Il riordino delle tipologie contrattuali messo in atto dal Jobs Act prevede cospicue novità anche per il contratto di apprendistato in cui verrà fatta rientrare.
Il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali, inserito nel Decreto Legislativo approvato, in via preliminare, in applicazione della Delega sul Lavoro assegnata al Governo, nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 Febbraio, prevede consistenti novità anche a proposito del contratto di apprendistato.
A tal proposito è opportuno segnalare che il contratto di apprendistato, per come viene definito dallo schema di decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, è finalizzato a favorire l’integrazione del percorso lavorativo con il percorso scolastico e, a un livello successivo con i corsi di perfezionamento post laurea.
Contratti di apprendistato
Vengono sostanzialmente confermate le tre tipologie di contratto di apprendistato già esistenti che vengono, però, rinominate:
- apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca;
Caratteristiche e requisiti
L’apprendistato professionalizzante (ossia il contratto di apprendistato vero e proprio, in azienda) può essere stipulato anche da lavoratori che percepiscono l’indennità di mobilità o i vari sussidi di disoccupazione, condizioni che, tra l’altro costituiscono una corsia preferenziale per accedere a questa modalità di assunzione.
Per quanto riguarda i requisiti il contratto deve:
- essere in forma scritta;
- contenere il piano formativo individuale;
Per quanto rigurarda le caratteristiche contrattuali comuni a tutte le tipologie occorre segnalare che l’apprendistato:
- è un contratto a tempo indeterminato;
- può essere soggetto a recesso, da parte di entrambe le parti, senza bisogno di fornire alcuna specifica motivazione e con il solo obbligo di fornire un preavviso alla scadenza del periodo formativo;
- Durante il periodo formativo si applicano le regole del contratto a tempo indeterminato, quindi il licenziamento può avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- La durata minima è di 6 mesi, eccetto che per i casi di contratto di apprendistato a tempo determinato;
- La modalità del tempo determinato nell’apprendistato è consentita:
- se il CCNL di categoria lo prevede;
- per le sole tipologie dell’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato di qualifica;
- prevede il divieto di retribuzione a cottimo;
- prevede la presenza di un tutor o referente aziendale;
- offre la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL per i lavoratori già in possesso delle qualifiche da acquisire;
- offre la possibilità di essere finanziato attraverso i Fondi paritetici interprofessionali;
- consente il riconoscimento della qualifica professionale sia ai fini contrattuali sia per il proseguimento degli studi e per i percorsi di istruzione degli adulti;
- può essere prolungato in caso di malattia, di infortunio e in tutti gli altri casi di sospensione involontaria del lavoro che durino più di 30 giorni;
Obblighi dei datori di lavoro
In riferimento al contratto di apprendistato il datore di lavoro:
- può assumere un numero di apprendisti che non superi il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati già assunti in azienda;
- per aziende con un numero di lavoratori non superiore a 9, il numero degli apprendisti non può superare quello dei lavoratori specializzati già assunti;
- è comunque sempre possibile assumere almeno 3 apprendisti;
- le imprese artigiane e quelle con più di 50 dipendenti sono soggette a specifiche regole relative al numero di apprendisti che possono essere assunti in azienda;
- alla fine del periodo di apprendistato (3 o 4 anni) il datore di lavoro è tenuto all’assunzione, con contratto a tempo determinato, di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti;
Agevolazioni e sanzioni
Per quanto riguarda le agevolazioni, vengono sostanzialmente confermate tutte quelle già previste dalla precedente normativa:
- sottoinquadramento, riduzione percentuale della retribuzione prevista dal CCNL e riduzione della retribuzioni per le ore di formazioni (nei soli casi dell’apprendistato di qualifica e dell’apprendistato di alta formazione);
- Regime contributivo agevolato per il periodo dell’apprendistato;
- regime contributivo agevolato per ulteriori 12 mesi nel caso in cui il contratto di apprendistato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato o in altro tipo di contratto;
- Ulteriori incentivi potrebbero essere definiti da successivi decreti attuativi del Jobs Act;
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni:
- se il datore di lavoro non eroga la formazione prevista dal contratto di apprendistato è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella prevista dal CCNL per il livello superiore a quello che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore assunto, alla fine dell’apprendistato, con una maggiorazione del 100%;
- nel caso il cui il datore di lavoro non eroghi la formazione previta dal piano formativo individuale, gli ispettori del Ministero del Lavoro possono definire un periodo in cui il datore di lavoro è tenuto a svolgere questo adempimento;
- Sono previste sanzioni amministrative variabili tra i 100 e i 600 euro, per violazioni di rilevanza minore;
- Le sanzioni amministrative vengono elevate dai 300 ai 1500 euro nei casi di recidiva.
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