In vista dell’uscita del Regno Unito dall’UE, l’Autorità di vigilanza propone delle modifiche al Regolamento Mercati in materia di attività connesse e strumentali e sulla comunicazione in materia di esenzione per l’attività accessoria in derivati su merci
La Consob, in vista della Brexit, ha redatto un documento in cui sottopone alla consultazione del mercato alcune proposte di modifica del Regolamento in materia di mercati, adottato dall’Authority con delibera 20249 del 28 dicembre 2017.
Nel documento di consultazione proposto dall’Autorità di vigilanza, denominato: “Modifiche al regolamento mercati in materia di attività connesse e strumentali e ulteriori proposte di intervento”, l’attività di revisione si incentra su due aspetti in particolare: le attività connesse e strumentali del gestore del mercato regolamentato e sulla comunicazione in materia di esenzione per l’attività accessoria in derivati su merci.
Ciò avviene alla luce delle scelte strategiche che si impongono, a livello nazionale, in concomitanza con l’uscita del Regno Unito dall’UE.
Come si legge sul documento di consultazione, “L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea pone l’esigenza di fronteggiare le connesse implicazioni per i mercati finanziari e, in particolare, di gestire il ricollocamento di operatori, attualmente stabiliti nel Regno Unito, nei centri finanziari europei al fine di potere proseguire la loro operatività nell’Unione".
L’obiettivo della Consob è quello di sostenere eventuali iniziative intraprese dall’industria finanziaria in vista dell’uscita del Regno Unito e nell’ottica di preservare l’interesse di operatori esteri verso la piazza finanziaria italiana, attuando misure funzionali a consentire alle infrastrutture di trading e ad altre piattaforme finalizzare di favorire l’incontro tra domanda e l’offerta di strumenti finanziari, la prosecuzione delle attività e le relative opportunità di sviluppo.
L’autorità di vigilanza propone quindi un intervento di modifica al Regolamento Mercati al fine di consentire ai gestori dei mercati regolamentati di svolgere l’attività di facilitazione dell’incontro tra società che intendono procedere alla raccolta di capitali e investitori istituzionali e professionali, che indicano le proprie manifestazioni di interesse su specifici strumenti finanziari di quelle società.
Un primo limitato intervento ai fini dell’individuazione di una cornice normativa entro cui inquadrare la nuova operatività di tali operatori, ad esito di scelte di relocation.
La Consob vorrebbe inoltre apportare delle modifiche all’articolo 65, del Regolamento Mercati rubricato “Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione”. In particolare, il quarto comma disciplina la comunicazione funzionale a fruire dell’esenzione, prevista da MiFID II, per le attività in derivati su merci che rivestano carattere accessorio rispetto all’attività principale della persona e del gruppo cui la stessa appartiene.
Sulla modifica proposta sarà necessario acquisire l’intesa della Banca d’Italia con riferimento all’esercizio del potere regolamentare per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, il parere della Banca d’Italia relativamente alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
Golden Power e Brexit: nessun allarme secondo Consob
Nel nuovo quaderno giuridico Consob dal titolo: “La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il Golden Power dello Stato italiano e le infrastrutture finanziarie”, la seconda parte, individua la fattispecie “infrastruttura finanziaria” per trarne alcune considerazioni in ordine alla nuova disciplina della Legge n. 172 del 2017.
Più in particolare vengono analizzati i limiti che incontra il Golden Power in tale ambito e si cerca di offrire qualche riflessione preliminare circa la portata delle nuove norme in relazione agli effetti che la Brexit potrà avere sulle infrastrutture di trading.
Sul quaderno giuridico si legge: “Il quadro normativo e di vigilanza esistente consente già (e richiede) alle autorità competenti di sorvegliare e, ove necessario, intervenire laddove le società che gestiscono le infrastrutture di mercato risentano di cambiamenti significativi riguardanti sia l’azionariato che le persone che comunque abbiano un’influenza significativa sulla società, sia l’organo di gestione, sia la struttura organizzativa interna dell’impresa, sia, infine, la stessa capacità di resilienza dell’infrastruttura. Le infrastrutture di mercato italiane dell’LSE hanno avuto infatti da sempre l’’obbligo di istituire e mantenere una struttura organizzativa e societaria progettata per garantire la piena responsabilità e l’accountability delle principali funzioni svolte quali market operators”.
Consob, conclude la nota, “ha costantemente e attentamente monitorato la governance e le disposizioni organizzative così poste in essere, proprio al fine di impedire il possibile concretizzarsi, in futuro, di situazioni lesive per la protezione degli investitori e per l’’ordinato funzionamento dei mercati”.
Nessun allarme quindi per Borsa Italiana nel post Brexit, intesa come azienda che gestisce il mercato. Infatti, l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, avrebbe l’effetto di rendere “extracomunitaria” la proprietà di Borsa Spa, che fa capo al gruppo London Stock Exchange.
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