Congedo straordinario figli: come funziona, quanto spetta e come si divide tra padre e madre

Simone Micocci

21 Aprile 2022 - 16:03

Congedo straordinario ai sensi della legge n. 104/1992: spetta anche ai genitori per i figli, ma in che misura? Ecco come viene ripartito tra padre e madre.

Congedo straordinario figli: come funziona, quanto spetta e come si divide tra padre e madre

Il congedo straordinario è quel periodo di assenza dal lavoro che viene riconosciuto ai dipendenti che hanno necessità di assistere i familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

In determinate circostanze, dunque, possono beneficiare del congedo straordinario anche i genitori per l’assistenza dei figli con disabilità grave. Possono, ovviamente entro un certo limite, goderne tanto il padre quanto la madre, sia in maniera frazionata che continuativa.

Il congedo straordinario è dunque un importante strumento per quelle famiglie che devono conciliare lo svolgimento di un’attività lavorativa con la necessità di dover assistere un figlio con grave disabilità. Anche perché, a differenza ad esempio del congedo per gravi motivi familiari, il congedo straordinario viene retribuito ed è coperto da contribuzione.

Vediamo dunque quali sono i requisiti che deve soddisfare che sia chi beneficia del congedo straordinario che il familiare per il quale si richiede, come pure qual è la durata massima di tale strumento e come i giorni a disposizione possono essere ripartiti tra i due genitori.

Congedo straordinario per i figli, quando spetta: i requisiti

Il congedo straordinario spetta ai genitori, anche se adottivi o affidatari, nei casi in cui:

  • il figlio non è coniugato o non convive con il coniuge;
  • il figlio è coniugato ma il coniuge convivente non presta attività lavorativa, oppure è lavoratore autonomo;
  • il figlio è coniugato ma il coniuge convivente ha espressamente rinunciato alla possibilità di usufruire della prestazione nello stesso periodo di congedo.

Inoltre, nel caso del figlio maggiorenne i genitori possono richiedere di usufruire del congedo straordinario anche quando non c’è convivenza tra le parti, ma a condizione che l’assistenza venga prestata con “sistematicità e adeguatezza” rispetto alle concrete esigenze del disabile.

Quando il figlio è minorenne, invece, si può accedere al congedo straordinario anche in assenza di convivenza.

Per poterlo richiedere è necessario essere lavoratori dipendenti, eccetto coloro che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori agricoli giornalieri.

Nel caso dei lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, questi non possono accedere al congedo straordinario durante le pause di sospensione contrattuale.

Per quanto riguarda il figlio che si va ad assistere, questo deve essere nella condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure di grande invalido di guerra o equiparato. Tale condizione dovrà essere accertata dalla competente commissione Asl, o anche dal medico specialista Asl qualora la decisione della suddetta commissione tardi ad arrivare.

Eccezionalmente, nel caso della sindrome di Down, questa può essere accertata anche dal medico di base.

Congedo straordinario per il figlio: cosa spetta

Il congedo straordinario per il figlio con grave disabilità può essere usufruito in modalità frazionata o continuativa, comunque nel limite massimo di 2 anni tra tutti gli aventi diritto per ogni familiare disabile assistito. Inoltre, anche considerando più figli disabili da assistere, per ogni lavoratore dipendente vi è un limite di 2 anni.

In tali periodi spetta un’indennità sostitutiva corrispondente all’ultima retribuzione percepita. Il periodo di congedo, inoltre, è coperto da contribuzione figurativa accreditata d’ufficio.

Congedo straordinario per il figlio: come si calcola la durata

Quando il congedo viene fruito in modo continuativo, nel calcolo dei giorni si tiene conto anche dei giorni festivi e non lavorativi (come ad esempio il sabato in caso di settimana corta). Qualora, invece, i periodi di congedo vengano fruiti in maniera frazionata, il sabato, la domenica o i festivi si calcolano solamente quando non c’è ripresa di lavoro tra un periodo e l’altro di congedo.

Ad esempio, un lavoratore richiede il congedo straordinario dal lunedì al venerdì, in quanto sabato e domenica non sono lavorativi. Se questo rientrerà al lavoro regolarmente il lunedì allora saranno considerati solamente 5 giorni di congedo come fruiti, mentre se dovesse richiedere un nuovo congedo, ad esempio dal lunedì al mercoledì, i giorni fruiti salirebbero a 10 in quanto si prendono in considerazione anche il sabato e la domenica.

Congedo straordinario per il figlio: come viene ripartito tra i genitori

Prendiamo come esempio una famiglia dove entrambi i genitori di un figlio con grave disabilità lavorano come dipendenti. Il padre usufruisce del congedo straordinario per un anno: al termine di tale periodo ne potrà beneficiare la madre? Sì, ma entro un certo limite.

Come visto sopra, infatti, la durata massima del congedo per assistere un figlio con grave handicap è di massimo 24 mesi. Questo limite non si applica solo al lavoratore, bensì anche al disabile: di fatto quindi, ogni lavoratore può richiedere un massimo di 2 anni di congedo, ma allo stesso tempo se a fruire del congedo per lo stesso disabile sono più lavoratori, il limite dei 2 anni è anche per il congedo richiesto per lo stesso disabile.

Più familiari, dunque, non possono richiedere più di 2 anni di congedo per l’assistenza dello stesso titolare di legge 104.

Quindi, anche se per assistere un figlio hanno diritto al congedo straordinario entrambi i genitori, per lo stesso figlio la mamma e il papà non possono richiedere, cumulativamente, più di 24 mesi di congedo.

Riprendiamo l’esempio di cui sopra. Il padre ha usufruito di 12 mesi di congedo, quindi alla madre ne spettano al massimo altri 12. Entrambi i lavoratori avranno poi la possibilità di richiedere un congedo straordinario per altri 12 mesi nel caso in cui abbiano necessità di assistere un altro familiare con grave disabilità.

Altro esempio: famiglia composta da due genitori, un figlio disabile e la nonna (mamma del papà), anch’essa con grave disabilità.

A questo punto, il padre avrà la possibilità di richiedere il congedo straordinario sia per il figlio che per la madre, ma complessivamente non potrà comunque superare i 2 anni. Converrebbe, dunque, richiedere i 2 anni per l’assistenza della madre, mentre degli altri 2 anni previsti per l’assistenza del figlio ne potrebbe usufruire l’altro genitore.

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