Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo consente al creditore che lo richiede di ottenere il pagamento di un debito o la consegna di un bene a lui dovuto, senza dover attendere il termine ordinario di 40 giorni.
Un decreto ingiuntivo si dice provvisoriamente esecutivo quando l’ordine di pagamento o di consegna di un bene non è subordinato al decorso del termine ordinario di 40 giorni dalla ricezione del precetto.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo deve essere esplicitamente richiesto dal creditore ricorrente al giudice, il quale lo concede a seguito di una decisione discrezionale mirata a valutare se la pretesa creditoria possa subire dei danni durante il decorso del termine di 40 giorni.
Invece, in altri casi tassativamente elencati dalla legge, il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo in maniera automatica, senza che ci sia la richiesta del creditore.
Anche in questo caso, il debitore può fare opposizione al decreto ingiuntivo, ma è tenuto a pagare la somma richiesta prima che inizi il giudizio di opposizione, salvo la possibilità di ottenere indietro quanto pagato ingiustamente.
DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Cos’è il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Il decreto ingiuntivo si definisce provvisoriamente esecutivo quando al debitore non viene concesso il termine ordinario di 40 giorni di tempo per pagare il debito o consegnare un bene determinato. In questi casi il decreto ingiuntivo diventa esecutivo immediatamente dopo la ricezione della notifica in capo al debitore.
Tuttavia, anche quando il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, il debitore ha 10 giorni per effettuare la consegna o il pagamento. Infatti, se il creditore procede con un pignoramento, egli deve comunque rispettare i tempi tecnici per la notifica dell’atto di precetto. In pratica i termini per adempiere sono:
- 50 giorni (40 per il decreto ingiuntivo e 10 per il precetto), se il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo;
- 10 giorni (a meno che il ritardo non arrechi un danno alla pretesa creditoria) in caso di decreto provvisoriamente esecutivo.
Il creditore che vuole la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo deve farne esplicita richiesta in sede giudiziale: a questo punto il giudice lo concederà o meno a seguito di una valutazione discrezionale. Invece, in particolari ipotesi che andremo spiegare più avanti, il decreto ingiuntivo è sempre provvisoriamente esecutivo, a prescindere dalla richiesta del ricorrente.
Quando può essere richiesto?
Affinché il decreto ingiuntivo possa essere provvisoriamente esecutivo, il creditore deve farne specifica richiesta al giudice.
La richiesta può essere avanzata in quattro ipotesi principali. In questi casi l’autorità giudiziaria può ordinare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza rispettare il termine indicato nell’atto di precetto. Ciò può avvenire quando:
- il credito si basa su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa;
- il credito si basa su un atto del notaio o di un altro pubblico ufficiale autorizzato;
- il creditore ritiene che il ritardo possa creare un danno grave (ad esempio se il lasso di tempo concesso consente al debitore di disfarsi dei propri beni);
- il creditore è in possesso di una prova scritta che riporta la firma dello stesso debitore (come una promessa di pagamento o un’ammissione di debito).
Per semplificare potremmo dire che il creditore può validamente richiedere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ogni volta che si è in presenza di una qualche forma di ammissione del debito da parte del debitore. Infatti, ciò dà al giudice maggiori garanzie sulla concreta esistenza del credito e fa presumere che non ci saranno contestazioni in futuro.
In ogni caso, dopo la richiesta del creditore, spetta al giudice stabilire se concedere o meno il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, a seguito di una valutazione discrezionale. In particolare, la decisione del giudice deve basarsi sulla valutazione del concreto pregiudizio o ritardo della prestazione debitoria.
Ma non finisce qui: in casi particolari il tribunale può scegliere di subordinare la provvisoria esecuzione del decreto al deposito di una cauzione da parte del creditore ricorrente. La cauzione deve essere commisurata all’ammontare del debito ed ha lo scopo di garantire la restituzione delle eventuali somme pagate ingiustamente dal debitore, in caso di revoca del decreto ingiuntivo.
Provvisoria esecuzione per legge
Oltre alle ipotesi sopra riportate, vi sono anche delle circostanze in cui il giudice è tenuto per legge a concedere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche se il creditore ricorrente non lo richiede espressamente.
La legge prevede che il decreto ingiuntivo sia sempre provvisoriamente esecutivo quando è richiesto:
- dagli enti previdenziali (come l’Inps) per il recupero dei contributi obbligatori non versati;
- dall’amministratore di condominio per il pagamento dei contributi condominiali dei singoli condomini (decreto ingiuntivo per spese condominiali);
- al Presidente del tribunale per i crediti di mantenimento dei figli;
- nell’ambito di un contratto di subfornitura, ovvero il contratto tra un’impresa committente ed una subfornitrice;
- per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal conduttore moroso;
- per la restituzione dell’imposta di registro.
In questi casi non occorre alcuna valutazione discrezionale del giudice poiché la provvisorietà dell’esecuzione è automatica ed obbligatoria. Dunque, al debitore non è concesso alcun termine per pagare i propri debiti.
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