Credito d’imposta impianti calcistici: pubblicato il decreto attuativo

Guendalina Grossi

29 Maggio 2018 - 17:10

Credito d’imposta impianti calcistici: decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018. Di seguito requisiti e beneficiari del bonus stadi.

Credito d’imposta impianti calcistici: pubblicato il decreto attuativo

Credito d’imposta impianti calcistici: è stato pubblicato il 28 maggio 2018 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2018 che detta le regole per beneficiare dell’agevolazione.

Il credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti sportivi è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e rientra nel pacchetto bonus sport 2018 che ha apportato importanti novità nel settore sportivo.

Grazie a questa agevolazione le società che appartengono alla Lega di serie B, alla Lega Pro o alla Lega nazionale dilettanti che vogliono effettuare operazioni di ammodernamento degli impianti calcistici possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione delle strutture, fino ad un massimo di 25.000 euro.

Il decreto attuativo del 28 marzo 2018, pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale, chiarisce quali sono i soggetti beneficiari del credito d’imposta, quali sono i lavori di ristrutturazione degli impianti che possono beneficiare dell’agevolazione e qual è la procedura per richiedere lo sconto.

Credito d’imposta impianti calcistici: quali sono i soggetti beneficiari?

Il credito d’imposta del 12% per l’ammodernamento degli impianti calcistici, anche detto bonus stadi, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di agevolare le imprese che voglio effettuare interventi di ristrutturazione sugli impianti sportivi.

In particolare l’agevolazione spetterà alle società e alle associazioni sportive che appartengono alle seguenti categorie:

  • Lega nazionale professionisti B;
  • Lega calcio professionistico;
  • Lega nazionale dilettanti, comprese quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, che hanno beneficiato della mutualità di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessario che:

  • l’intervento di ammodernamento dell’impianto calcistico consista in una ristrutturazione edilizia come definita dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • la ristrutturazione abbia ad oggetto gli impianti calcistici di proprietà del soggetto interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa;
  • l’intervento di ristrutturazione agevolato sia realizzato entro il terzo periodo d’imposta successivo all’attribuzione delle risorse di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Credito d’imposta impianti calcistici: le spese ammesse

Possono beneficiare del credito d’imposta del 12% introdotto dalla Legge di bilancio 2018 le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Come presentare domanda

Le società o le associazioni sportive, beneficiarie della mutualità, per ricevere l’agevolazione introdotta dalla manovra 2018 devono presentare domanda, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, all’Ufficio per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando l’ammontare delle somme ricevute a titolo di mutualità e gli interventi di ristrutturazione realizzati.

La domanda dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi della società calcistica;
  • il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del presente decreto;
  • l’ammontare del contributo sotto forma di credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la sussistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Una volta inviata la domanda l’Ufficio per lo sport, entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’invio delle istanze di accesso al beneficio, dopo aver eseguito la verifica dei requisiti e della documentazione, determinerà la percentuale massima del credito spettante e comunicherà alle società calcistiche il riconoscimento oppure il diniego dell’agevolazione.

Nel caso in cui l’Ufficio per lo sport dovesse decidere di riconoscere il credito d’imposta del 12% alla società richiedente, quest’ultimo indicherà anche l’importo che spetta alla stessa.

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