Controlli green pass: come funzionano, sanzioni fino a 1.000 euro

Fiammetta Rubini

04/08/2021

Chi non controlla il green pass all’ingresso e chi ne è sprovvisto rischia sanzioni salate. Ecco come funzionano i controlli dei certificati tramite l’app VerificaC19: come si usa e chi deve averla.

Controlli green pass: come funzionano, sanzioni fino a 1.000 euro

Controlli sui green pass al via in Italia da venerdì 6 agosto, quando il certificato sarà richiesto all’ingresso di bar, ristoranti, eventi, spettacoli ma non solo (la lista completa dei luoghi in cui servirà il green pass). La misura richiederà l’adozione di interventi per farla rispettare, pena multe fino a 1.000 euro.

Ma come verranno controllati i green pass e come ci si assicurerà che siano veri e validi? Il Ministero della Salute ha lanciato un’app, VerificaC19, già disponibile sugli app store e scaricabile da tutti. Una volta installata su un dispositivo mobile l’app permette di verificare l’autenticità delle certificazioni verdi ed eliminare il rischio di far entrare clienti in possesso di green pass falsi venduti su Telegram e sul dark web o presi in prestito dagli amici.

Ecco come funzionano i controlli dei green pass nel dettaglio, chi li controlla, quando, e le sanzioni previste per chi viola la legge.

Come e dove viene controllato il green pass

Dal 6 agosto chi ha dai 12 anni in su dovrà avere il green pass, ossia il certificato verde Covid-19 che attesta di aver ricevuto almeno una dose di vaccino, di essere negativi al tampone rapido o molecolare fatto 48 ore prima o di essere guariti dall’infezione, per accedere a una serie di luoghi e attività:

  • al tavolo di ristoranti e bar al chiuso
  • spettacoli ed eventi al chiuso e all’aperto
  • musei, mostre e altri luoghi della cultura
  • piscine e palestre
  • fiere, sagre e congressi
  • cinema e teatri
  • concorsi pubblici
  • centri benessere e termali

Ricordiamo che queste nuove regole si aggiungono a quelle già in vigore, ossia obbligo di green pass per andare a matrimoni, battesimi, cerimonie ed eventi privati, per andare allo stadio e assistere a concerti e partite, per far visita agli anziani nelle Rsa, per spostarsi in entrata e in uscita da zone rosse e arancioni e per viaggiare da e verso i paesi europei.

Queste sono dunque tutte le situazioni in cui viene controllato il green pass in Italia.

Nei casi in cui viene richiesto il green pass, la persona mostra il QR Code in formato digitale o cartaceo.

L’addetto al controllo del green pass tramite l’App VerificaC19 installata sul device legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. Verifica che il certificato sia valido e mostra al personale verificatore l’effettiva autenticità e validità del pass, nonché nome, cognome e data di nascita dell’intestatario.

I dati del green pass devono corrispondere ai dati anagrafici del proprio documento di identità, che al momento del controllo - come specificato recentemente da Luciana Lamorgese - non può essere richiesto. «I titolari non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti», ha specificato il ministro.

Per chi viene trovato senza green pass dove è obbligatorio e per gli esercenti che non fanno rispettare la norma è prevista una sanzione che va dai 400 ai 1.000 euro. In caso di violazione ripetuta si rischia la chiusura dell’attività.

L’applicazione è gratuita e funziona anche senza connessione internet, quindi sono avvisati i “furbetti” che contano nell’assenza o nei problemi di rete di alcune località per poter evitare il controllo accurato del green pass.

Il sito ufficiale garantisce la tutela della privacy: la scansione del QR Code del cliente tramite VerificaC19 non memorizza informazioni personali sul dispositivo di chi controlla.

Chi controlla il green pass

Come spiegato dal Ministero della Salute sul portale ufficiale del green pass, coloro che possono controllare la certificazione sono:

  • forze dell’ordine e pubblici ufficiali
  • personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi o i loro delegati
  • proprietari o gestori di locali presso i quali si svolgono eventi e attività che richiedono il green pass, o i loro delegati
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.

Chi controlla il green pass quando si viaggia

Il controllo dei green pass per i viaggi dall’estero in Italia vengono effettuati dai vettori al momento dell’imbarco passeggeri.

I controlli devono accertare che i passeggeri rispettino i requisiti per venire in Italia, ossia la certificazione comprovante il completamento del ciclo vaccinale prescritto da almeno 14 giorni, o la guarigione dal Covid fino a 180 giorni prima e fine isolamento fiduciario, o l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico fatto entro 48 ore prima per i cittadini che hanno transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi della lista C (Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) o in Canada, Giappone o Stati Uniti.

Per gli ingressi in Italia dal Regno Unito, invece, c’è l’obbligo di presentare al vettore la certificazione verde di effettuazione tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione 3 della ASL competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario pari a 5 giorni e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico a fine della quarantena. L’obbligo di comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente permane per gli ingressi da UK, dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti).

Si ricorda che per fare ingresso in Italia è richiesto un tampone antigenico o molecolare per i soggetti dai 6 anni in su non in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione.

Infine per tutti gli ingressi dall’estero si ricorda l’obbligo di compilazione del Digital Locator Passenger Form (dPLF) da parte del passeggero e altresì la sua verifica da parte del vettore all’atto dell’imbarco. Nel caso in cui il passeggero non abbia completato il dPLF, il vettore dovrà acquisire da parte dello stesso l’autodichiarazione cartacea, verificarne la corretta compilazione (ossia che il modulo sia leggibile e compilato in ogni sua parte) e conservarla per almeno 30 giorni ai sensi dell’art. 52 comma 1 DPCM del 2 marzo 2021.

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