Contratti di lavoro nel 2015: cosa resta e cosa scompare con la riforma del lavoro?

Simone Casavecchia

17/03/2015

Con la riforma del lavoro sono molti i contratti di lavoro che stanno subendo una totale ridefinizione mentre altre tipologie contrattuali sono destinate a scomparire: ecco cosa resta, cosa scompare e cosa cambia.

Contratti di lavoro nel 2015: cosa resta e cosa scompare con la riforma del lavoro?

La Legge Delega 183/2014 (cosiddetto Jobs Act) che assegna al Governo la facoltà di legiferare in materia di mercato del lavoro prevede anche il riordino delle forme contrattuali esistenti che dovranno essere soggette a una necessaria ridefinizione e semplificazione.

Al momento attuale il Consiglio dei Ministri ha adottato in via preliminare “un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro” a cui dovrebbe, almeno teoricamente, far seguito un codice semplificato del lavoro. Il testo adottato al momento in via preliminare, non prevede semplificazioni e raccoglie, in modo semplificato le regoli attuali sui contratti di lavoro, pur prevedendo l’abrogazione di alcune forme contrattuali quali il lavoro ripartito, il lavoro a progetto e l’associazione in partecipazione.

Tra le principali novità del testo unitario sul riordino dei contratti di lavoro oltre all’abrogazione delle forme contrattuali indicate sopra, vi è poi, anche una norma definitoria unica per il lavoro a tempo parziale e una disciplina delle forme di lavoro subordinato e per il contratto di apprendistato, anche se manca una regolamentazione di tutte le forme di lavoro autonomo o non subordinato. Ecco quali sono le principali novità che dovranno comunque essere approvate in via definitiva, dopo l’esame del Parlamento.

Lavoro Part-time
La possibilità di utilizzare clausole elastiche e flessibili che consentano il lavoro part-time viene estesa anche a tutte quelle attività lavorative che non sono disciplinate da un contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il part time viene confermato nelle sue varie tipologie (verticale, orizzontale, ecc.) e viene prevista una maggiore possibilità di utilizzare il lavoro supplementare e le clausole elastiche, per il quali sono disposte anche della maggiorazioni di retribuzione.
Il diritto di precedenza viene eliminato mentre vengo estese le possibilità per i lavoratori di richiedere la trasformazione del proprio contratto a tempo pieno in un contratto part time in caso di maternità o in presenza di malattie croniche e degenerative.

Lavoro a chiamata
Il lavoro intermittente viene mantenuto in vigore e vengono confermati, per questa tipologia contrattuale, sia i limiti anagrafici attualmente previsti che il limite massimo delle 400 giornate lavorative in 3 anni (con sola eccezione dei settori del turismo dello spettacolo e dei pubblici esercizi) sia l’obbligo di comunicazione preventiva della chiamata alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Lavoro a tempo determinato
Per il contratto a tempo determinato vengono confermate le modifiche introdotte dal primo dei Decreti Legislativi emanati in attuazione del Jobs Act ossia: la durata massima di 36 mesi, il numero massimo di 5 proroghe complessive, la possibilità di non rinnovare il contratto di lavoro senza fornire alcuna spiegazione al lavoratorie (acausalità piena). Dopo il superamento dei 36 mesi complessivi è stipulabile un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di ulteriori 12 mesi, obbligatoriamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Il numero massimo dei dipendenti assoggettabili a contratto a termine in un’azienda è pari al 20% delle risorse aziendali. Se il datore di lavoro supera tale soglia è soggetto a una sanzione amministrativa ma non ha l’obbligo di trasformare i contratti a termine in sovrannumero in contratti a tempo indeterminato.
Il contratto a termine può essere impugnato (ad esempio in caso di rinnovo oltre i termini) e viene prevista un’indennità risarcitoria onnicomprensiva in caso di vittoria del contenzioso.
Il testo unitario sul riordino delle tipologie contrattuali prevede l’abrogazione dei contratti a termine a regime speciale per i lavoratori del settore aeroportuale e delle poste.

Contratti di Somministrazione di lavoro
Viene confermato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato acausale (cioè senza obbligo, per il datore di lavoro, di motivare il mancato rinnovo); la somministrazione di lavoro viene estesa anche al tempo indeterminato, pur con un limite del 10% dell’organico aziendale.
Viene abrogata la somministrazione fraudolenta mentre vengono confermate sia le sanzioni amministrative per la somministrazione irregolare, sia le sanzioni penali per la somministrazione abusiva e l’utilizzazione illecita. Vengono previste anche per il contratto di somministrazione la possibilità di impugnazione e l’eventuale indennità risarcitoria onnicomprensiva.

Lavoro accessorio
Sono definite come prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative, subordinate o autonome, che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno. Il limite dei 7000 euro va riferito alla totalità dei committenti mentre per ogni singolo committente il limite massimo dei compensi è fissato a 2.000 euro e, per i soli lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali, a 3.000 euro.
Vengono confermati i voucher, o buoni lavoro,come strumenti di pagamento del lavoro accessorio e viene prevista la comunicazione obbligatoria alla Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Il lavoro accessorio viene vietato nell’ambito dell’esecuzione degli appalti.

Quali contratti vengono abrogati?
Vengono completamente abrogati il lavoro ripartito o job sharing, il contratto di associazione in partecipazione, limitatamente al solo apporto di lavoro e il contratto di lavoro a progetto.
Anche se per i Cococo viene prevista la formale trasformazione in lavoro a tempo subordinato (determinato o indeterminato che sia), rimangono comunque ancora in vigore (e ancora stipulabili) i contratti coordinati e continuativi previsti da accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali in determinati settori (come quello degli operatori di call center e degli intervistatori telefonici, ad esempio), le collaborazioni conseguenti all’iscrizione a uno specifico albo professionale e le prestazioni per associazioni sportive.

E’ prevista anche una procedura di stabilizzazione di collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e delle Partite IVA sotto forma di sanatoria che esimerà i datori di lavoro dal pagamento degli obblighi previdenziali e assicurativi, a patto che trasformi i precedenti contratti di collaborazione in contratti a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015.

Viene, introdotta, infine, l’esplicita possibilità del demansionamento in seno alle funzioni e all’organico aziendali.

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