La Farnesina, nella nota pubblicata alcuni giorni fa, aveva avvertito: ogni spostamento è un rischio. Anche in Italia risultare positivi in un’altra Regione obbliga il turista all’isolamento.
Gli italiani, anche quest’anno, hanno scelto di prenotare le vacanze in Italia. La difficoltà di reperire il green pass se si è in attesa della seconda dose o la paura di rimanere contagiati e bloccati all’estero, hanno spinto l’86,8% degli italiani a trascorrere le vacanze nello stivale.
Tanto all’estero, quanto in Italia risultare positivi vuol dire rimanere chiusi in una struttura (covid-hotel o luogo di soggiorno scelto dalle autorità sanitarie) per tutto il periodo d’isolamento. La regola è: chi è positivo al coronavirus non può spostarsi.
Muoversi tra Regioni o all’estero non fa differenza quindi e anche le sanzioni sono simili. Il rischio infatti è d’incappare in multe amministrative o persino nella reclusione.
Vietato lo spostamento tra Regioni in caso di positività al virus
Cosa accade se si risulta positivi al Sars-CoV-2? La regola è la stessa che la Farnesina ricorda sul suo sito Viaggiaresicuri.it: obbligo di isolamento. Tanto all’estero quanto in Italia la misura di contenimento rimane la stessa, anche se la zona di partenza e di arrivo sono di colorazione bianca.
Questo perché, secondo il Decreto legge 19 del marzo 2020, in caso di positività non si possono prendere aerei, navi o treni. Anche lo spostamento in auto non è contemplato, perché in tutti questi casi si violerebbe la quarantena imposta ai soggetti positivi.
Quindi cosa fare? La positività va subito comunicata alle strutture sanitarie locali che metteranno in atto le misure di contenimento. Sono due i casi: rimanere 10 giorni in isolamento in una struttura gratuita e fornita dal sistema, come i covid-hotel o altre abitazioni a disposizione; oppure, a proprie spese, rimanere nell’alloggio scelto. In entrambi i casi c’è il divieto di rompere l’isolamento per frequentare spiagge, locali, supermercati etc.
Spostarsi tra Regioni in caso di positività: quali le sanzioni
Il Decreto legge 19 del marzo 2020 regola lo spostamento dalla propria abitazione o dall’alloggio momentaneo in caso di vacanza in un’altra Regione o in un altro Stato. Le persone in quarantena (prevista di 10 giorni, con tampone al termine del periodo) non possono spostarsi dalla località nella quale si trovano.
Per chi non rispetta le misure restrittive le conseguenze sono una serie di sanzioni amministrative, ma anche la possibilità di reclusione in caso di riconosciuta volontà a violare la Legge. L’accusa, in questo ultimo caso, è di epidemia colposa, per la quale è prevista una pena dai sei mesi ai tre anni.
Sanzioni amministrative
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, che viene dimezzata nel caso di pagamento entro 5 giorni. Se la violazione avviene con l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Reclusione
Esiste anche la possibilità di reclusione in caso di persona positiva che viola la quarantena. Il reato per i quali si viene accusati è di “epidemia colposa” e comporta una pena da sei mesi a tre anni, oltre al pagamento di una multa dai 500 ai 5.000 euro.
In caso di tampone positivo cosa fare?
In caso di positività quindi cosa bisogna fare? Prima di tutto si devono informare le autorità sanitarie locali e seguire le disposizioni per l’isolamento. La quarantena (termine utilizzato anche se l’obbligo di non uscire di casa è di 10 giorni, di cui tre senza sintomi) può proseguire fino al risultato negativo del tampone.
Non è quindi possibile uscire, frequentare qualsiasi luogo (tranne al drive-in per eseguire un tampone) o prendere mezzi di trasporto pubblici o personali per spostarsi e tornare nella propria Regione e quindi nella propria abitazione.
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