ha carriere retributive e pochi contributi prima del 1996, ma il computo merita considerazione anche da parte di coloro che con le regole del regime Fornero non riuscirebbero ad ottenere il requisito dei 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia. Perciò l’opportunità di servirsi del meccanismo in oggetto va rapportata al singolo caso concreto.

Infine, ricordiamo che i requisiti contributivi per l’esercizio della facoltà di computo in Gestione separata possono essere integrati anche avvalendosi della nuova opzione di riscatto agevolato della laurea.

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